Corte costituzionale

Sentenza n. 450/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto

comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di

previdenza per gli ingegneri e gli architetti), con le modificazioni

ed integrazioni apportate dalla legge 11 ottobre 1990, n. 290, e

della legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni

previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della

determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza),

promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1993 dal Pretore di

Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Barbieri Riccardo

ed altri e la Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza per gli

Ingegneri ed Architetti, iscritta al n. 201 del registro ordinanze

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Barbieri Riccardo ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'Avv. Manlio Abati per Barbieri Riccardo ed altri e

l'Avvocato dello Stato Carlo Carbone per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da alcuni ingegneri

ex dipendenti dello Stato e titolari di pensione di vecchiaia a

carico del Tesoro contro la Cassa Nazionale di Previdenza e

assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, il Pretore di Reggio

Emilia, con ordinanza del 16 febbraio 1993, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio

1981, n. 6, nella parte in cui non prevede che l'esclusione

dall'iscrizione alla Cassa e dall'obbligo conseguente di

contribuzione "debba rimanere anche per gli ingegneri ed architetti

che, già iscritti a forme di previdenza obbligatoria a seguito di un

rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con lo Stato o sue

aziende autonome, abbiano conseguito la pensione di vecchiaia per

raggiunti limiti di età e non possano fruire, per la successiva

attività professionale, di supplemento di pensione ex art. 6 legge

11 ottobre 1990, n. 290, siccome statuito da Corte cost. n. 259 del

1992".

Ad avviso del giudice remittente, nel caso in esame non ricorre la

ratio decidendi sottesa alla citata sentenza di questa Corte, che ha

dichiarato infondata la medesima questione in considerazione della

possibilità per i ricorrenti di far valere le contribuzioni versate

al fine di ottenere un supplemento di pensione mediante

ricongiunzione presso l'ente erogatore, ai sensi dell'art. 6 della

legge n. 290 del 1990. Tale possibilità non sussiste per gli odierni

ricorrenti, iscritti alla Cassa dopo il collocamento in quiescenza

come dipendenti statali, essendo l'istituto del supplemento di

pensione sconosciuto all'ordinamento pensionistico del settore

statale, come ha precisato la circolare 13 marzo 1992, n. 24, del

Ministero del tesoro.

Pertanto la questione viene riproposta limitatamente alla

categoria dei liberi professionisti titolari di pensione a carico

dello Stato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., perché la norma

impugnata impone loro un onere di contribuzione senza il

corrispettivo della maturazione di un diritto alle prestazioni della

Cassa e non correlato a una situazione di bisogno.

In subordine, qualora la Corte non intendesse discostarsi dalla

precedente statuizione, l'ordinanza di rimessione impugna l'articolo

unico della legge 2 aprile 1958, n. 322 "nella parte in cui non

prevede la possibilità di supplemento di pensione per i liberi

professionisti che, collocati in quiescenza per raggiunti limiti di

età a seguito di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con

lo Stato o sue aziende autonome, successivamente esercitino in modo

continuativo attività libero-professionale con iscrizione

obbligatoria alla Cassa convenuta".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti i

ricorrenti aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione

concludendo nei medesimi sensi.

Le parti costituite ribadiscono che per il libero professionista

pensionato statale è esclusa la possibilità di richiedere la

ricongiunzione all'ordinamento del settore statale, ai fini del

diritto e della misura di un'unica pensione, in quanto la cessazione

del rapporto presso le amministrazioni statali comporta anche la

definizione della posizione previdenziale, sicché non esiste la

possibilità di liquidazione di un supplemento di pensione dopo la

concessione del trattamento di quiescenza.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che sia

dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21, quinto comma, della legge n. 6 del 1981, e

inammissibile quella, proposta in via subordinata, in relazione alla

legge n. 322 del 1958.

L'interveniente osserva che ratio decidendi fondamentale della

sentenza di questa Corte n. 259 del 1992 è il carattere

solidaristico della Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli

architetti, e che tale carattere non è stato essenzialmente

modificato dai limiti introdotti della legge n. 290 del 1990 alla

possibilità di ottenere il rimborso dei contributi versati da parte

di coloro che cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato

il diritto alla pensione o da parte dei superstiti.

L'altra questione, formulata in via subordinata e condizionata, è

inammissibile sia perché la legge censurata non ha alcuna attinenza

con i supplementi di pensione, il cui divieto per i pensionati

statali va semmai ricercato all'interno dell'ordinamento

pensionistico dello Stato, sia perché è irrilevante ai fini del

giudizio a quo ove si controverte dell'obbligo dell'iscrizione alla

Cassa degli ingegneri e degli architetti. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,

quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 - nella parte in cui

non conserva l'esclusione dall'iscrizione alla Cassa di previdenza

per gli ingegneri e gli architetti dei professionisti titolari di

pensione a carico di una forma di previdenza cui erano

obbligatoriamente iscritti in dipendenza

di una pregressa attività di lavoro subordinato o autonomo - già

dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 259 del 1992,

è riproposta, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di

Reggio Emilia limitatamente agli ingegneri e agli architetti

collocati in quiescenza a carico del Ministero del tesoro in seguito

alla cessazione di un pregresso rapporto di impiego con lo Stato o

con un'azienda autonoma statale.

2. - La questione non è fondata.

Essa è stata riformulata, nel limite indicato, sulla base di una

non corretta valutazione della ratio decidendi della sentenza citata,

ritenuta dal giudice remittente essenzialmente dipendente dall'art. 6

della legge 11 ottobre 1990, n. 290, che agli ingegneri e agli

architetti titolari di pensione (non solo di anzianità, come

previsto per tutti i liberi professionisti dall'art. 1, comma 5,

della legge 5 marzo 1990, n. 45) a carico di altro istituto

previdenziale attribuisce la facoltà di utilizzare la successiva

contribuzione alla Cassa di previdenza della professione per ottenere

un supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente

erogatore. Posto che allo Stato erogatore delle pensioni ai propri

ex dipendenti non convengono né la qualifica di ente pubblico, né

quella di istituto previdenziale, si argomenta che il diritto di

ricongiunzione non è concesso agli ingegneri e agli architetti

titolari di pensione a carico dello Stato

(cfr. circolare 13 marzo 1992, n. 24, del Ministero del tesoro).

Perciò, conclude l'ordinanza di rimessione, in relazione a questi

professionisti la questione di legittimità costituzionale

dell'obbligo di iscrizione alla Cassa deve reputarsi fondata alla

stregua della stessa sentenza n. 259 del 1992.

In realtà, nell'economia della decisione l'argomento tratto dal

citato art. 6 è affatto secondario e condizionato dalla

particolarità della fattispecie concreta. La ratio decidendi è data

autonomamente dal principio solidaristico, cui è improntato anche il

sistema previdenziale degli ingegneri e degli architetti dopo la

riforma del 1981, che ne ha corretto il carattere individualistico

derivante dal criterio di mutualità temperando le esigenze del

singolo a favore della solidarietà di gruppo. Tale principio impone

a tutti coloro che esercitano continuativamente la libera professione

(non cumulata con una diversa attività di lavoro comportante

l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria) il dovere di

contribuire all'onere finanziario della previdenza di categoria in

proporzione del reddito professionale, senza riguardo alle condizioni

individuali di concreta possibilità di maturazione del diritto alle

prestazioni della Cassa.

È rimessa alla discrezionalità del legislatore la misura del

contemperamento di questo principio con l'interesse dei singoli

mediante il riconoscimento, a certe condizioni, del diritto al

rimborso dei contributi in caso di cessazione dall'iscrizione alla

Cassa (in seguito a cancellazione dall'albo) senza avere maturato i

requisiti del diritto alla pensione. Il ius superveniens portato dal

nuovo testo dell'art. 20 della legge del 1981, introdotto dall'art.

15 della legge n. 290 del 1990, non ha fatto venir meno questo

momento conciliativo tra i due ordini di esigenze, ma lo ha

ridefinito in termini più restrittivi secondo criteri che non

possono dirsi irrazionali.

3. - Nell'ipotesi di libero professionista titolare di pensione a

carico di altro istituto previdenziale la restrizione delle

condizioni per ottenere il rimborso dei contributi versati alla Cassa

di previdenza per gli ingegneri e gli architetti è compensata dal

diritto a un supplemento di pensione previa ricongiunzione presso

l'ente erogatore, previsto dall'art. 6 della medesima legge n. 290

del 1990. Poiché obbligato a corrispondere il supplemento è un

soggetto (terzo) diverso dalla Cassa, questa norma non inserisce

formalmente un elemento di corrispettività nell'obbligo di

contribuzione alla Cassa: essa presuppone tale obbligo, non già ne

costituisce la ragione fondante nell'ambito del concetto di

mutualità. Nella motivazione della sentenza n. 259 del 1992 essa

fornisce soltanto un argomento ad hominem, che mette in evidenza

come, nel caso allora controverso, l'assunto dei ricorrenti di essere

obbligati a contribuire alla Cassa pur nella certezza di "assoluta

inutilità e gratuità" dell'obbligo, fosse, oltre che non producente

in diritto, inesatto in fatto.

Perciò non si fa buon uso del ragionamento a contrario

convertendo tale argomento in un argomento di illegittimità

costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge n. 6 del 1981,

nella parte in cui non esclude dall'obbligo di iscrizione alla Cassa

i professionisti che, essendo stati collocati in quiescenza in virtù

di un cessato rapporto di impiego con lo Stato, non possono accedere

al beneficio del supplemento di pensione. I due argomenti non sono

legati da una relazione biunivoca di specularità.

4. - La discriminazione operata dall'art. 6 della legge n. 290 del

1990 (destinata a cadere con l'assunzione dei trattamenti

pensionistici dei dipendenti dello Stato da parte dell'Istituto

nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione

pubblica, prevista dall'art. 2, comma 2, del d.-l. 19 ottobre 1993,

n. 416) potrebbe semmai suscitare, alla stregua del principio di

eguaglianza, una questione di legittimità costituzionale diretta ad

estendere agli ingegneri e agli architetti di cui è causa il diritto

di ricongiunzione della contribuzione successiva.

In questa prospettiva si colloca, alla fine dei conti, lo stesso

giudice a quo, il quale formula la questione ora ipotizzata in linea

di alternativa subordinata all'eventualità di conferma della

precedente giurisprudenza di questa Corte. Ma, a parte l'erronea

identificazione della norma impugnanda nell'articolo unico della

legge 2 aprile 1958, n. 322, la questione è irrilevante per la

decisione del giudizio principale, nel quale tra i ricorrenti e la

Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti si controverte

esclusivamente dell'obbligo di iscrizione alla Cassa imposto

dall'art. 21, quinto comma, della legge n. 6 del 1981 anche ai liberi

professionisti titolari di un trattamento pensionistico a carico

dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme

in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Reggio Emilia con l'ordinanza in

epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione

delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e

della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della

Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:450 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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