Corte costituzionale

Sentenza n. 456/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/10/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la

razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI

S.p.a.), promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1990 dal Pretore

di Torino nel procedimento civile vertente tra Santo Giovanni e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Santo Giovanni nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un processo avente ad oggetto il riconoscimento

del diritto al pensionamento anticipato, previsto dalla legislazione

di sostegno per le aziende in crisi, il Pretore di Torino, con

ordinanza in data 17 gennaio 1990, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 31 maggio

1984, n. 193.

La norma è censurata, nella parte in cui attribuisce il diritto

al prepensionamento soltanto quando - fra il 1° gennaio 1981 ed il

momento di entrata in vigore della legge - il rapporto di lavoro sia

cessato in seguito a licenziamento per riduzione del personale o

cessazione dell'impresa e non anche quando sia venuto meno per

dimissioni volontarie rassegnate durante il trattamento di Cassa

integrazione guadagni.

In base alla disposizione impugnata, il diritto al pensionamento

anticipato sorgerebbe al verificarsi di due diverse situazioni

temporalmente cadenzate: nella prima, che riguarderebbe le estinzioni

del rapporto di lavoro avvenute dopo la data di entrata in vigore

della legge e in costanza del trattamento di Cassa integrazione, le

modalità di estinzione (licenziamento collettivo, licenziamento

individuale, dimissione) risulterebbero del tutto indifferenti,

mentre nella seconda, riguardante le cessazioni del rapporto avvenute

fra il 1° gennaio 1981 ed il momento di entrata in vigore della

legge, avrebbero rilievo soltanto le ipotesi di licenziamento per

riduzione del personale o cessazione dell'impresa.

Poiché la posizione di coloro che sono stati licenziati per

ragioni oggettive appare del tutto omogenea rispetto alla posizione

di coloro che si sono dimessi "in un contesto di crisi aziendale" ed

in seguito ad un periodo di Cassa integrazione, il giudice a quo

ritiene irrazionale ed ingiustificata la previsione, in riferimento a

tali ipotesi, di due diversi termini temporali cui ancorare

l'insorgenza del diritto al prepensionamento.

2. - Si è costituita la parte privata che, aderendo alla tesi

sostenuta nell'ordinanza di rimessione, ha sottolineato

l'irrazionalità della distinzione temporale operata dal legislatore,

dal momento che il pensionamento anticipato costituisce una forma di

cessazione del rapporto dovuta a cause eccezionali e connessa allo

stato di crisi in cui si viene a trovare l'impresa.

3. - L'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta rilevando

anzitutto che, accanto alla situazione di coloro che, a decorrere dal

1° gennaio 1981, sono stati licenziati per riduzione del personale o

per cessazione dell'impresa, la norma impugnata prevede soltanto

l'ipotesi di coloro che, al momento di entrata in vigore della legge,

"fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale"

siano, cioè, ancora in costanza di rapporto e non già - come

sostiene il giudice a quo - di coloro il cui rapporto si sia estinto

per qualsiasi motivo o per dimissioni.

Peraltro, la situazione del lavoratore dimissionario non sarebbe

per nulla omogenea a quella di chi si è visto troncare il rapporto

di lavoro per licenziamento dovuto alle condizioni dell'impresa, non

potendosi in alcun modo considerare le dimissioni del cassa-integrato

come una semplice anticipazione dell'inevitabile licenziamento.

Osserva infine l'interveniente che, comunque, come più volte

rilevato da questa Corte, il decorso del tempo costituisce un

ragionevole motivo di differenziazione normativa. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, secondo

comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che aveva concesso ai

lavoratori dipendenti delle aziende del settore siderurgico il

beneficio del prepensionamento quando, fra il 1° gennaio 1981 ed il

momento di entrata in vigore della legge, il rapporto di lavoro fosse

cessato in seguito a licenziamento per riduzione del personale o

cessazione dell'impresa.

Si sostiene dal giudice a quo che la disposizione sarebbe

ingiustificatamente discriminatoria nei confronti dei dipendenti che

nello stesso periodo si erano dimessi mentre fruivano del trattamento

di Cassa integrazione quadagni, cioè in un contesto di crisi

aziendale, tanto più che la stessa disposizione impugnata aveva

concesso il beneficio del prepensionamento a coloro che, al momento

di entrata in vigore della legge, erano assistiti dalla Cassa e

avessero presentato entro novanta giorni domanda di dimissioni

volontarie.

2. - La questione non è fondata.

La disposizione impugnata fa parte di quella legislazione

congiunturale che di volta in volta è intervenuta per alleviare i

disagi dei lavoratori dipendenti dalle industrie in crisi, tenendo

conto della concreta situazione del settore che si intendeva

sostenere. Trattasi perciò di disposizioni aventi carattere di

specialità e temporaneità perché riguardanti casi ben individuati

e precise categorie di lavoratori, che il legislatore, nel proprio

discrezionale apprezzamento, ha ritenuto di fare oggetto delle

speciali provvidenze di volta in volta adottate.

Il carattere speciale della disposizione impugnata esclude perciò

di poter, al di là della discrezionale valutazione del legislatore,

assimilare alle categorie espressamente previste, altre categorie di

lavoratori, la cui situazione, seppure apparentemente analoga,

presenta elementi diversi da quelli ai quali il legislatore ha voluto

attribuire rilevanza.

Assimilare l'ipotesi di dimissioni volontarie - che comportano la

rinuncia al trattamento di integrazione salariale e al posto di

lavoro, la cui stabilità non è inevitabilmente pregiudicata dal

periodo di Cassa integrazione - all'ipotesi di estinzione del

rapporto che si subisce, seppure nell'ambito del medesimo contesto di

crisi aziendale, per un fatto oggettivamente inevitabile, è compito

che, sopprattutto in sede di normativa speciale, rientra

nell'esclusiva discrezionalità del legislatore.

Né le dimissioni che il lavoratore in Cassa integrazione avrebbe

dovuto rassegnare presentando la domanda di pensionamento anticipato

entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge possono in

qualche modo far ritenere che la norma impugnata abbia comunque

attribuito una certa rilevanza all'ipotesi di cui si lamenta la

mancata previsione. È di tutta evidenza, infatti, che, in questo

caso, in relazione al momento della sua entrata in vigore, la legge

ha voluto considerare soltanto coloro che si trovavano in Cassa

integrazione concedendo loro novanta giorni per presentare la domanda

di prepensionamento: che poi entro tale termine ci si potesse

dimettere volontariamente o si potesse invece essere licenziati per

le condizioni oggettive dell'impresa è circostanza che nella

valutazione operata dal legislatore non riveste alcun peso.

Né, d'altra parte, la situazione di chi si trovava in Cassa

integrazione al momento di entrata in vigore della legge può

ritenersi equiparabile alla situazione di chi, alla stessa data, non

vi si trovava più avendola fatta cessare volontariamente con le

dimissioni. Difatti, specie quando, come nell'ipotesi in esame, si

sia in presenza di provvidenze straordinarie, quali quelle del

beneficio del prepensionamento - che solo al legislatore spetta

stabilire quando debba essere concesso e chi debba riguardare - trova

piena applicazione il principio, sempre affermato da questa Corte,

secondo cui il trascorrere del tempo costituisce un giustificato

motivo di differenziazione normativa (vedi, da ultimo ordd. nn. 177 e

272 del 1990) salvo che, rispetto alle situazioni concrete, non

risulti palesemente irragionevole.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma secondo, della legge 31 maggio 1984, n. 193

(Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e

d'intervento della GEPI S.p.a.), sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:456 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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