Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1980 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2

bis, comma primo, parte prima, della legge 12 agosto 1974, n. 351 e 1,

comma quarto, parte prima, della legge 23 maggio 1950, n. 253

(locazioni e sublocazioni di immobili urbani), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 luglio 1977 dal Pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Custo Rita e Assereto Anselmo,

iscritta al n.477 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 347 del 21 dicembre 1977;

2) ordinanza emessa il 18 gennaio 1979 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra De Piccoli Pier Emilio e Canavese

Teresa, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento - promosso da Rita Custo nei

confronti di Anselmo Assereto al fine di ottenere il rilascio

dell'appartamento situato in Genova, via Gradisca n. 2/1, occupato

dall'Assereto - il Pretore di Genova, con ordinanza 16 luglio 1977, ha

sollevato di ufficio - in riferimento all'art. 3, comma primo, della

Costituzione - la questione di illegittimità costituzionale dell'art.

2 bis, comma primo, parte prima, legge 12 agosto 1974, n. 351, in

quanto non comprende il convivente more uxorio con il conduttore

defunto tra coloro che hanno diritto alla proroga legale del contratto

di locazione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del

21 dicembre 1977.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

private.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto

depositato il 12 dicembre 1977, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

2. - Nel corso del procedimento - promosso da Pier Emilio De

Piccoli nei confronti di Teresa Canavese al fine di ottenere il

rilascio dell'appartamento occupato dalla Canavese - il Tribunale di

Milano, in grado di appello, ha sollevato di ufficio, in riferimento

all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, parte prima,

legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui non comprende tra i

beneficiari della proroga legale del contratto di locazione il

convivente more uxorio con il conduttore defunto.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del

22 agosto 1979.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

private.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto

depositato l'11 settembre 1979, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi vanno riuniti e definiti con unica sentenza

perché hanno per oggetto questioni di legittimità costituzionale

identiche.

2. - L'art. 2 bis, comma primo, parte prima, legge 12 agosto 1974,

n. 351 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 19

giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei

contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani) prescrive:

"In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito

ad uso di abitazione, la proroga di cui all'art. 1 opera soltanto a

favore del coniuge, dei figli, dei genitori o dei parenti entro il

secondo grado del defunto con lui anagraficamente conviventi".

Questa norma, secondo il Pretore di Genova, sarebbe in contrasto

con il principio di eguaglianza in quanto porrebbe il convivente more

uxorio con il conduttore defunto in posizione deteriore non solo

rispetto al coniuge ed ai parenti legittimi, ma anche rispetto ai figli

naturali, conviventi, che hanno diritto, alla proroga legale della

locazione e possono, quindi, allontanare, ad libitum dall'abitazione il

loro genitore naturale superstite.

3. - L'art. 1, comma quarto, parte prima, legge 23 maggio 1950, n.

253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani)

prescrive:

"In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito

ad uso di abitazione, la proroga opera soltanto a favore del coniuge,

degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui

abitualmente conviventi".

Secondo il Tribunale di Milano, tale norma violerebbe l'art. 3

della Costituzione, perché tratterebbe in modo diverso, senza

ragionevole motivo, persone che, tutte già conviventi abitualmente con

il conduttore defunto, si troverebbero in condizioni sostanzialmente

eguali: coniuge, figli legittimi, figli naturali, eredi testamentari,

che hanno diritto alla proroga; convivente more uxorio, che non vi ha

diritto e dovrebbe essere maggiormente tutelato. In particolare - come

è stato già messo in evidenza dal Pretore di Genova, in riferimento

alla legge n. 351 del 1974, con ordinanza 16 luglio 1977 - il

trattamento deteriore, non giustificato, del convivente more uxorio

sarebbe rilevabile rispetto alla posizione dei figli naturali dei

conviventi, che non sono esclusi dalla disposizione in esame e, quali

unici beneficiari della proroga legale, nel caso di morte del

conduttore, possono allontanare dalla abitazione il genitore naturale

superstite.

4. - Le questioni non sono fondate.

La denunciata violazione del principio di eguaglianza non sussiste,

perché la situazione del convivente more uxorio con il conduttore

defunto è nettamente diversa da quella del coniuge e degli altri

soggetti indicati, in modo tassativo, dalle norme impugnate.

Invero, la convivenza more uxorio è un rapporto di fatto, privo

dei caratteri di stabilità o certezza e della reciprocità e

corrispettività dei diritti e doveri, previsti dagli artt. 143, 144,

145, 146, 147, 148 cod. civ., che nascono soltanto dal matrimonio e

sono propri della famiglia legittima. La coabitazione infatti del

convivente more uxorio può cessare per volontà di uno dei conviventi

in qualsiasi momento anche mediante azione giudiziaria.

5. - In ordine, poi, alla disparità di trattamento tra convivente

superstite, che non ha diritto alla proroga, e figlio naturale dei

conviventi, che vi ha diritto - ravvisata sia dal Pretore di Genova,

sia dal Tribunale di Milano - è sufficiente rilevare che

l'attribuzione ai figli naturali, del diritto alla proroga legale

realizza la tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio

espressamente prescritta dall'art. 30, comma terzo, della Costituzione,

laddove il precedente art. 29, nel riconosce i diritti della famiglia

come società naturale fondata sul matrimonio, considera il matrimonio

elemento che distingue la famiglia legittima e ne giustifica la

particolare rilevanza giuridica.

Le caratteristiche del rapporto tra i conviventi more uxorio, sopra

indicate, escludono pure che la situazione dei conviventi possa essere

considerata assimilabile a quella degli altri soggetti, ai quali,

insieme al coniuge ed ai figli, le norme impugnate attribuiscono il

diritto alla proroga legale del contratto di locazione. Questi soggetti

sono legati al conduttore da rapporti giuridici di parentela o di

affinità o sono eredi dello stesso; proprio per questi precisi legami

giuridici il legislatore ha voluto loro attribuire il diritto di

permanenza nell'abitazione, nella quale hanno convissuto con il

conduttore medesimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

1. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis,

comma primo, parte prima, legge 12 agosto 1974, n. 351 (conversione in

legge, con modificazioni, del decreto - legge 19 giugno 1974, n. 236,

recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione

degli immobili urbani) proposta dal Pretore di Genova, con ordinanza 16

luglio 1977, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

2. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

quarto, parte prima, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le

locazioni e sublocazioni di immobili urbani) proposta dal Tribunale di

Milano, con ordinanza 18 gennaio 1979, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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