Corte costituzionale

Sentenza n. 441/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/12/1994 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera

legislativa del Consiglio regionale del Lazio riapprovata il 20

aprile 1994 avente per oggetto: "Testo unico, con modificazioni ed

integrazioni, delle disposizioni concernenti la FI.LA.S. s.p.a.,

Finanziaria laziale di sviluppo), promosso con ricorso del Presidente

del Consiglio dei ministri notificato il 26 maggio 1994, depositato

in cancelleria il 1 giugno successivo ed iscritto al n. 46 del

registro ricorsi 1994;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, per

violazione degli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione e segnatamente

del limite del diritto privato che incombe sull'esercizio delle

competenze regionali, la delibera legislativa del Consiglio regionale

del Lazio (Testo unico, con modificazioni ed integrazioni, delle

disposizioni concernenti la FI.LA.S. s.p.a., Finanziaria laziale di

sviluppo) approvata, la prima volta, il 13 ottobre 1993, e

riapprovata con modifiche, a seguito di rinvio governativo, il 20

aprile 1994.

Il ricorrente censura, in particolare, l'art. 4 della delibera

legislativa in esame che, disciplinando l'assetto organizzativo della

FI.LA.S. s.p.a. (Finanziaria laziale di sviluppo), già costituita

con legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, contempla fra gli organi

societari il presidente laddove l'art. 2380, terzo comma, del codice

civile prevede solo un presidente del consiglio di amministrazione da

questo prescelto.

Il comma 2 del citato art. 4 ha subi'to, in sede di

riapprovazione, una modifica nella quale si fa riferimento agli artt.

2458, 2460 e 2386 del codice civile: l'intento era quello di recepire

le indicazioni contenute nell'atto governativo di rinvio, ma

l'adeguamento risulta incongruo sul piano della tecnica legislativa

(nel comma 2 vengono menzionati l'art. 2386, mentre l'atto di rinvio

indica l'art. 2396 e l'art. 2460, che però non è pertinente a

quanto disposto dal comma), ed è contraddetto dalla parte successiva

dello stesso comma 2, con gravi incertezze circa la validità e

l'efficacia degli atti societari. L'art. 2458 codice civile dispone,

infatti, che quando lo Stato o altro ente pubblico partecipa ad una

società per azioni, l'atto costitutivo della società (e non una

legge regionale o altro atto autoritativo) può conferire a tale

soggetto la facoltà, e non la competenza esclusiva, di nominare uno

o più amministratori o sindaci, mentre la norma impugnata prevede la

designazione, da parte della Regione, di un numero di consiglieri e

sindaci in proporzione alla quota di capitale posseduta.

Quanto al comma 4 dell'art. 4, esso è affetto dai medesimi vizi:

l'obbligo, per l'assemblea, di tener conto delle designazioni della

Regione al momento di nominare i componenti del consiglio di

amministrazione e il collegio sindacale, indebolisce l'efficacia di

queste ultime rispetto alle "nomine" previste dall'art. 2458 codice

civile e alle stesse regole poste dal comma 2 sul numero degli

amministratori e sindaci di designazione regionale. Il secondo

periodo del comma 4, in base al quale l'assemblea nomina il

presidente della FI.LA.S. fra i componenti indicati dalla Regione,

comprime la libertà dell'assemblea e indebolisce il consiglio

d'amministrazione, in contrasto com'è con l'art. 2460 codice civile,

il quale riserva la presidenza soltanto ai componenti nominati per il

collegio sindacale.

Il successivo comma 5 prevede il numero minimo e quello massimo

degli amministratori, ma la materia è rimessa dall'art. 2380, codice

civile, all'atto costitutivo della società.

Il comma 6 dell'art. 4 disciplina la nomina del direttore generale

e dei rappresentanti della FI.LA.S. negli organi delle società

partecipate, attribuendo al presidente un potere di proposta: la

legge regionale non può comunque interferire nell'organizzazione di

una società per azioni, e ancor meno nelle vicende di società ed

enti nei quali la FI.LA.S. assume partecipazioni minoritarie, ai

sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), del testo in esame.

L'art. 5, comma 1, detta, poi, una norma che appare irragionevole,

e non consentita dal codice civile, se applicata ai componenti del

consiglio di amministrazione non espressi dalla Regione.

In conclusione, il ricorrente osserva che non vi è alcun bisogno

di un intervento legislativo per assicurare al socio che ha la

maggioranza assoluta delle azioni (n. 2, comma 1, del testo in esame)

quanto occorre per conseguire i fini di cui all'art. 4; chiede dunque

la caducazione, nell'art. 4, dei commi 1, 2, 4, 5 e del primo periodo

del comma 6, nonché una pronuncia "manipolativa" del comma 1

dell'art. 5 o, quanto meno, una sua interpretazione correttiva. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la delibera

legislativa approvata dal Consiglio regionale del Lazio, una prima

volta il 13 ottobre 1993 e poi, a seguito di rinvio governativo, il

20 aprile 1994, contenente il testo unico delle disposizioni

concernenti la FI.LA.S. s.p.a. (Finanziaria laziale di sviluppo). Il

ricorrente censura, in realtà, soltanto l'art. 4, commi 1, 2, 4, 5,

6 primo periodo, e l'art. 5, comma 1 (di quest'ultimo suggerendo,

invero, un'interpretazione correttiva), perché la Regione avrebbe

oltrepassato il limite del diritto privato, e a tal fine richiama,

quali parametri, gli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione.

Con particolare riguardo all'art. 4, contesta l'inclusione del

presidente tra gli organi societari (comma 1), in aggiunta a quelli

stabiliti dal codice civile: assemblea, consiglio di amministrazione

e collegio dei sindaci; la prevista designazione, da parte della

Regione, di un numero di consiglieri e sindaci in proporzione alla

quota di capitale posseduta (comma 2); il meccanismo di nomina dei

componenti del consiglio d'amministrazione e del collegio dei sindaci

(comma 4); la determinazione del numero minimo e massimo dei

consiglieri ad opera della legge, anziché dell'atto costitutivo

(comma 5); la nomina del direttore generale su proposta del

presidente (comma 6, primo periodo).

2. - Le censure mosse all'art. 4 sono fondate.

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, il limite del

diritto privato vieta alle leggi regionali di derogare alla normativa

statale nella sfera dei rapporti intersoggettivi attinenti alle

società: la normativa regionale deve, infatti, applicare le norme

del codice civile o, in generale, la disciplina introdotta dallo

Stato per detti rapporti. Sono ammissibili le deroghe alla

legislazione di diritto privato nell'area dei rapporti che

intercorrono tra la società privata e l'amministrazione regionale,

ma è necessario che esse non rechino violazione dei principi

civilistici, ancorché indiretta, e non risultino manifestamente

irragionevoli (fra le varie, v. la sent. n. 35 del 1992).

Alla luce di tali premesse, appare evidente l'illegittimità delle

disposizioni contenute nel citato art. 4, prima menzionate.

Il comma 1 include tra gli organi societari, in aggiunta a quelli

individuati dal codice civile, il presidente (laddove l'art. 2380,

terzo comma, del codice civile contempla solo un presidente del

consiglio di amministrazione, da questo prescelto).

Il comma 2, che riconosce direttamente alla Regione il potere di

designare consiglieri e sindaci, esordisce con una clausola di

salvaguardia degli artt. 2458, 2460 e 2386 del codice civile; ma non

basta tale rinvio ad assicurare la conformità della normativa

regionale a quella del codice civile (l'art. 2458 dispone che quando

lo Stato o altro ente pubblico partecipa ad una società per azioni,

sia l'atto costitutivo della società - e non, dunque, la legge

regionale - a conferire a tale soggetto la facoltà di nominare uno o

più amministratori o sindaci).

Il comma 4 introduce un meccanismo che palesemente si discosta

dallo schema codicistico, e segnatamente dagli artt. 2458 e 2460.

Quanto al comma 5, la materia va rimessa, ai sensi dell'art. 2380

codice civile, all'atto costitutivo della società.

Il comma 6, nel disciplinare la nomina del direttore generale e

dei rappresentanti della FI.LA.S. negli organi delle società

partecipate, interferisce nell'organizzazione della società per

azioni e dei soggetti nei quali la FI.LA.S. assume partecipazioni

minoritarie. E per tale ragione partecipa dei motivi di

illegittimità che inficiano le disposizioni prima indicate.

3. - Il ricorrente si duole, poi, dell'irragionevolezza dell'art.

5, comma 1, del quale suggerisce una "manipolazione" o, quanto meno,

un'interpretazione correttiva. Ma su tale disposizione la censura è

inammissibile: nell'atto di rinvio della delibera consiliare del 13

ottobre 1993, sottoscritto dal Ministro per gli affari regionali il

12 novembre 1993, l'unico articolo cui si fa riferimento è l'art. 4,

per il denunziato contrasto con la disciplina privatistica degli

artt. 2458, 2460 e 2396 codice civile. Non si menziona l'art. 5, e il

ricorso deve dunque ritenersi, per questa parte, inammissibile.

4. - Occorre aggiungere che norme analoghe a quelle censurate

erano già presenti nella legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13,

che provvede alla costituzione della FI.LA.S. s.p.a. In particolare,

l'art. 4, primo comma, e l'art. 5, primo e secondo comma, contengono

norme sulla struttura organizzativa della FI.LA.S. e delle società

in cui quest'ultima ha partecipazioni, che sono affette dagli stessi

vizi illustrati trattando dell'art. 4 del testo impugnato.

Occorre dunque dichiararne, in via consequenziale,

l'illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, che è applicabile anche ai giudizi di

legittimità costituzionale in via principale, secondo quanto già

chiarito da questa Corte (sent. n. 34 del 1961).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2,

4, 5, 6, primo periodo, della delibera legislativa approvata dal

Consiglio regionale del Lazio il 13 ottobre 1993, e riapprovata il 20

aprile 1994 (Testo unico con modificazioni ed integrazioni delle

disposizioni concernenti la FI.LA.S. s.p.a., Finanziaria laziale di

sviluppo;

Dichiara altresì in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27

della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale

dell'art. 4, primo comma, e dell'art. 5, primo e secondo comma, della

legge della Regione Lazio 15 febbraio 1974, n. 13 (Costituzione della

FI.LA.S. s.p.a. - Finanziaria laziale di sviluppo);

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 della stessa delibera legislativa sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione, con il ricorso

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:441 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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