Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo

comma, lett. h), del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("T.U. delle

norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1985 dalla

Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - iscritta al n. 167

del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 24, prima serie speciale dell'anno 1986;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In occasione della liquidazione della pensione alla vedova del

Prof. Giorgio Sichel, ordinario di lingua e letteratura tedesca

all'Università di Genova, veniva negata la valutabilità in

quiescenza, previo riscatto, del servizio prestato dal predetto

docente in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana

presso università estere, per oltre un triennio, anteriormente alla

sua nomina in ruolo. Il diniego veniva motivato sul presupposto che,

in base alla normativa vigente, il riscatto dei servizi prestati

prima della nomina in ruolo come lettore di lingua e letteratura

italiana presso università estere è consentito soltanto in favore

degli insegnanti di ruolo delle scuole statali di istruzione

secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica

(art. 14, lett. H, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), purché il

servizio stesso abbia avuto una durata, senza interruzione, non

inferiore al triennio (art. unico della L. 12 febbraio 1957, n. 45).

Nel ricorso alla Corte dei conti in sede giurisdizionale avverso

il relativo provvedimento, l'interessata ha sostenuto

l'illegittimità costituzionale del citato art. 14, lett. H, del

d.P.R. n. 1092 del 1973, in relazione all'art. 3 Cost.

Con ordinanza del 7 giugno 1985, la Corte dei conti in sede

giurisdizionale ha quindi sollevato la questione di legittimità

costituzionale di detta norma, in riferimento all'art. 3 Cost.,

rilevando che la ratio della norma in esame mirerebbe a valorizzare

in quiescenza quei servizi che, nel realizzare il perfezionamento

degli studi compiuti ed il completamento della necessaria esperienza

didattica, consentono che di tale maggiore preparazione ed esperienza

possa successivamente giovarsi l'esercizio professionale della

funzione docente. Di conseguenza, si osserva nell'ordinanza di

rinvio, se tale era l'intento del legislatore, proprio in

considerazione della positiva incidenza di tali servizi sul

successivo servizio di ruolo e della conseguente necessità di

valutare in quiescenza attività il cui svolgimento ha ritardato

l'immissione in ruolo, non sembrerebbe in alcun modo giustificabile

l'esclusione da detto beneficio della categoria dei professori

universitari. Anzi, il servizio prestato in qualità di lettore

presso una università estera, in quanto svolto a livello

universitario, assume, secondo il giudice a quo, maggiormente

caratteri di perfezionamento scientifico e di acquisizione di

esperienze didattiche rispetto alla successiva attività di docente

universitario.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte, non si è costituita la parte

privata, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti in sede giurisdizionale ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14, primo comma, lett. h) del testo unico

delle norme sul trattamento di quiescenza dei di pendenti civili e

militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,

nella parte in cui attribuisce ai soli insegnanti di ruolo delle

scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, e non anche

ai docenti universitari di ruolo, la facoltà di riscattare i servizi

prestati anteriormente alla nomina in ruolo in qualità di lettore di

lingua e letteratura italiana presso università estere.

2. - La questione è fondata.

Come questa Corte ha avuto già modo di affermare (v. sent. n. 128

del 1981), la legislazione in materia di riscatti è andata via via

evolvendosi nel senso di attribuire, in sede di trattamento di

quiescenza dei pubblici dipendenti, la dovuta considerazione al tempo

impiegato per acquisire la necessaria preparazione professionale.

Questo apprezzamento nasce evidentemente dalla constatazione che

l'impegno profuso a tali fini comporta un ritardo nell'inizio

dell'attività lavorativa ed essendo tale impegno finalizzato

all'esercizio della attività stessa, è giusto che venga equiparato

ad essa in sede di trattamento pensionistico.

A questa linea di tendenza appare ispirata la norma che concede la

facoltà di riscatto ai docenti delle scuole secondarie ed

artistiche, dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo

in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso

università estere.

Ma, una volta riconosciuto tale valore a questo tipo di servizio,

appare ingiustificatamente discriminatorio che la predetta facoltà

di riscatto, concessa agli insegnanti delle scuole secondarie, non

sia prevista anche per i professori universitari, perché, come ha

esattamente rilevato il giudice a quo, l'attività di lettore, in

quanto svolta a livello universitario, assume carattere di

perfezionamento scientifico e di acquisizione di esperienze

didattiche che contribuiscono alla preparazione professionale del

docente universitario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma

lett. H del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ("T.U. delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato"), nella parte in cui non prevede i professori universitari di

ruolo dalla facoltà di riscatto dei servizi prestati in qualità di

lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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