Corte costituzionale

Sentenza n. 445/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/1995 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 857/1976

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e

terzo comma, del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della

disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei

natanti), convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con

ordinanza emessa l'11 gennaio 1995 dalla Corte d'appello di Trieste

nel procedimento civile vertente tra Quattrocchi Giuseppe e Crevatin

Lucio ed altra, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio d'appello promosso da Giuseppe

Quattrocchi contro Lucio Crevatin e la S.p.a. La Previdente

Assicurazioni per l'annullamento della sentenza 25 luglio 1992 del

tribunale di Trieste, che aveva liquidato il danno da lucro cessante,

cagionato all'appellante da un incidente stradale, sulla base del

reddito risultante dalle dichiarazioni fiscali acquisite al processo,

la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza dell'11 gennaio 1995, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.-l. 23

dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n.

39.

Ad avviso del giudice rimettente, la normativa impugnata - in

quanto prevede che per i lavoratori il danno da lucro cessante sia

liquidato sulla base del reddito risultante dalle denunce fiscali

prodotte in giudizio, mentre "in tutti gli altri casi" la base di

calcolo non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della

pensione sociale - determina una ingiustificata disparità di

trattamento tra i lavoratori che esibiscano una dichiarazione da cui

risulta un reddito inferiore al triplo della pensione sociale o

coloro che, non avendo offerto alcuna dimostrazione del proprio

reddito effettivo, ottengono un risarcimento liquidato sulla base

convenzionale, per ipotesi più elevata, indicata nel terzo comma

dell'art. 4.

Una diversa interpretazione, sostenuta da una parte della

giurisprudenza, che generalizza l'applicabilità di tale base di

calcolo riferendola anche al caso di esibizione di una dichiarazione

fiscale attestante un reddito inferiore al triplo della pensione

sociale, è ritenuta preclusa dalla lettera del primo comma. Il terzo

comma ha carattere di norma residuale, la quale finisce col "premiare

chi furbescamente non si premura di dare prova del proprio reddito

inferiore".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata.

Secondo l'interveniente l'art. 4, primo comma, del d.-l. n. 857

del 1976 ha una finalità esclusivamente probatoria, e quindi non

esclude che il criterio del triplo della pensione sociale previsto

nel terzo comma possa essere assunto a parametro di liquidazione del

danno da lucro cessante non solo in ipotesi di mancanza di reddito,

ma anche in ipotesi di dimostrazione di un reddito più basso

rispetto al detto criterio. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Trieste ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del

d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio

1977, n. 39.

Il primo comma dispone: "Nel caso di danno alle persone, quando

agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza

dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un

reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina

per il lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato

dei redditi esenti e delle detrazioni di legge, e per il lavoro

autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra

quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti

dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di

lavoro, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973 n. 600".

Fatta salva nel secondo comma la prova contraria, il terzo comma

soggiunge: "In tutti gli altri casi, il reddito che occorre

considerare ai fini del risarcimento non può comunque essere

inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale".

Secondo il giudice rimettente tale disciplina viola il principio

di eguaglianza (art. 3 Cost.) perché determina una irrazionale

disparità di trattamento tra i danneggiati, lavoratori dipendenti o

autonomi, che dimostrino, mediante esibizione in giudizio delle

rispettive denunce fiscali o altrimenti, il reddito effettivamente

goduto e coloro che tale prova non forniscono: ai secondi il danno da

lucro cessante sarebbe liquidato sulla base convenzionale del triplo

della pensione sociale, mentre ai primi sarebbe liquidato sulla base

del reddito effettivo, anche se inferiore al detto limite

convenzionale. Sarebbe così posto "in condizione più svantaggiata

colui che percepisce un reddito inferiore al triplo annuo della

pensione sociale rispetto a chi allo stato non gode di alcun

reddito".

2. - La questione non è fondata.

L'interpretazione seguita dal giudice rimettente, che ascrive alla

normativa denunciata un significato assurdo, non è la sola

compatibile con la lettera della legge. Pur nei limiti del tenore

letterale della disposizione, il canone dell'interpretazione logica

impone una diversa interpretazione, che riconduce la normativa in

esame a razionalità.

Quando il danneggiato sia titolare di un reddito di lavoro

dipendente o autonomo, la base di calcolo del danno per lucro

cessante conseguente all'inabilità temporanea o all'invalidità

permanente causata dal sinistro è - giusta un criterio di più

probabile corrispondenza al vero - il reddito effettivo commisurato

al reddito monetario percepito in un periodo immediatamente

precedente, definito dalla legge. Il primo comma dell'art. 4 agevola

al danneggiato l'assolvimento dell'onere della prova attribuendo

valore di presunzione legale alle risultanze delle dichiarazioni rese

dal sostituto d'imposta (modello 101) o dal lavoratore (modello 740)

ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La

presunzione è iuris tantum, essendo ammessa la prova contraria, sia

nel senso della dimostrazione di un reddito più elevato di quello

dichiarato, sia nel senso della dimostrazione di circostanze

contingenti ed eccezionali che hanno inciso negativamente

sull'attività produttiva del reddito nel periodo di riferimento,

rendendolo inattendibile come parametro di determinazione della base

di calcolo.

Malgrado la lettera della legge, che parla di prova contraria e

quindi sembra presupporre l'acquisizione al processo delle denunce

fiscali, il primo comma non limita la disponibilità dei mezzi di

prova. Il danneggiato può omettere l'allegazione della

documentazione fiscale fornendo con altri mezzi la prova del proprio

reddito, e del resto non mancano casi in cui il criterio del primo

comma non è applicabile, quali i casi dell'evasore totale, del

titolare di un reddito inferiore al minimo imponibile o del

lavoratore di nuova assunzione al quale l'infortunio ha impedito di

prendere servizio. Ciò che al lavoratore non è consentito è il

rifiuto di esibire le dichiarazioni fiscali allo scopo di sottrarsi

all'onere di provare il reddito effettivo invocando la liquidazione

del risarcimento sulla base del reddito minimo forfettario indicato

nel terzo comma. Se il lavoratore non fornisce alcuna prova, né

secondo il criterio privilegiato del primo comma (incluso il caso

sopra ricordato di allegazione di una dichiarazione fiscale con

reddito negativo imputabile a circostanze contingenti ed

eccezionali), né con i mezzi normali previsti dal secondo comma,

nessun risarcimento potrà essergli liquidato a titolo di lucro

cessante per il periodo trascorso di inabilità temporanea, e solo a

certe condizioni, tali da giustificarne l'equiparazione ai soggetti

attualmente privi di reddito di lavoro, potrà essere applicato il

terzo comma per la liquidazione del danno futuro derivante da un

eventuale residuo di invalidità permanente.

3. - Secondo l'orientamento più recente della Corte di

cassazione, il terzo comma dell'art. 4, "riferito a tutti gli altri

casi, disciplina le fattispecie in cui il danneggiato non è

lavoratore dipendente o autonomo o, più in generale, quelle in cui

il danno futuro incide su soggetti nell'attualità privi di reddito

da lavoro, ma potenzialmente idonei a produrlo" (Cass. nn. 5669 del

1994, 6074 del 1995). La norma è applicabile anche ai lavoratori

dipendenti o autonomi non solo nell'ipotesi, espressamente

contemplata dalla prima delle sentenze citate, di reddito attuale

negativo in relazione a particolari contingenze, ma in tutte le

ipotesi di reddito, anche positivo, con caratteristiche (esiguità,

discontinuità o precarietà del lavoro, livello di mansioni

inferiore alle capacità professionali del lavoratore, ecc.) tali da

escludere che esso possa costituire la componente di base del calcolo

probabilistico delle possibilità di reddito futuro, e sempre che il

materiale probatorio non fornisca altri elementi di calcolo più

favorevole di quello operato sulla base convenzionale del triplo

annuo della pensione sociale.

Così interpretate, le norme denunciate non presentano aspetti di

irrazionalità, né di contrarietà al principio di eguaglianza.

L'ultima obiezione del giudice rimettente, secondo cui esse

attribuiscono irragionevolmente un trattamento più vantaggioso a chi

non gode allo stato di alcun reddito di lavoro rispetto al lavoratore

che esibisce una dichiarazione fiscale attestante un reddito

inferiore a tre volte l'ammontare della pensione sociale, muove dal

raffronto di due termini non omogenei e perciò non comparabili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857

(Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), convertito nella legge 26 febbraio 1977, n.

39, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla

Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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