Corte costituzionale

Sentenza n. 454/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/12/1993 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 38r.d.l. 680/1938

applicata al caso

  • art. 37r.d.l. 680/1938

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del r.d.l. 3

marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le

pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso con ordinanza

emessa il 16 ottobre 1992 dalla Corte dei conti - sezione III

giurisdizionale sul ricorso proposto da Fasano Rocco contro il

Ministero del Tesoro - Direzione Generale Istituti di Previdenza,

iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio promosso da Rocco Fasano contro il

Ministero del tesoro - Direzione generale istituti di previdenza

(Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali) per ottenere

la continuazione della pensione orfanile dopo il compimento del

ventunesimo anno di età, la Corte dei conti, con ordinanza del 16

ottobre 1992, pervenuta alla Corte costituzionale il 25 maggio 1993,

ha sollevato nuovamente, in riferimento all'art. 3 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 37 del r.d.l. 3 marzo 1938,

n. 680, "nella parte in cui esclude il diritto alla pensione

C.P.D.E.L. di riversibilità degli orfani maggiorenni in caso di

frequenza da parte loro di un corso universitario, per tutta la

durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno

di età".

2. - Il giudice remittente osserva che il ius superveniens

rappresentato dall'art. 17 della legge 8 agosto 1991, n. 274 - in

considerazione della quale questa Corte, con ordinanza n. 227 del

1992, aveva disposto la restituzione degli atti - non consente di

ritenere superata la sollevata questione di costituzionalità. La

nuova legge ha uniformato il trattamento di quiescenza indiretto o di

riversibilità degli orfani dei dipendenti degli enti locali alla

disciplina prevista dall'art. 82 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1092, per gli orfani dei dipendenti statali ma, essendo priva di

efficacia retroattiva, non ha posto rimedio alla discriminazione tra

le due categorie di orfani per il periodo soggetto alla legge

previgente.

Permane perciò la rilevanza della questione. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti ha sollevato, in riferimento all'art. 3

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 (recte:

38, secondo comma) del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, "nella parte in

cui esclude il diritto alla pensione C.P.D.E.L. di riversibilità

degli orfani maggiorenni in caso di frequenza da parte loro di un

corso di studi universitario per tutta la durata del corso legale e,

comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età".

Tale conclusione è denunciata come evidentemente lesiva del

principio di eguaglianza in rapporto all'art. 82, secondo comma, del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, aggiunto dalla legge 21 luglio

1984, n. 391, che prevede il detto beneficio in favore degli orfani

maggiorenni dei dipendenti statali.

La discriminazione è stata rimossa dall'art. 17, secondo comma,

della legge 8 agosto 1991, n. 274, ma rimane operante per il periodo

anteriore all'entrata in vigore della legge medesima.

2. - La questione è fondata.

Essa è perfettamente analoga alla questione decisa con sentenza

n. 366 del 1988, che, in relazione al periodo anteriore all'entrata

in vigore della legge n. 391 del 1984, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale parziale dell'art. 82, primo comma, del d.P.R. n. 1092

del 1973 con un dispositivo formulato in termini identici a quelli

con cui è proposto l'odierno incidente di costituzionalità.

Sebbene gestite entrambe dal Ministero del tesoro, la previdenza

dei dipendenti degli enti locali e la previdenza dei dipendenti

statali sono due sistemi distinti, tra i quali vale la regola

generale della non confrontabilità ai fini dell'art. 3 Cost. Ma,

secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, tale regola

incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente

irragionevolezza. Valutata nel quadro dei valori costituzionali, la

norma impugnata appare oggi manifestamente irragionevole in quanto,

diversamente dalle leggi più recenti sopra richiamate, non ammette

tra le funzioni dell'istituto della riversibilità la tutela del

diritto allo studio degli orfani maggiorenni del lavoratore impegnati

in corsi legali universitari.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, secondo

comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella

parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di

riversibilità, non equipara ai minorenni gli orfani maggiorenni

iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta

la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo

anno di età.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:454 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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