Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1980 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma

secondo, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le

locazioni e sublocazioni di immobili urbani), come modificato dall'art.

1 quinquies della legge 31 luglio 1975, n. 363, promosso con ordinanza

emessa il 23 gennaio 1976 dal pretore di Torino, nel procedimento

civile vertente tra Rebuffo Bartolomeo ed altro e Peluffi Margherita,

iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976.

Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Michele Rossano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento - promosso da Bartolomeo Rebuffo e

Maria Ragazzoni in Rebuffo nei confronti di Margherita Peluffi, con

citazione 27 ottobre 1975, al fine di ottenere la cessazione della

proroga legale del contratto di locazione dell'appartamento, acquistato

dagli attori il 2 aprile 1974, per urgente ed improrogabile necessità

di disporre dell'appartamento medesimo - il pretore di Torino, con

ordinanza 23 gennaio 1976, ha sollevato, di ufficio, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, legge 23 maggio

1950, n. 253, nel testo di cui all'art. 1 quinquies legge 31 luglio

1975, n. 363, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239

dell'8 settembre 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

private e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

Il pretore di Torino - premesso che gli attori avevano affermato di

avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'appartamento

per adibirlo ad abitazione di un figlio e di avere diritto al termine

ridotto di sei mesi dalla data dell'acquisto, previsto per la

proposizione della domanda di cessazione della proroga legale, in

quanto il loro reddito era costituito esclusivamente da pensioni di

importo modesto - ritiene che l'art. 7, comma secondo, legge 23 maggio

1950, n. 253, nel testo di cui all'art. 1 quinquies legge 31 luglio

1975, n. 363, sia in contrasto con il principio di eguaglianza perché

prevede la riduzione a sei mesi del termine per proporre la domanda di

cessazione della proroga del contratto di locazione per i pensionati,

sfrattati, sinistrati, profughi, emigranti, dando così rilievo a

qualificazioni tipiche, come tali formali, senza considerare le stesse

come situazioni sostanziali di per sé tutelabili in sede

giurisdizionale. In tal modo situazioni di fatto identiche (esigenze

dei figli, ristrettezza dell'alloggio, malattia che richiede altra

sistemazione) sarebbero sottoposte a diversa disciplina, - per quanto

attiene al decorso del termine per la proposizione della domanda ex

art. 4, n. 1, legge n. 253 del 1950 - sulla base di un dato ad esse

estraneo, costituito dalla qualifica soggettiva di chi agisce in

giudizio.

La questione non è fondata.

La situazione delle categorie sopra indicate - che hanno diritto

alla riduzione a sei mesi del termine per la proposizione della domanda

di cessazione della proroga legale ed agiscono per soddisfare, come

nella specie, esigenze non proprie, ma dei figli - è nettamente

diversa da quella degli altri proprietari, che devono attendere il

decorso del termine di tre anni per dedurre la necessità di disporre

dell'immobile locato per destinarlo ad abitazione dei figli.

Invero, la suddetta riduzione a sei mesi trova razionale

giustificazione nell'intento del legislatore di tutelare determinate

categorie o perché economicamente più deboli (pensionati con redditi

modesti) o perché si trovano nella condizione di dover disporre

dell'immobile a causa di particolari avvenimenti (sfrattati,

sinistrati, profughi, emigrati rientrati in Patria).

E queste stesse ragioni di tutela giustificano la previsione del

termine ridotto a sei mesi anche per l'azione giudiziaria diretta ad

ottenere la disponibilità dell'immobile locato per soddisfare le

esigenze dei figli, proprio perché questi ultimi si trovano anch'essi

in particolari situazioni, come appartenenti a famiglie di soggetti

meritevoli di speciale considerazione per le condizioni in cui si sono

venuti a trovare.

La norma denunciata, quindi, non è priva di razionale

giustificazione e non crea discriminazioni arbitrarie perché risponde

all'intento di salvaguardare cittadini, che vanno maggiormente tutelati

dal punto di vista sociale, ed opera nell'ambito di precise categorie

con situazioni obiettive ben differenti da quelle degli altri

proprietari.

Conseguentemente non sussiste il denunciato contrasto della norma

impugnata con l'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma secondo, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni

per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) nel testo in cui

all'art. 1 quinquies legge 31 luglio 1975, n. 363, proposta dal

pretore di Torino, con ordinanza 23 gennaio 1976, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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