Corte costituzionale

Sentenza n. 447/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/12/2001 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo

comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente

di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro),

promosso con ordinanza emessa il 9 agosto 2000 dal tribunale di

Livorno, sezione monocratica del lavoro, nel procedimento civile

vertente tra Pernici Giovanna e l'Ente nazionale di previdenza ed

assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), iscritta al

n. 711 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 48 - 1ª serie speciale - dell'anno

2000.

Visto l'atto di costituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed

assistenza a favore dei consulenti del lavoro;

Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il giudice

relatore Annibale Marini;

Udito l'avvocato Ludovico Grassi per l'Ente nazionale di

previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da un coniuge superstite

per il riconoscimento della pensione di reversibilità, il tribunale

di Livorno, sezione monocratica del lavoro, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge

23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed

assistenza a favore dei consulenti del lavoro), nella parte in cui

prevede che, in caso di morte del consulente del lavoro iscritto

all'ente previdenziale di categoria, al coniuge superstite non spetta

la pensione di reversibilità se il matrimonio è intervenuto

posteriormente alla data del pensionamento per vecchiaia

dell'assicurato.

Rileva altresì il giudice a quo che il matrimonio fra la

ricorrente e l'assicurato era stato contratto successivamente alla

data di inizio del pensionamento di quest'ultimo e che, per tale

motivo, in applicazione della norma impugnata, l'istanza

amministrativa era stata rigettata.

Motivata, quindi, la rilevanza della questione con la ritenuta

applicabilità nel giudizio a quo della norma impugnata, il

rimettente osserva, quanto alla sua non manifesta infondatezza, che

la suddetta norma risulta, in primo luogo, in contrasto con l'art. 3

della Costituzione in quanto, precludendo la concessione della

pensione di reversibilità al coniuge superstite allorquando il

matrimonio sia stato contratto in epoca successiva al pensionamento

del soggetto già titolare del trattamento diretto, realizzerebbe, in

danno del superstite, una discriminazione priva di ragionevole

giustificazione, basata su una presunzione di mancata corrispondenza

del matrimonio, se contratto oltre una certa data, ai contenuti ed

agli scopi suoi tipici.

Ne deriverebbe, secondo il rimettente, una tipologia matrimoniale

"ad efficacia limitata", cui non sono ricollegati "i normali diritti

di natura previdenziale, come appunto la pensione di reversibilità,

tutelati dall'art. 38 della Costituzione".

Ulteriore profilo di discriminazione sarebbe costituito, secondo

il tribunale di Livorno, dal rilievo che, ai fini del riconoscimento

della pensione di reversibilità al coniuge superstite, la norma

impugnata accorda alla nascita della prole, anche postuma, facendo

dipendere da tale circostanza una diversa condizione del coniuge

stesso.

Ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata sarebbe altresì

in contrasto con gli artt. 29 e 31 della Costituzione,

disincentivando una categoria di persone, individuata in relazione

all'età, dalla costituzione di nuclei familiari e così incidendo

negativamente sul valore costituzionalmente protetto della libertà

matrimoniale.

2. - Con atto del 21 settembre 2000 si è costituito in giudizio

l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti

del lavoro (ENPACL), concludendo per la infondatezza della questione.

Rileva la difesa dell'ente previdenziale che il differente

trattamento previsto dalla norma in esame per le due ipotesi di

matrimonio, anteriore ovvero successivo al collocamento in pensione

del consulente del lavoro, trova ampia giustificazione nella diversa

situazione sostanziale dei due casi.

Infatti, nella seconda ipotesi, intervenuto il matrimonio

allorché i diritti previdenziali sono integralmente maturati ed il

trattamento pensionistico è già in erogazione, sarebbe evidente la

mancanza da parte del coniuge superstite di qualsiasi, pur indiretto,

contributo all'ottenimento del diritto alla pensione.

D'altra parte, ammettere anche il coniuge superstite, che abbia

contratto matrimonio successivamente al pensionamento

dell'assicurato, al trattamento di reversibilità, creerebbe a carico

dell'ente previdenziale un ulteriore onere economico non sussistente

al momento del pensionamento.

Né sarebbe ravvisabile nella norma in esame la violazione degli

artt. 29 e 31 della Costituzione, tendendo, anzi, essa ad evitare che

il matrimonio possa essere solo il risultato di una valutazione di

convenienza economica, e non già una libera scelta sganciata da

profili utilitaristici. Considerato in diritto

1. - Il giudice del lavoro presso il tribunale di Livorno dubita,

in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione, della

legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge

23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed

assistenza a favore dei consulenti del lavoro), nella parte in cui

prevede che, in caso di morte del consulente del lavoro iscritto

all'ente previdenziale di categoria, non spetta al coniuge superstite

la pensione di reversibilità se il matrimonio è intervenuto

posteriormente alla data del pensionamento per vecchiaia

dell'assicurato.

2. - La questione è fondata.

Il principio, acquisito alla giurisprudenza costituzionale, della

spettanza della pensione di reversibilità anche al coniuge

superstite che abbia contratto matrimonio posteriormente alla data

del pensionamento dell'assicurato, rende in modo evidente

discriminatorie e, pertanto, lesive dell'art. 3 della Costituzione

quelle norme che, nell'ipotesi suddetta, escludono il diritto al

trattamento di reversibilità (sentenza n. 187 del 2000).

Né contrariamente a quanto afferma la parte privata - la

incostituzionalità si supera attraverso un mero richiamo

all'ulteriore onere economico che necessariamente consegue al

riconoscimento della pensione di reversibilità ovvero evidenziando

una semplice diversità tra il matrimonio anteriore e quello

successivo al pensionamento dell'assicurato, trattandosi di

circostanze entrambe inidonee ad una ragionevole giustificazione

della norma censurata.

La limitazione apportata alla pensione di reversibilità del

coniuge superstite risulta, pertanto, sotto ogni aspetto,

irragionevolmente discriminatoria e deve essere, in quanto tale,

dichiarata costituzionalmente illegittima, restando così assorbita

ogni altra censura sollevata dal rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo

comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente

di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro),

nella parte in cui dispone che la pensione di reversibilità non

spetta nel caso in cui il matrimonio sia avvenuto posteriormente alla

data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:447 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari