Corte costituzionale

Sentenza n. 449/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 19 della

legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20

maggio 1982 n. 270) in connessione con l'art. 27 della legge 20

maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del

personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee

ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale

precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1986

dal TAR per la Toscana sul ricorso proposto da Chiavacci Anna Maria

contro il Provveditorato agli Studi di Grosseto, iscritta al n. 669

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 15 ottobre 1986, pervenuta a questa Corte

il 26 ottobre 1988, il TAR della Toscana, su ricorso proposto da

Chiavacci Anna Maria per l'annullamento del provvedimento (del

Provveditore agli Studi di Grosseto, n. 22830/3 del 29 settembre

1984) di esclusione dalla graduatoria per l'immissione in ruolo del

personale docente della scuola materna, ha sollevato in riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dagli artt. 1 e 19 della legge

16 luglio 1984, n. 326 e 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

La ricorrente, avendo prestato servizio nelle scuole materne in

qualità di supplente per complessivi 280 giorni nel settennio

antecedente il 1° settembre 1982, ed avendo conseguito in un concorso

ordinario, bandito in attuazione della legge n. 270 del 1982, una

votazione media superiore al punteggio corrispondente a sette decimi,

si era vista esclusa dalla graduatoria, compilata in base al

combinato disposto dagli artt. 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270

e 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326, in quanto il requisito

della "votazione media non inferiore a 7/10" doveva intendersi

riferito a concorsi svolti prima dell'entrata in vigore della legge

n. 270 del 1982.

Ritenendo tale motivazione del tutto conforme alle norme in

questione, il TAR remittente dubita della loro legittimità

costituzionale nella parte in cui non attribuiscono rilevanza al

requisito del punteggio conseguito nei concorsi - di accesso ai ruoli

della scuola materna - espletati dopo l'entrata in vigore della legge

n. 270 del 1982. Con la successiva legge n. 326 del 1984, difatti, il

legislatore, pur mantenendo fermo - ai fini dell'individuazione dei

docenti meritevoli di essere immessi in ruolo ope legis - l'ambito

temporale di riferimento del servizio (nel senso che quest'ultimo

deve essere comunque prestato in epoca anteriore all'entrata in

vigore della legge n. 270 del 1982), avrebbe, invece, agli stessi

fini, attribuito rilevanza, negli articoli 3, 7 e 15, anche a titoli

abilitanti acquisiti nei concorsi espletati posteriormente

all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982. Osserva al

riguardo il giudice a quo che tale normativa se, da un lato, può

trovare spiegazione nella circostanza che il titolo professionale non

appare correlato al servizio (essendo indifferente che quest'ultimo

sia stato espletato con il possesso o meno dell'abilitazione) e nel

fatto che, comunque, il titolo assume rilievo solo al momento

dell'effettiva immissione in ruolo, dall'altro, la diversità di

trattamento che ne risulta non appare giustificata soprattutto in

relazione alla disciplina prevista - per i docenti dello stesso

ordine di scuola - dall'art. 7 della legge n. 326 del 1984.

Tale incoerente ed irrazionale discriminazione, per le conseguenze

negative che ne deriverebbero sul piano del buon andamento

dell'amministrazione, integrerebbe una violazione anche dell'art. 97

della Costituzione.

2. - Non si è costituita la parte, ma è intervenuta l'Avvocatura

Generale dello Stato, rilevando che analoghe questioni sono già

state dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 282 del

1987. In particolare, il principio affermato in riferimento all'art.

19 della legge n. 326 del 1984, secondo cui, ai fini dell'immissione

in ruolo, è costituzionalmente legittima l'irrilevanza delle

abilitazioni conseguite successivamente alla data di entrata in

vigore della legge n. 270 del 1982, ben potrebbe trovare applicazione

anche alla fattispecie ora sottoposta all'esame della Corte. Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale della Toscana, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 19

della legge 16 luglio 1984, n. 326 in connessione con l'art. 27,

comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, che, ai fini

dell'immissione in ruolo dei docenti della scuola materna, non

contemplano coloro che abbiano conseguito l'idoneità con il

punteggio di sette decimi nei concorsi ordinari in via di

espletamento alla data di entrata in vigore della legge n. 326 del

1984.

Tali norme, ad avviso del giudice a quo, contrastano con l'art. 3

della Costituzione, perché creano un'ingiustificata disparità di

trattamento rispetto ad altre categorie di docenti (artt. 3, 7 e 15

della legge n. 326 del 1984), che possono invece usufruire, per

l'immissione in ruolo, dei titoli conseguiti anche in concorsi o

esami successivi all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982,

nonché con l'art. 97 della Costituzione, per le conseguenze negative

che deriverebbero da tale ingiustificata discriminazione sul piano

del buon andamento dell'amministrazione.

2. - La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, è fondata.

L'ordinanza di rinvio, anche se richiama l'art. 27 della legge n.

270 del 1982 senza specificarne il comma, riguarda in effetti, ai

fini del giudizio a quo, soltanto il secondo comma dell'articolo

stesso, riferendosi ad una controversia concernente la graduale

immissione in ruolo del personale insegnante della scuola materna.

Ai fini della migliore comprensione del problema sottoposto

all'esame della Corte va poi chiarito (vedi sul punto la sentenza n.

282 del 1987) che la legge 16 luglio 1984, n. 326 ha assolto

precipuamente ad una funzione correttiva della precedente legge 20

giugno 1982, n. 270, avente a sua volta ad oggetto la disciplina

dell'inquadramento in ruolo di varie categorie di personale docente

precario della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

Ciò premesso, in relazione alla questione oggetto del presente

giudizio devesi considerare che il citato art. 27, comma secondo,

della legge 20 maggio 1982, n. 270, aveva previsto che gli insegnanti

già forniti di abilitazione, che avessero svolto, negli anni

scolastici 1978/79, 1979/80, o 1980/81, un anno di servizio in

qualità di supplente nella scuola materna statale ed avessero svolto

un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna

statale nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1981,

nonché gli insegnanti che avessero svolto almeno 180 giorni di

servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente della

scuola materna statale nel sessennio antecedente alla data del 1°

settembre 1981 e che avessero conseguito nel concorso di accesso ai

ruoli una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente

ai sette decimi, avevano titolo ad essere gradualmente immessi in

ruolo in ambito provinciale nei limiti del 50% dei posti disponibili

a partire dall'anno scolastico 1985/86.

Dall'esame di tale disposizione risulta evidente che il

legislatore, nel suo discrezionale apprezzamento, aveva ritenuto più

qualificante l'aver ottenuto il punteggio di sette decimi in un

concorso ordinario di accesso ai ruoli (punteggio peraltro equiparato

all'abilitazione in virtù dell'art. 28 della legge n. 463 del 1978)

rispetto al conseguimento della mera abilitazione, essendosi

richiesto, ai fini dell'immissione in ruolo, un periodo di servizio

maggiore per coloro che avevano conseguito quest'ultimo titolo

rispetto a coloro che avessero conseguito il primo.

Oltre a considerare tale giudizio di valore espresso dallo stesso

legislatore, devesi soggiungere che questa Corte ha già preso atto

nella sentenza n. 282 del 1987 del carattere particolarmente

qualificato delle abilitazioni conseguite per effetto della idoneità

nei concorsi ordinari per la nomina in ruolo, avendo ritenuto

ragionevole che l'art. 19 della legge n. 326 del 1984 ai fini della

immissione in ruolo delle categorie di insegnanti contemplati

dall'art. 38, comma secondo, della legge n. 270 del 1982, abbia

attribuito validità a quelle ottenute nei concorsi in via di

espletamento alla data di entrata in vigore della legge del 1984 e

non anche alle abilitazioni conseguite in base agli esami speciali

previsti dalla legge del 1982, ancorché conseguite prima della

entrata in vigore della legge del 1984.

Se è vero, come affermato nella richiamata sentenza n. 282 del

1987, che in una sede legislativa avente precipuamente finalità

correttive di una legge precedente spettava al legislatore stabilire

se e quali delle situazioni nel frattempo maturatesi dovessero essere

prese in considerazione, è pur vero, come si evidenzia nella

medesima sentenza, che tale valutazione non può contrastare con il

limite della ragionevolezza. Questo nel caso ora in esame appare

violato perché, una volta che alcune disposizioni della legge del

1984 (artt. 7 e 15 indicati come tertium comparationis) hanno, per

alcune categorie di insegnanti in possesso di certi requisiti,

riconsiderato le abilitazioni comunque conseguite fino al momento di

entrata in vigore della legge, uguale riconoscimento non vi è stato

per la categoria di insegnanti, cui si riferisce il presente

giudizio, in relazione alle abilitazioni ottenute per effetto della

partecipazione a concorsi ordinari in via di espletamento nel periodo

intercorrente fra le due leggi.

Né è così derivata rispetto ad essi una ingiustificata

svalutazione di un titolo abilitante qualificato che, invece,

un'altra disposizione della stessa legge n. 326 del 1984, e cioè

l'art. 3, ha ritenuto in genere valido.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 19 della

legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20

maggio 1982 n. 270), nella parte in cui non contemplano, ai fini

della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di

cui all'art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270

(Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente

della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,

ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare

la formazione del precariato e sistemazione del personale precario

esistente), coloro che abbiano conseguito una votazione media non

inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di

accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di espletamento

fino alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, numero 326.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:449 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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