Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1967 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 1966, recante "Marchio

di qualità e propaganda dei prodotti siciliani", promosso con ricorso

del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato l'11

maggio 1966, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al

n. 12 del Registro ricorsi 1966.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci,

per il ricorrente, e l'avv. Enzo Silvestri, per la Regione Siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'Assemblea regionale siciliana ha approvato, nella seduta del 4

maggio 1966, un disegno di legge, con il quale, fra l'altro, si

consente all'assessore regionale per l'industria ed il commercio di

autorizzare l'applicazione di apposito "marchio di qualità" sui

prodotti siciliani e si predispongono i controlli, da effettuare sui

luoghi di produzione e di consumo, dei prodotti così qualificati,

giovandosi all'uopo, mediante apposite convenzioni, della opera degli

organi statali o di enti pubblici più idonei ad accertare la

rispondenza dei prodotti stessi alle caratteristiche di qualità

garantite dal marchio.

Con tempestivo ricorso il Commissario dello Stato presso la Regione

ha impugnato la legge predetta, nella considerazione: a) che essa viola

i limiti di efficacia della potestà legislativa regionale, per effetto

dei riflessi che determina al di là del territorio della Regione,

richiedendo controlli da esperire nei luoghi di consumo mediante

l'utilizzazione di uffici statali, mentre questi, per loro natura, non

possono perseguire interessi particolari di singole regioni; b) che

provvede a disciplinare rapporti commerciali della Regione con

l'estero, materia che esula dalla competenza regionale; c) che non

determina con sufficiente precisione le modalità per l'uso del marchio

regionale e per l'esercizio dei controlli, così da compromettere

l'unitarietà della regolamentazione dei marchi, che, specie riguardo

al commercio con l'estero, è necessario per assicurare un'efficace

tutela dei prodotti nazionali negli altri Stati; d) che è tale da

determinare altresì violazione del principio dell'imparzialità

dell'amministrazione e dell'eguaglianza del trattamento. Conclude

chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della

legge impugnata.

Il ricorso, debitamente notificato l '11 maggio e depositato nella

cancelleria della Corte il 21 dello stesso mese, è stato pubblicato

nel n. 143 della Gazzetta Ufficiale e nel n. 28 della Gazzetta

regionale, nello stesso giorno 11 giugno 1966.

Nel giudizio avanti alla Corte si è costituita la Regione,

rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Silvestri, che con deduzioni

depositate il 6 giugno ha anzitutto fatto rilevare come l'art. 14,

lett. d ed e, dello Statuto siciliano attribuisce alla Regione potestà

legislativa esclusiva in materia di valorizzazione e difesa dei

prodotti agricoli e industriali e delle attività commerciali, materia

nella quale rientrano le norme di cui alla legge impugnata. Rileva

inoltre che la Regione sarda, pur non godendo di una analoga specifica

potestà in materia, ha già istituito un marchio ufficiale per i

prodotti dell'artigianato sardo, sicché deve ritenersi che

l'impugnativa non sia rivolta contro il potere della Regione di

istituire e disciplinare marchi di qualità sui prodotti dell'Isola,

bensì solo contro una presunta sua estensione oltre l'ambito della

Regione. Ma tale censura è il risultato di un'errata valutazione

della natura giuridica e della vigente disciplina dei marchi di

qualità. Infatti il R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (comprendente nella

disciplina dei brevetti per marchi di impresa pure quella dei marchi

collettivi, in quanto applicabile), stabilisce che la registrazione di

questi ultimi possa essere ottenuta anche da enti o associazioni

legalmente riconosciute (art. 2); dizione nella quale sono da fare

rientrare pure gli enti pubblici, secondo è confermato altresì dal

disposto dell'art. 22, in base al quale è consentito l'acquisto della

titolarità dei marchi collettivi da parte di amministrazioni dello

Stato, delle provincie o dei comuni: dal che argomenta che di tale

norma possano beneficiare anche le Regioni, senza che a ciò si opponga

la violazione del limite territoriale. Risulta poi dalle disposizioni

richiamate che l'efficacia giuridica dei marchi di qualità è

subordinata ai procedimenti di brevettazione o di registrazione, e

quindi trova fondamento non già nella volontà dei soggetti o enti che

li istituiscono bensì nella legge. Proprio in aderenza a tale

principio l'art. 10 della legge impugnata impone all'ufficio regionale

del marchio di richiedere la registrazione dei marchi "secondo le norme

di legge in materia, sia agli effetti nazionali che internazionali".

Pertanto il marchio regionale di qualità potrà ottenere la necessaria

registrazione, e con essa, l'effettivo rilievo giuridico, solo se gli

uffici statali preposti a tale compito riscontreranno la corrispondenza

del marchio stesso ai requisiti e prescrizioni (anche se relative al

materiale documentale) richiesta dalla legge citata. Tenuto conto di

ciò, si deve ritenere che, pel conseguimento dei risultati voluti

perseguire dalla Regione, non sarebbe stata necessaria l'emanazione di

apposita legge; sicché, se si è fatto ricorso ad essa, ciò è

avvenuto solo per l'esigenza di organizzare gli appositi uffici

regionali, in osservanza degli artt. 97 della Costituzione e 14, lett.

p, dello Statuto siciliano.

Le stesse considerazioni sono sufficienti, ad avviso della difesa

della Regione, a mostrare l'infondatezza della censura con cui si

contesta il potere della Regione di disciplinare i rapporti commerciali

con l'estero, e così pure l'altra relativa all'attività di gestione

ed a quella di controllo dei marchi, per la quale si denuncia

l'utilizzazione di uffici statali da parte della Regione, perché tale

utilizzazione si riferisce ad enti distinti dall'organizzazione dello

Stato, ed in ogni caso è prevista solo in via eventuale, su base

convenzionale, e quindi rimane subordinata al consenso dei medesimi,

nei limiti in cui esso è reso possibile dalle norme che li

disciplinano. Rileva infine che la partecipazione ad organi collegiali

regionali di titolari di organi burocratici statali, o la possibilità

di avvalersi di uffici statali da parte della Regione siciliana è

previsto da numerose leggi della medesima, ed è stato sempre ritenuto

conforme alla Costituzione. Nella specie esso, mentre giova a garantire

il regolare ed imparziale espletamento delle funzioni regionali, offre

la conferma di quanto prima sostenuto circa la estraneità della

Regione al diretto espletamento di compiti fuori del suo territorio.

Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Con note prodotte il 4 gennaio 1967 la difesa della Regione

ribadisce i motivi già fatti valere avverso l'impugnativa, ed insiste

nelle conclusioni già prese.

Si è costituito anche il Commissario dello Stato per la Regione

siciliana rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

la quale, con deduzioni depositate il 5 gennaio, ha illustrato la

fondatezza dei vari motivi del ricorso, facendo in particolare

rilevare, per quanto riguarda il commercio con l'estero, che esso è

riservato all'apposito dicastero, cui compete in modo esclusivo ogni

specie di attribuzioni riguardanti tale materia, quali che ne siano i

soggetti interessati, anche se pubbliche amministrazioni (con la sola

salvezza delle attribuzioni del Ministero degli esteri). Aggiunge che

non vale allegare il carattere convenzionale che, secondo la legge

regionale, dovrebbero assumere i rapporti fra la Regione e l'Istituto

nazionale pel commercio con l'estero, perché, data la natura

pubblicistica di quest'ultimo, non si rende possibile alla legge

regionale di estenderne la competenza, come avverrebbe se si

consentisse il potere, dalla medesima previsto, di stipulare con esso

convenzioni per la diffusione all'estero di prodotti siciliani.

Mette infine in rilievo un terzo profilo di invalidità che si fa

consistere nell'incidenza delle norme della legge denunciata sul regime

di diritto privato. Ciò perché la legge stessa, pur richiamandosi

alle norme vigenti in materia, fissa alcuni principi che contrastano

con i diritti attribuiti ai singoli in materia di marchi dall'art. 2569

del Codice civile, in quanto dispone che la revoca dell'autorizzazione

all'uso del marchio possa venire disposta dall'assessore regionale,

mentre le norme generali in materia non prevedono quale motivo di

revoca la sopravvenuta mancata rispondenza dei prodotti alle qualità

originarie, ed in ogni caso, affidano al giudice ogni pronuncia al

riguardo. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto :

1. - La difesa della Regione assume che la legge denunciata, lungi

dall'essere produttiva degli effetti di ultraterritorialità o di

interferenza nei poteri propri dello Stato che il ricorso le addebita,

ha una portata puramente interna, sicché gli scopi dalla medesima

perseguiti si sarebbero potuti realizzare anche per opera di un

semplice provvedimento amministrativo, mentre il ricorso alla forma

legislativa è stato reso necessario per ottemperare alla prescrizione

dell'art. 97 della Costituzione, dato che si doveva dar vita

all'istituzione di nuovi uffici regionali. Per valutare la fondatezza

di tale tesi si rende necessario ricercare la fonte dalla quale sia da

far derivare il potere rivendicato per sé dalla Regione e gli effetti

conseguibili dal suo esercizio. È da escludere che tale potere

discenda dall'art. 14, lett. e, dello Statuto siciliano, come dalla

difesa stessa si sostiene, in modo che sembra contrastante con le

stesse premesse del suo ragionamento.

Infatti la disciplina dei marchi (assunto questo termine in un

senso generico, comprensivo dei vari istituti designati dalla vigente

legislazione con denominazioni molteplici, come quelle di marchi di

impresa, marchi collettivi, denominazioni di origine, o denominazioni

di provenienza, e con funzioni in parte diverse, e cioè o

prevalentemente di tutela dei produttori contro la concorrenza sleale,

o invece di certificazione della qualità del prodotto avente lo scopo,

almeno in via principale, di garanzia del consumatore), non può che

essere disposta in modo unitario, sul piano nazionale, anche per i

riflessi che essa ha nel commercio internazionale ed in quello

comunitario, e quindi deve trovare regolamentazione esclusiva per opera

delle autorità statali. Consegue da ciò che la citata disposizione

statutaria non abilita la Regione a disporre un'autonoma

regolamentazione dei marchi in parola, neppure con efficacia limitata

al suo ambito territoriale, visto che la Regione stessa non costituisce

un mercato chiuso, ma invece aperto alla libera circolazione dei

prodotti di tutte le Regioni che devono trovarvi protezione sulla base

di una disciplina uniforme. Nessuna influenza può esercitare

sull'interpretazione accolta il riferimento della difesa regionale

all'art. 2, lett. g, dello statuto dell'istituto sardo di

organizzazione del lavoro artigiano, approvato con la legge regionale 2

marzo 1957, n. 6, che consente all'istituto stesso di istituire un

marchio ufficiale per i prodotti dell'artigianato, ai sensi dell'art. 6

del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1490, perché (a prescindere dalla

considerazione che l'incostituzionalità in cui eventualmente possa

ritenersi incorsa una legge non impugnata avanti alla Corte non può

incidere sul giudizio ch'essa è chiamata a dare su norme che possono

ritenersi di contenuto analogo) anche per tale disposizione debbono

valere le considerazioni prima formulate, ed i limiti alla potestà

regionale che da esse discendono.

2. - L'art. 14, lett. e, può pertanto venire in considerazione,

per ciò che attiene alla materia che è oggetto della legge impugnata,

solo in quanto attribuisce alla Regione la cura del conseguimento di

quelle finalità di tutela e di valorizzazione dei prodotti agricoli e

industriali dell'Isola, che formano il presupposto necessario affinché

si possa conferire ad enti, anche pubblici, la facoltà di ottenere

marchi collettivi, secondo la precisa prescrizione dell'art. 2 della

legge 21 giugno 1942, n. 929. Presupposto che può ritenersi realizzato

anche nei casi, come quello in esame, che la tutela dei prodotti non

costituisca il fine esclusivo affidato istituzionalmente all'ente, ma

concorra anche con altri fini. Non è quindi da escludere che la

Regione, quale titolare dell'interesse voluto assicurare dal citato

art. 14, lett. e, possa ritenersi abilitata a richiedere in nome

proprio, "brevetti per appositi marchi", ai sensi dell'art. 2 della

legge n. 929 del 1942, per poi concederne l'uso a produttori o

commercianti. Ma la condizione necessaria a realizzarsi per rendere

valida l'assunzione di tale compito è che la Regione agisca ponendosi

su un piano di assoluta parità con qualsiasi altro ente o associazione

cui fa riferimento il citato art. 2. Posizione di parità che importa

precise conseguenze, delle quali occorre rendersi esatto conto, perché

all'accertamento della verificabilità delle medesime è legata la

pronuncia sull'impugnativa.

La prima di tali conseguenze riguarda il carattere del tutto

volontario dell'adesione delle singole imprese alla iniziativa

regionale. Se è vero che, a tenore dell'art. 22 della legge citata,

anche enti pubblici possono ottenere brevetti per marchi, è

altrettanto vero che essi sono presi in considerazione non già nella

loro veste pubblicistica, ma in quanto risultino essere assuntori in

modo diretto di attività imprenditoriali (come nel caso che richiedano

marchi di impresa), oppure rappresentanti di gruppi di produttori

interessati alla tutela di dati prodotti. L'articolo 2570 del Codice

civile, quando menziona, accanto alle imprese "associate", quelle

"dipendenti", quali possibili beneficiarie di marchi collettivi

ottenuti da enti o da associazioni, non presuppone la sussistenza di un

rapporto di dipendenza di indole pubblicistica, ma ha riguardo alle

imprese create direttamente dagli enti o dalle associazioni medesime, e

ad esse in tal modo collegate da porsi in una situazione non diversa da

quella rivestita dai produttori "appartenenti" agli enti, cui fa

riferimento l'art. 2 della legge n. 929.

Rimane quindi confermata la mancanza nella Regione di qualsiasi

potere di coazione sui produttori per indurli a richiedere la

protezione da essa organizzata (ciò che del resto risulta testualmente

dall'art. 5 della legge denunciata, che condiziona l'attività degli

organi regionali alla "richiesta" degli enti e ditte interessate); e

parimenti dell'altro potere di assumere le attività previste dalle

leggi medesime in regime di monopolio, precludendo ad altre

associazioni o enti la possibilità di costituirsi allo scopo di

realizzare, per determinati prodotti, gli stessi fini che essa si

propone, promuovendo le procedure dirette ad ottenere il riconoscimento

di propri marchi.

Inoltre la necessaria conformità dell'attività della Regione ad

ogni specie di modalità prescritta dalle leggi nazionali per potere

ottenere la registrazione del marchio proposto, e, con esso,

l'attribuzione del controllo rivolto a garantire il possesso dei

requisiti di qualità dei prodotti secondo la finalità propria dei

marchi collettivi e di quelli di origine, importa che si predisponga un

apposito "statuto", che, a tenore dell'art. 2, secondo comma, della

legge n. 929 del 1942 e dell'art. 9 del regolamento 8 maggio 1948, n.

795, deve essere allegato alla domanda di concessione del brevetto da

presentare all'ufficio centrale dei brevetti. Tale "statuto" dovrà

ovviamente regolare l'apposita struttura organizzativa dell'ente che si

ritenesse di dover creare, ed in confronto al quale la Regione verrebbe

ad assumere funzioni di promotore. Che se invece essa intendesse

gestire in proprio siffatto compito si renderebbe sempre necessaria la

predisposizione di un corpo organico di norme comprendenti, oltre

all'apposito ordinamento nel quale siano rappresentati gli associati,

la determinazione delle condizioni relative all'ammissione dell'uso dei

marchi, nonché dei diritti e dei doveri degli associati medesimi.

3. - Analoghe esigenze di conformità alle norme generali in

materia conducono a far ritenere che, tenuta presente la diversità

della disciplina dei marchi e delle denominazioni, secondo la

diversità dei prodotti, non si potrà aspirare ad ottenere un unico

marchio per qualsiasi specie di prodotto. Infatti (pure ammesso che

tutti i prodotti che siano oggetto dei marchi collettivi richiesti in

virtù dell'iniziativa regionale possano recare un contrassegno

attestante la loro provenienza dalla produzione siciliana), non solo

non si potranno in nessun modo apportare modifiche alle denominazioni

di prodotti tipici della stessa Regione siciliana i quali siano già

oggetto di apposite leggi protettive (come quelle relative al

"marsala", o al "moscato di Pantelleria"), ma si dovrà curare

l'adeguazione alle particolari discipline imposte dalle norme generali

le quali si propongono di fornire tutele specifiche differenziate

riguardo a singoli prodotti, oppure a specie tipizzate diverse di uno

stesso prodotto, mediante l'apposizione di marchi descritti dalle norme

stesse. così è da dire, a titolo esemplificativo, per quanto

riguarda la tutela dei vini tipici designati con denominazioni di

origine. Appare chiaro che essa debba, anche nei confronti dei vini

siciliani, effettuarsi con l'osservanza del decreto presidenziale

delegato 12 luglio 1963, n. 930, sotto il riguardo sia della

distinzione tra le varie categorie di denominazioni (art. 2), sia

degli obblighi da sancire nei disciplinari (art. 5), sia del

provvedimento necessario ad ottenere il riconoscimento di quelle fra le

denominazioni per le quali è richiesta la previa adesione di un numero

minimo di produttori (art. 6, terzo comma), il parere preventivo del

comitato nazionale per la tutela delle denominazioni stesse (art. 17),

nonché l'emanazione di apposito decreto del Capo dello Stato (art. 4);

e sia infine delle modalità di immissione al consumo, quando a tal

fine sia richiesta l'apposizione sui recipienti di un "contrassegno di

Stato" completato con la denominazione di origine. Anche il controllo,

ai fini perseguiti dalla legge richiamata, potrà essere assunto

dall'ente, o dagli enti promossi dalla Regione, o eventualmente da

quest'ultima, solo alle condizioni previste dall'art. 21, e previo

apposito decreto del Ministro dell'agricoltura. Analoghe considerazioni

sono da far valere: a) per i prodotti regolati dalla legge n. 864 del

1938, che impone l'apposizione di un marchio nazionale per la frutta

fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi destinati

all'esportazione, per i quali si richiede il possesso dei requisiti di

qualità selezione, condizionamento ed imballaggio, da determinarsi con

decreto ministeriale, previo parere dell'istituto pel commercio con

l'estero, che potrà anche deferire i controlli a determinati soggetti,

sui quali incombe l'obbligo di riferire agli organi centrali. Ed è

chiaro che anche in questo caso la denominazione di origine siciliana

potrebbe essere consentita solo ad integrazione del disegno stabilito

pel marchio nazionale; b) per i formaggi per i quali sia richiesta la

tutela delle denominazioni di origine e tipiche, possibile ad essere

accordata nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge 10

aprile 1954, n. 125, con decreto del Capo dello Stato, su parere del

comitato nazionale costituito al fine della tutela predetta, cui

competono i controlli relativi, suscettibili di venire trasferiti ad

altri enti solo in virtù di apposito provvedimento.

4. - Precisati così i presupposti e le condizioni cui rimane

subordinata la facoltà di richiedere marchi collettivi e di concederne

l'uso, si tratta ora di accertare se l'atto normativo denunciato

contenga disposizioni che vi contrastino e che possano far ritenere

fondate le censure denunciate nel ricorso.

Rilievo fondamentale riveste, sotto tale riguardo, il secondo comma

dell'art. 10 il quale dispone che la registrazione del marchio è

effettuata a cura dell'ufficio "secondo le vigenti norme in materia,

sia agli effetti nazionali che a quelli internazionali". Poiché la

registrazione è l'atto costitutivo dal quale solamente derivano gli

effetti relativi all'uso legittimo del marchio, e poiché non può

effettuarsi se non a patto di seguire tutto il procedimento, qual è

regolato dal titolo III della legge, e che ha inizio con la

presentazione della domanda all'ufficio centrale dei brevetti, ne

discende che la disciplina dettata dalla legge regionale nessun altro

rilievo giuridico può assumere se non quello di predisposizione, di

carattere meramente interno, delle attività necessarie a rendere

possibile la presentazione di una valida domanda per l'ottenimento di

marchi collettivi. così essendo (né potendo esser altrimenti se non a

patto di far ritenere le norme regionali inutiliter datae), le formule

che in queste si leggono relative al potere dell'assessore di

"autorizzare" l'applicazione del marchio, o di revocarla, o di decidere

i ricorsi avverso il rifiuto di autorizzazione o la revoca, riguardano

facoltà esercitabili nei confronti dei produttori che, per loro

spontanea iniziativa, entrano a far parte dell'organizzazione che fa

capo all'ente titolare del marchio medesimo, e che sono tali da inerire

ad ogni struttura organizzativa, comunque costituita, che persegua i

fini dell'art. 2 della legge del 1942. Pertanto nessun fondamento può

riconoscersi a quella parte dell'impugnativa dello Stato che sembra

denunciare l'imposizione a carico dei produttori isolani di un

trattamento differenziato rispetto a quello delle altre Regioni, in

violazione dell'art. 3 della Costituzione, e ciò perché i diritti e

doveri dei quali essi divengono titolari, in virtù della loro

volontaria adesione all'organizzazione concessionaria del marchio

collettivo e della sottoscrizione del disciplinare che regola la loro

posizione, non possono contrastare con i principi vigenti in materia, e

ricevono comunque la comune tutela da parte dei competenti organi

giurisdizionali, ordinari ed amministrativi.

Le stesse considerazioni sono invocabili per contestare l'esattezza

di quei rilievi del ricorso che imputano alla legislazione regionale la

non rispondenza ai requisiti di precisione circa la determinazione

delle qualità dei prodotti, dato che tale determinazione può essere

oggetto solo di proposta da parte della Regione, mentre la decisione

finale in ordine ad essi compete all'ufficio centrale dei brevetti, o,

in caso di ricorso della Regione o di terzi, alla commissione dei

ricorsi, di cui all'art. 53 della legge sui marchi, che in materia

esercita funzioni di giurisdizione speciale.

5. - Allo stesso modo infondato si deve ritenere il motivo con cui

si denuncia il vizio di ultraterritorialità. Ciò è chiaro ove detta

censura voglia riferirsi al fatto della circolazione nel territorio

nazionale dei prodotti muniti del marchio di origine siciliano, dato

che essa avviene in virtù dello stesso titolo valevole per ogni altra

specie di marchio. Ma egualmente priva di fondamento appare quando si

rivolge contro quella parte dell'art. 5 che prevede l'espletamento di

controlli nei luoghi ove si effettua il consumo dei prodotti medesimi

mediante l'utilizzazione di uffici statali o di enti pubblici. Si

potrebbe giungere a diversa conclusione solo se la disposizione

richiamata pretendesse di affidare agli uffici predetti l'esercizio di

poteri d'indole pubblicistica, mentre ciò è escluso dal suo tenore

letterale da cui risulta che l'assunzione dell'incarico di esercitare i

controlli nell'interesse della Regione rimane subordinata alla

stipulazione di apposite "convenzioni" con gli uffici e gli enti

medesimi. E poiché il controllo in parola non ha altro oggetto se non

la raccolta di notizie e l'espletamento di accertamenti tecnici, nessun

ostacolo si oppone che esso, anziché da privati, come pure sarebbe

possibile, venga effettuato da enti pubblici, sempreché le norme che

ne regolano le funzioni consentano loro l'assunzione di tale specie di

compiti. Non è poi superfluo aggiungere che ulteriore condizione per

l'espletamento dei controlli in parola (valevole, del resto, anche per

quegli altri che sono esercitati nello stesso ambito interno della

Regione) è l'assenza di norme generali imperative che consentano il

loro esercizio solo a determinati soggetti e lo sottopongono a

determinate modalità.

6. - Maggiore pregio non può riconoscersi alla doglianza che si

rivolge contro una presunta invasione della Regione nella materia

riguardante i rapporti commerciali con l'estero. A parte la

considerazione che manca alla Regione la soggettività di diritto

internazionale, che sarebbe il presupposto per dare concreta efficacia

alla regolamentazione della materia stessa, e che inoltre essa non può

non rimanere vincolata, in ogni loro parte, alle convenzioni stipulate

dallo Stato con altri Stati per la disciplina dei marchi (e così, per

esempio a quella di Lisbona, relativa alle denominazioni di origine ed

alla loro "registrazione internazionale"), nonché agli eventuali

accordi con la comunità economica europea, e che pertanto nessun

pregiudizio può derivare dalla legge denunciata all'unitarietà della

disciplina del commercio estero dello Stato, che il ricorso ritiene

possa risultare compromessa, sta di fatto che anche i controlli per i

quali si prevede il ricorso alla collaborazione dell'Istituto pel

commercio con l'estero, alla pari di quelli da affidare ad enti o ad

uffici all'interno dello Stato, si rendono possibili solo se e nella

misura in cui si realizzi l'intervento ministeriale di cui all'art. 1,

ultimo comma, del D. L. C. P. S. 2 gennaio 1947, n. 8.

Attribuendo tale disposizione all'Istituto predetto tutti i compiti

che il Ministro del commercio con l'estero ritenga dovergli affidare,

è chiaro che la Regione potrebbe giovarsi dell'opera del medesimo solo

dietro apposito consenso del Ministro predetto, e sempre limitatamente

a quelle stesse attività di informazione e di accertamento prima

menzionate (fra le quali rientrano le indagini di mercato previste

dall'art. 15), da svolgersi quindi senza che dal loro esercizio derivi

un qualsiasi ampliamento delle attribuzioni e dei poteri propri

dell'Istituto stesso. Con più forte ragione le precedenti

considerazioni sono da far valere per le campagne pubblicitarie e

propagandistiche cui fa riferimento l'art. 17, poiché per l'assunzione

di siffatte attività da parte dell'Istituto basta l'intesa con le

amministrazioni interessate (art. 1, secondo comma) fra le quali devono

ritenersi' comprese anche quelle regionali.

La conclusione alla quale si deve giungere è dunque che le

eccezioni rivolte contro la validità della legge, quando questa venga

valutata nella sua esatta portata ed efficacia, sono da ritenere prive

di fondamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione

proposta dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con

ricorso notificato l'11 maggio 1966 sulla legittimità costituzionale

della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio

1966, concernente "Marchio di qualità e propaganda dei prodotti

siciliani".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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