Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1979

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/06/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4,

cod. civ., promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1977 dal

pretore di Bolzano, nel procedimento civile vertente tra Scalet

Erminia ed altri e la Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano,

iscritta al n. 586 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1 marzo 1978.

Visto l'atto di costituzione di Pettenella Maria e Triggiani

Fernando, della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi gli avvocati Luciano Ventura per Pettenella e Triggiani,

Giuseppe Guarino per la Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano

e il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorsi 9 febbraio 1977 e 9 marzo 1977 Erminia Scalet, Fernando

Triggiani e altri 126 dipendenti della Cassa di Risparmio della

Provincia di Bolzano, premesso che la Cassa aveva corrisposto al

personale femminile e a dipendenti in minore età un trattamento

economico inferiore a quello applicato rispettivamente al personale

maschile e agli impiegati maggiorenni, e, inoltre, che il trattamento

economico per coloro che avevano prestato servizio militare in costanza

di rapporto di lavoro non teneva conto di tale servizio ai fini della

progressione economica, chiesero al pretore di Bolzano in funzione di

giudice del lavoro condannarsi la Cassa alla ricostruzione della

carriera economica a seguito della parificazione tabellare dei

lavoratori minori di età con quelli di età maggiore e del personale

femminile con quello maschile, nonché a seguito del riconoscimento del

servizio militare compiuto in costanza del rapporto di lavoro, con

decorrenza dal 1 gennaio 1948. La Cassa costituitasi in giudizio

eccepì, in via preliminare, la prescrizione dei diritti fatti valere

dagli attori ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. A seguito di che,

l'adito pretore, con ordinanza 25 ottobre 1977, notificata, comunicata

e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 1 marzo 1978 (ord.

586/1977), ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 2948, n. 4, cod. civ. nella

parte in cui consente il decorso della prescrizione dei crediti di

lavoro in pendenza di rapporto di pubblico impiego per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione.

Avanti la Corte si sono costituiti due dei ricorrenti - Pettenella

Maria Pia in Ku-Statscher e Triggiani Fernando - che, nelle deduzioni

31 gennaio 1978, hanno concluso per l'inammissibilità della questione

vuoi perché gli asseriti limiti degli effetti della sentenza n.

63/1966 della Corte non possono dar luogo ad una dichiarazione di

illegittimità costituzionale in quanto non risultano inseriti

nell'ordinamento da legge o da dispositivo di sentenza della Corte

vuoi perché l'accertamento della garanzia della stabilità del posto

di lavoro e del conseguente diverso regime giuridico che regola il

rapporto è compito esclusivo del giudice ordinario e non può essere

vincolato al rispetto di criteri interpretativi che non siano

espressamente previsti da norme vigenti, e la Cassa, che, nelle

deduzioni 14 marzo 1978, ha concluso per la assoluta irrilevanza della

questione sollevata dal pretore di Bolzano perché la disuguaglianza

di trattamento, che ha il parametro di costituzionalità nell'art. 3,

assume per poli di contrasto non già, come reputa il pretore,

dipendenti pubblici e lavoratori privati, che possono giovarsi delle

leggi 604/1966 e 300/1970, sibbene rapporti muniti di stabilità e

rapporti che di tale stabilità sono privi e ne ha la Cassa stessa

inferito la estraneità della questione a rapporti, che, come quelli

intrattenuti con i suoi dipendenti, sono assistiti da garanzie di

stabilità. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato

intervento mediante atto 20 marzo 1978, in cui, richiamati atti di

intervento spiegato in altri procedimenti, insta per la dichiarazione

di infondatezza della proposta questione. Alla udienza pubblica del 21

marzo 1979 le difese delle parti private e l'Avvocatura generale dello

Stato hanno illustrato le riassunte conclusioni. Considerato in diritto :

Successivamente alla sentenza 63/1966, su cui si sono

particolarmente diffusi le parti private e il pretore, la Corte

costituzionale, con sentenza n. 174/1972, ha dichiarato

l'illegittimità dell'art. 49, comma terzo, del contratto collettivo

di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti delle case di cura private,

recepito dall'articolo unico del d.P.R. 1040/1960, nella parte che fa

decorrere il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti medesimi

dal giorno in cui il pagamento venga effettuato, anche per i rapporti

di lavoro non considerati dalla legge 604/1966 e successive

modificazioni (tra cui la legge 300/1970), ritenendo incontestabile

l'analogia tra i rapporti di impiego pubblico, estranei alla sentenza

63/1966, e quei rapporti di diritto privato, per i quali ricorra

l'applicabilità delle due serie di disposizioni menzionate, di cui la

seconda (e cioè la legge 300/1970) deve considerarsi necessaria

integrazione della prima, dato che una vera stabilità non si assicura

se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire

la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente

fatta illegittimamente cessare.

Non spetta a questa Corte, che ha avuto occasione di riaffermare

tale orientamento anche nella sent. 115/1975, il compito di

verificare se i giudici delle controversie intendano nel senso

conforme alla legge, alla quale soltanto sono, ai sensi dell'art. 101

Cost., soggetti, la duplice condizione, chiaramente puntualizzata

nella sent. 174/ 1972 (possibilità di annullamento dell'atto di

licenziamento; completa reintegrazione della posizione giuridica

preesistente fatta illegittimamente cessare), così come ben potrà il

Parlamento approvare leggi, che pongano punti fermi nel tutt'altro che

univoco contesto normativo in atto e in irrefrenabile divenire;

contesto di cui fan parte - è appena il caso di rilevarlo - anche i

dispositivi di pronunce di fondatezza di questioni di legittimità

costituzionale rese dalla Corte e pubblicati nei modi di legge, nel

senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la

connessione di esse e dalla intenzione espressa da questa Corte nelle

motivazioni delle pronunce medesime.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., nella parte in cui consente il

decorso della prescrizione dei crediti di lavoro in pendenza del

rapporto di pubblico impiego sollevata dal pretore di Bolzano con

l'ordinanza 25 ottobre 1977, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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