Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1968 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo

comma, della legge 19 luglio 1961, n. 659, concernente agevolazioni

fiscali e tributarie in materia edilizia, promosso con ordinanza emessa

il 6 ottobre 1965 dal Tribunale di Vercelli nel procedimento civile

vertente tra l'Istituto nazionale per la gestione delle imposte di

consumo (I.N.G.I.C.) e l'Amministrazione provinciale di Vercelli,

iscritta al n. 153 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 24 settembre 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 aprile 1968 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento civile davanti al Tribunale di

Vercelli, vertente fra l'Istituto nazionale per la gestione delle

imposte di consumo (I.N.G.I.C.) e l'Amministrazione provinciale di

Vercelli, e avente ad oggetto l'accertamento della imposta di consumo

relativa ai materiali per la costruzione di un edificio scolastico, la

difesa dell'ente convenuto ha eccepito la illegittimità costituzionale

dell'art. 5, secondo comma, della legge 19 luglio 1961, n. 659, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione. Il Tribunale, ritenuta la

non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, con

ordinanza del 6 ottobre 1965 ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti

alla Corte costituzionale.

Nell'ordinanza si premette che la citata legge n. 659 del 1961

estende alcune agevolazioni fiscali e tributarie - già previste dalla

legge 2 luglio 1949, n. 408, ma con riguardo alle sole case di

abitazione - a tutte le costruzioni elencate nell'art. 2, comma

secondo, del R. D.L. 21 giugno 1938, n. 1094, e quindi, fra l'altro,

anche agli edifici scolastici.

L'art. 5, primo comma, della legge in esame stabilisce che restano

salvi i rapporti tributari già definiti, così estendendo - ad avviso

del Tribunale - l'applicabilità dei suddetti benefici anche alle

costruzioni già portate a termine prima dell'entrata in vigore della

legge stessa, e relativamente alle quali risulti non ancora definito il

rapporto tributario. L'ambito di applicazione della legge rimane però

ulteriormente delimitato dal secondo comma dello stesso art. 5, in

virtù del quale non si fa luogo, comunque, alla restituzione di somme

già versate.

Il Tribunale osserva che, per effetto di quest'ultima disposizione,

risulterebbe riservato ai contribuenti che abbiano già portato a

termine la costruzione e non abbiano invece ancora definito il rapporto

tributario, un diverso trattamento a seconda che sia intervenuto o meno

il pagamento anticipato della imposta, venendo così ad accordarsi il

diritto alle previste agevolazioni soltanto nel secondo caso e non

anche nel primo. Di qui ad avviso del Tribunale - la violazione del

principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 24 settembre 1966. Si è

costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, con

atto di intervento e deduzioni depositati dall'Avvocatura generale

dello Stato il 4 febbraio 1966.

L'Avvocatura dello Stato concorda col Tribunale di Vercelli in

ordine alla interpretazione della norma impugnata; ritiene cioè che

quest'ultima introduca indubbiamente un limite all'applicabilità della

legge a danno del contribuenti che abbiano già anticipato il pagamento

dell'imposta. Si esclude però che ciò dia luogo a una lesione del

principio di eguaglianza. Il diverso trattamento si risolverebbe in

sostanza in una disparità di fatto, cui resterebbe estranea la legge.

D'altro canto, siffatta diversità di trattamento troverebbe la sua

giustificazione - sempre ad avviso dell'Avvocatura - nelle esigenze

perseguite dalla legge, di dare cioè la più larga applicazione ai

nuovi benefici fiscali e tributari senza però determinare rilevanti

squilibri nelle finanze comunali e statali.

L'Avvocatura dello Stato ha depositato in cancelleria il 17 marzo

1968 una memoria, nella quale gli argomenti su esposti vengono ripresi

e ampliati. Considerato in diritto :

L'art. 5 della legge 19 luglio 1961, n. 659, attribuisce una

portata retroattiva ai benefici fiscali e tributari introdotti per

alcune categorie di costruzioni edilizie, per effetto del primo comma

dell'articolo tali benefici risultano estesi, oltre che alle

costruzioni ancora in corso, anche a quelle già ultimate rispetto alle

quali non sia intervenuta ancora la definizione del rapporto

tributario. La efficacia retroattiva è però limitata del divieto di

rimborso delle somme già versate, ai sensi dell'altro comma dello

stesso articolo.

Non è dubbio che siffatta limitazione, col negare ai contribuenti

che abbiano già anticipato il versamento della imposta la possibilità

di fruire del benefici stabiliti dal primo comma, viene a porre gli

stessi in una situazione diversa rispetto a tutti gli altri. La Corte

ritiene però che non si verifichi con ciò una violazione dell'art. 3

della Costituzione. Infatti il divieto di rimborso risponde a una

valutazione, che può ritenersi non irrazionale, delle varie esigenze

che sorgono dal fatto stesso della eccezionale portata attribuita ai

benefici. Alla legge è stata riconosciuta una efficacia retroattiva,

ma è apparsa in pari tempo manifesta la necessità di non negare

considerazione anche agli opposti interessi degli enti impositori. La

legge ha quindi cercato di stabilire, in vista di un giusto equilibrio

delle opposte esigenze, in quale misura tale sacrificio possa gravare

sulla finanza statale e locale, senza risultare sproporzionato rispetto

ai vantaggi assicurati ai contribuenti. Per gli enti impositori è

stata stabilita la rinuncia all'importo di quelle imposte, in relazione

alle quali l'obbligo del contribuente fosse già insorto per

l'ultimazione delle opere di cui alle nuove categorie ammesse ai

benefici; ma al tempo stesso, si è ritenuto - e, ad avviso della

Corte, ragionevolmente - che un tale sacrificio per la finanza di

quegli enti e, in definitiva, per gli interessi pubblici che vi sono

connessi, sarebbe risultato senz'altro sproporzionato rispetto alle

stesse finalità della legge, se fosse stato spinto fino a comprendere

anche l'obbligo del rimborso delle somme già riscosse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

sollevata dal Tribunale di Vercelli con ordinanza del 6 ottobre 1965,

dell'art. 5, secondo comma, della legge 19 luglio 1961, n. 659

(concernente agevolazioni fiscali e tributarie in materia edilizia), in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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