Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1960 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

27 dicembre 1956, n. 1423: "Misure di prevenzione nei confronti delle

persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità",

promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1959 dal Pretore di

Montevarchi nel procedimento penale a carico di Gavilli Egisto,

iscritta al n. 73 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 2 luglio 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 25 maggio 1960 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello

Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In data 9 ottobre 1957 il Questore di Arezzo emetteva il foglio di

via obbligatorio nei confronti di Gavilli Egisto, ingiungendogli di

recarsi nel Comune di Montevarchi entro lo stesso giorno 9 ottobre

1957.

Non essendosi il Gavilli presentato nei termini e nel luogo

predetto, il Commissario di p. s. di Montevarchi denunciava

all'Autorità giudiziaria il Gavilli Egisto per contravvenzione al

foglio di via obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge 27 dicembre

1956, n. 1423.

Con ordinanza in data 11 maggio 1959 il Pretore, peraltro,

sollevava di ufficio la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 suddetto, in relazione all'art. 13 della Costituzione e,

sospeso il giudizio, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del

Senato.

Non veniva, invece, notificata al Gavilli, essendo questi, nel

frattempo, deceduto il 2 novembre 1958 a Torino.

Si costituiva il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, depositando atto di intervento il

4 giugno 1959.

Nell'atto suddetto e nella successiva memoria, presentata il 21

gennaio 1960, l'Avvocatura sosteneva:

a) che l'art. 2 della legge impugnata era stato redatto in base

alla decisione della Corte costituzionale n. 2 del 1956;

b) che la precedente decisione della Corte costituzionale non

precludeva però l'esame della odierna questione di legittimità;

c) che la questione era, tuttavia, manifestamente infondata

perché:

1) nessuna correlazione esiste tra l'art. 13 e l'art. 16 della

Costituzione, riferendosi il primo esclusivamente alla libertà

personale in senso proprio e ristretto, intesa come libertà nelle

manifestazioni fisiche della propria vita individuale; mentre il

secondo riguarda esclusivamente la libertà di locomozione o la scelta

del domicilio,

2) d'altro canto nessun accostamento sarebbe possibile, secondo

l'Avvocatura, tra il provvedimento di rimpatrio obbligatorio e la

misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la quale la

stessa legge n. 1423 del 1956 stabilisce che è attribuita alla

competenza dell'Autorità giudiziaria. Nel primo caso, infatti, si

tratta di limitazioni particolari, mentre nel secondo caso si crea, nei

confronti del sorvegliato, una indefinita serie di obblighi e

prescrizioni che esorbitano dai limiti della libertà di locomozione e

di soggiorno, incidendo più direttamente sulla libertà personale di

cui all'art. 13, come, del resto, ha affermato la sentenza n. 11 del

1956 della Corte costituzionale.

All'udienza l'Avvocato dello Stato ha insistito nelle precedenti

conclusioni. Considerato in diritto :

La Corte, anche se taluno potesse ritenere che sulla base delle

precedenti decisioni emanate nel periodo anteriore alla legge 27

dicembre 1956, n. 1423, si sarebbe potuto dichiarare manifestamente

infondata la questione sollevata dal Pretore di Monte varchi, giudica

che, in vista della gravità e della delicatezza che le questioni del

genere presentano in ogni tempo ed anche in vista delle diffuse

argomentazioni addotte dal Pretore, non si debba negare il riesame

della questione stessa in riferimento alla nuova legge.

Si può così riassumere il punto fondamentale esposto con

l'ordinanza: il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, importando

una restrizione della libertà personale, deve essere disposto, a norma

dell'art. 13 della Costituzione, con provvedimento emesso e convalidato

dal magistrato; donde l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della

legge del 1956, che ne demanda l'emanazione alla Autorità di pubblica

sicurezza.

L'ordinanza tende a dimostrare che gli artt. 13 e 16 della

Costituzione sono intimamente connessi, in quanto la libertà di

circolazione e la libertà di soggiorno altro non sono che

manifestazioni della libertà personale, le cui restrizioni devono

essere sempre disposte nei modi e nelle forme previste dall'art. 13:

l'ordine di rimpatrio importa restrizione della libertà personale.

La Corte non trova fondato il presupposto da cui prende le mosse

l'esposto ragionamento. Che la Costituzione abbia voluto assicurare la

tutela della libertà in tutte le sue manifestazioni, è certo; ma non

è esatto che qualunque limitazione della libertà debba essere

ricondotta sotto la disciplina dell'art. 13.

Negli artt. 13 e seguenti sono considerati i varii aspetti sotto

cui la libertà si manifesta e si tutela e sono enunciate, da un lato,

le garanzie appropriate e, dall'altro, la possibilità di limitazioni.

L'art. 13, nel dichiarare inviolabile la libertà personale, si

riferisce alla libertà della persona in senso stretto, come risulta

dalle esemplificazioni del secondo comma: detenzione, ispezione,

perquisizione. Trattasi, quindi, di quel diritto che trae la sua

denominazione tradizionale dall'habeas corpus. Ecco perché questa

Corte nella sentenza n. 2 del 14 giugno 1956 ritenne che le norme

relative ai provvedimenti del rimpatrio con foglio di via obbligatorio

non contrastassero con l'art. 13, salvo che in due punti: la traduzione

del rimpatriando e la possibilità che si potesse provvedere in base a

semplice sospetto.

Nell'ordinanza in esame l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956 viene

denunziato esclusivamente sotto il riflesso della competenza

dell'organo che ha il potere di disporre il rimpatrio. Sotto tale

aspetto, che è l'unico che qui viene in considerazione, la Corte deve

riconoscere che, nel formulare la norma denunziata, il legislatore non

si è messo in contrasto con i criteri enunciati nella richiamata

sentenza. L'ordine di rimpatrio non consente l'esercizio di alcuna

coercizione. Il soggetto, cui l'ordine è stato impartito, non può

essere tradotto al luogo del rimpatrio, salvo che a seguito della

sentenza di condanna. Sussiste, quindi, una limitazione alla libertà

di circolazione e di soggiorno ai sensi dell'art. 16 della

Costituzione, ma non una restrizione della libertà personale ai sensi

dell'art. 13.

Non è esatto affermare che la situazione di chi è obbligato al

rimpatrio sia assimilabile a quella di chi era sottoposto

all'ammonizione secondo gli allora vigenti artt. 170 e seguenti della

legge di pubblica sicurezza. Con la sentenza n. 11 del 19 giugno 1956

la Corte rilevò che l'ammonizione si risolveva in una sorta di

degradazione giuridica in cui taluni individui venivano a trovarsi per

effetto della sorveglianza di polizia cui erano sottoposti attraverso

tutta una serie di obblighi, di fare e di non fare, fra cui quello di

non uscire prima e di non rincasare dopo di una certa ora non era che

uno fra gli altri che la speciale commissione poteva prescrivere. Ora,

come si è detto, l'ordine di rimpatrio non importa alcuna conseguenza

di questo genere, perché lascia integra la libertà della persona

soggetta all'ordine di rimpatrio, ponendo soltanto limiti alla

possibilità di movimento e di soggiorno: limiti sul contenuto dei

quali nella presente controversia non è stata sollevata questione.

Dal che si deduce che non illegittimamente l'art. 2 della legge

del 1956 ha demandato l'emissione dell'ordine di rimpatrio, senza

traduzione, all'Autorità di pubblica sicurezza;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423: "Misure di

prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e

per la pubblica moralità", in riferimento agli artt. 13 e 16 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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