Corte costituzionale

Sentenza n. 451/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1993 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, lett. b),

della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la

razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di

sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale) e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

(Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori

privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421, promosso con ordinanza emessa

il 24 febbraio 1993 dal Tribunale amministrativo per il Veneto sui

ricorsi riuniti proposti da Turinese Andrea contro la U.L.S.S. n. 20

di Camposampiero, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio cautelare su più ricorsi riuniti

proposti da Turinese Andrea contro l'Unità locale socio sanitaria n.

20 di Camposampiero per la sospensione di provvedimenti con cui

l'Amministrazione respingeva la domanda del ricorrente, tendente ad

ottenere il riconoscimento della facoltà di permanere in servizio

oltre il limite di età per un biennio ai sensi dell'art. 3, lett.

b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 16 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il Tribunale amministrativo

regionale per il Veneto, prima sezione, con ordinanza emessa il 24

febbraio 1993 ha sollevato questione di legittimità costituzionale

delle disposizioni sopra indicate, in relazione agli artt. 3, 76 e 97

della Costituzione.

In ordine alla rilevanza della questione, il Tribunale rimettente

osserva come i provvedimenti contro cui il ricorrente ha presentato

istanza di sospensione precludono all'interessato in modo definitivo

di avvalersi del beneficio previsto dalle disposizioni oggetto del

presente giudizio, mentre all'epoca di entrata in vigore della legge

n. 421 del 1992 sussistevano in punto di fatto gli estremi perché il

Turinese potesse avvalersi della facoltà introdotta dalla normativa

in questione, onde per cui le domande del ricorrente dovrebbero, allo

stato, essere accolte.

Circa la non manifesta infondatezza, osserva il Tribunale come le

disposizioni impugnate si rivelino, nella loro enunciazione testuale,

schematiche ed ellittiche, in quanto rivolte a disciplinare

unitariamente una complessa ed articolata materia, regolata

dall'ordinamento con modalità in parte generali ed in parte

speciali, in relazione alle diverse tipologie di rapporti di diritto

pubblico; ambito all'interno del quale taluni settori hanno sempre

avuto una separata e distinta disciplina relativamente alla data di

collocamento a riposo (magistrati, docenti universitari). Di fronte a

tale complessa realtà normativa, la dizione di "dipendenti civili

dello Stato e di enti pubblici non economici", era stata impiegata

dalla normativa pregressa per individuare i destinatari del diritto

al trattamento di quiescenza, ma mai per disciplinare il limite

massimo d'età per la cessazione del servizio. Relativamente a

quest'ultimo aspetto, risulterebbe inoltre irragionevole

privilegiare, sulle oggettive esigenze organizzative della pubblica

amministrazione, le opzioni dei singoli dipendenti in funzione di

propri ed esclusivi interessi personali.

Rileva inoltre il giudice a quo che la proposizione di cui

all'art. 3, lett. b) della legge n. 421 del 1992 costituisce una

disposizione puntuale e specifica, suscettibile quindi di immediata

efficacia normativa, incompatibile con il carattere programmatorio

dell'articolato nel quale è inserita.

Si osserva infine che la soluzione adottata dalla legge di delega

di protrarre per un biennio il collocamento a riposo, mentre si

rivela sostanzialmente ininfluente e poco incisiva ai fini del

contenimento della spesa previdenziale, appare altresì

discriminatoria nei confronti degli altri dipendenti pubblici e

privati, ai quali non viene riconosciuta analoga facoltà, in

contrasto con la conclamata volontà del legislatore, desumibile

dagli artt. 2 e 3 della medesima legge di delega, di rendere omogenei

sia i rapporti di lavoro pubblici e privati, sia i relativi

trattamenti pensionistici. Osserva altresì che vi sarebbe

contraddizione con le politiche occupazionali volte ad assicurare ai

giovani l'accesso al mondo del lavoro (come dimostrerebbero i decreti

legge 5 gennaio 1993, n. 1; 1 febbraio 1993, n. 26; 12 febbraio 1993,

n. 31), in quanto il congelamento per un biennio della provvista di

nuovo personale precluderebbe ad un gran numero di giovani l'accesso

ad una delle fonti più rilevanti, specie in alcune zone del Paese in

una fase di acuta recessione economica, di occupazione e lavoro;

mentre il prolungamento del limite massimo di età pensionabile

impedirebbe il fisiologico ricambio nella pubblica amministrazione,

in contrasto con i più elementari principi delle scienze

dell'organizzazione aziendale ed amministrativa.

Sulla base di tali motivi, il Tribunale rimettente ritiene che le

disposizioni oggetto del presente giudizio si pongano in contrasto

con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di buon andamento

della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, nonché con l'art. 76 per il profilo sopra indicato.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

sostenendo l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della

questione di costituzionalità.

L'inammissibilità è motivata sulla base dell'insufficiente

motivazione dell'ordinanza di rimessione in punto di rilevanza, non

precisando, il giudice rimettente, i motivi sulla cui base fu

rigettata la domanda del Turinese a veder protratto il proprio

servizio per altri due anni.

Qualora si ritenesse superato tale profilo, la questione di

costituzionalità, a parere della difesa erariale, dovrebbe essere

dichiarata infondata.

La presunta violazione dell'art. 76 della Costituzione non

sussisterebbe, per il motivo che le deleghe c.d. vincolanti non

potrebbero comunque dar luogo ad un problema di legittimità

costituzionale, in quanto la disposizione costituzionale prevede i

limiti minimi della delegazione legislativa ma non i limiti massimi.

Si fa presente inoltre che la disposizione impugnata è inserita in

una ampia delega: ciò che in ogni caso giustificherebbe anche

l'esistenza, tra gli altri, di "principi e criteri" vincolanti per

garantire l'obiettivo che il legislatore ha ritenuto di porsi.

Quanto al profilo di incostituzionalità sollevato nei confronti

dell'art. 3 della Costituzione, esso va escluso, a giudizio della

difesa erariale, in quanto vengono poste a raffronto situazioni non

comparabili (dipendenti pubblici e privati), "non omologabili al fine

di censurare scelte discrezionali del legislatore".

Quanto infine alla censura rivolta alle disposizioni impugnate in

riferimento all'art. 97 della Costituzione, la lesione del principio

del buon andamento non risulterebbe sorretta da argomenti che possano

determinare una censura del potere discrezionale del legislatore,

tenendo presenti le due essenziali finalità che la normativa

impugnata tende a realizzare, e cioè il contenimento, per un dato

periodo, della spesa previdenziale, e l'impedire di sguarnire i ruoli

di una fascia di personale già esperto: finalità che sembrano

omaggio, e non offesa, all'art. 97 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale -

in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione - dell'art.

3, lett. b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo

per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia

di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale), e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale

dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421) nella parte in cui riconoscono ai

dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici la

facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un

biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi

previsti. Si sospetta la violazione:

dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della

disparità di trattamento nei confronti degli altri dipendenti

pubblici e privati e per irragionevolezza;

dell'art. 97 della Costituzione, relativamente al principio di

buon andamento della pubblica amministrazione;

dell'art. 76 della Costituzione, per violazione del carattere

necessariamente programmatorio che deve essere proprio della legge di

delega.

2. - La questione è inammissibile.

Ed invero, se il giudice amministrativo solleva la questione di

legittimità costituzionale della norma relativa al merito del

ricorso, contestualmente alla decisione, senza alcuna riserva, di

accoglimento o di rigetto sulla domanda di sospensione del

provvedimento impugnato, la questione risulta, per un verso, non

rilevante nell'autonomo contenzioso sulla misura cautelare -

esauritosi con la relativa pronuncia -, e per altro verso

intempestiva in rapporto alla seconda ed eventuale sede contenziosa,

posto che, prima del perfezionamento dei requisiti processuali

prescritti (domanda di parte, assegnazione della causa per la sua

trattazione), l'organo giurisdizionale è sprovvisto di potestà

decisoria sul merito e sulle questioni di costituzionalità ad esso

relative, ancorché questa delibazione sia limitata alla non

manifesta infondatezza delle eccezioni e solo strumentale alla

predetta seconda fase del giudizio.

Questi principi sono conformi alla costante giurisprudenza di

questa Corte (sentenze n. 367 del 1991; n. 444 e 498 del 1990; n. 579

del 1989; n. 186 del 1976) e vanno applicati nella presente

fattispecie, in cui il T.A.R. del Veneto, contestualmente alla

concessione senza riserve della misura della sospensiva del

provvedimento impugnato, ha sollevato la questione di

costituzionalità dell'art. 3, lett. b), della legge 23 ottobre 1992,

n. 421 e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

503, concernente la legittimità della proroga della durata del

servizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, lett. b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al

Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in

materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale), e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale

dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt.

3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale

per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:451 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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