Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1965 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

19 gennaio 1963, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio

1964 dal Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra

Zampolli Remo e Holzl Erich, iscritta al n. 50 del Registro ordinanze

1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 108

del 2 maggio 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di Zampolli Remo;

udita nell'udienza pubblica del 7 aprile 1965 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi l'avv. Vezio Crisafulli, per Zampolli Remo, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio promosso davanti al Pretore di Ferrara dal

lavoratore agricolo Remo Zampolli contro il proprio datore di lavoro

Erich Holzl, per ottenerne la condanna al pagamento delle retribuzioni

- intera per il giorno dell'infortunio e del 60 per cento per i sei

giorni successivi di carenza della assicurazione -, il convenuto

sosteneva anzitutto che la norma invocata dall'attore (art. 4 della

legge 19 gennaio 1963, n. 15) avrebbe dovuto essere dichiarata

applicabile solo al settore dell'industria o ad altri equiparati ad

esso; successivamente, nella comparsa conclusionale, lo stesso

convenuto deduceva che, in ogni caso, tale norma avrebbe dovuto essere

dichiarata costituzionalmente illegittima, in relazione agli artt. 3,

23 e 28 della Costituzione.

Con ordinanza in data 26 febbraio 1964 il Pretore ha ritenuto la

questione non manifestatamente infondata.

Ha osservato che l'obbligo posto a carico del datore di lavoro non

sembra avere carattere retributivo, mancando la prestazione d'opera da

parte dell'infortunato, e che, non trattandosi di contributo imposto

per consentire agli istituti assistenziali l'espletamento dei compiti

loro spettanti, ma di "prestazione assistenziale diretta del singolo

datore di lavoro in favore del lavoratore dipendente infortunato e

limitatamente al periodo di carenza dell'assicurazione", si potrebbe

ravvisare nella norma una violazione dell'art. 38 della Costituzione.

L'ordinanza rileva poi una differenza ingiustificata nel

trattamento dei lavoratori, e quindi degli imprenditori, nel settore

agricolo e in quello industriale, diversi essendo i periodi

(rispettivamente di sei e di tre giorni dopo quello dell'infortunio) di

carenza della assicurazione, per i quali è disposto l'onere a carico

dei datori di lavoro, con conseguente violazione dell'art. 3 della

Costituzione. Prospetta infine anche la possibilità di ravvisare una

violazione dell'art. 23 della Costituzione, nel dubbio che la

prestazione patrimoniale imposta al datore di lavoro risponda ai

criteri informatori stabiliti dalla norma costituzionale.

L'ordinanza, notificata alle parti e al Presidente del Consiglio

dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del

Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica del 2 maggio 1964, n. 108.

Nel presente giudizio si è regolarmente costituito il solo

Zampolli ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato.

Nell'atto di costituzione la difesa della parte privata osserva, a

proposito della supposta violazione dell'art. 3 della Costituzione, che

la norma denunciata non introduce alcuna differenza di trattamento fra

imprenditori industriali e agricoli, limitandosi a stabilire che il

datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore infortunato l'intera

retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il

60 per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni

previste dai contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni

successivi "fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione". La

differenza rilevata, che si riduce in concreto a tre giorni di una

parte della retribuzione, deriva dalle disposizioni di altre leggi, che

regolano le varie forme di assicurazioni infortuni, ed è largamente

compensata dal minore carico contributivo disposto per le imprese

agricole in confronto di quelle industriali.

Né sussisterebbero - secondo la difesa della parte privata - le

supposte violazioni degli artt. 23 e 38 della Costituzione, in quanto

la legge può legittimamente disciplinare la materia assistenziale e

assicurativa, imponendo prestazioni a carico dei datori di lavoro anche

in taluni casi di assenza del lavoratore, quali le ferie e gli

infortuni, considerando tali rapporti in un quadro generale e

sistematico.

Analoghi argomenti sono prospettati nell'atto di intervento della

Avvocatura generale dello Stato, la quale sottolinea il fatto che gli

oneri delle prestazioni in questione sono sempre disciplinati mediante

leggi, le quali determinano rigorosamente l'entità e le condizioni di

ogni obbligo relativo.

In una memoria depositata il 25 marzo 1965 la difesa dello Zampolli

ha ribadito gli argomenti già addotti per escludere che la norma

denunciata possa essere considerata in contrasto con gli artt. 3, 23 e

38 della Costituzione; ed ha insistito particolarmente sul contenuto

delle disposizioni dell'art. 36 di essa, le quali precisano gli

elementi oggettivi e soggettivi propri della retribuzione spettante al

lavoratore, e sulla interpretazione accolta in materia dalla Corte

costituzionale.

Alla pubblica udienza i difensori hanno insistito sulle conclusioni

e gli argomenti esposti negli atti scritti. Considerato in diritto :

L'ordinanza del Pretore di Ferrara ha proposto la questione sulla

legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n.

15, in riferimento alle norme contenute negli artt. 3, 23 e 38 della

Costituzione; la Corte non ritiene però che gli argomenti addotti

nell'ordinanza di rimessione, anche se integrati dalle osservazioni

già esposte dal convenuto nel corso del giudizio di merito, possano

essere considerati sufficienti a giustificare una dichiarazione di

illegittimità costituzionale della disposizione denunciata.

Per quanto concerne il richiamo all'art. 3 della Costituzione, il

fatto che nel settore della agricoltura l'imprenditore sia tenuto a

corrispondere all'infortunato il 60 per cento della retribuzione per

tre giornate in più di quelle imposte agli imprenditori industriali

non può essere considerato rilevante ai fini di una dichiarazione di

incostituzionalità. A prescindere dalla tenue entità della

differenza, sicuramente più che compensata dalla misura notevolmente

diversa delle retribuzioni nel settore agricolo e in quello

industriale, non si può contestare che la indubbia prevalenza in

quest'ultimo dell'uso di mezzi meccanici ed automatici aggrava

sensibilmente i rischi e rende quindi necessaria la imposizione di

premi molto più alti a carico delle imprese, come ha rilevato e

sostenuto in particolare l'Avvocatura generale dello Stato.

È chiaro poi che in questa materia occorre tenere presente che

ogni tipo di assicurazione, non escluse quelle sociali, è

necessariamente disciplinato da un sistema proprio di norme e di

clausole, in funzione di tanti fattori (numero degli assicurati,

frequenza e gravità dei rischi, durata dei rapporti, misura delle

retribuzioni e così via), i quali influiscono sensibilmente sulla

entità dei premi, la cui massa deve garantire la possibilità di

risarcire i danni: un controllo di legittimità della Corte

costituzionale sul merito dei calcoli attuariali, che sono a base della

determinazione dei premi e delle liquidazioni dei danni nei diversi

settori, non sarebbe nemmeno concepibile.

Ancor meno fondata appare la tesi della violazione dell'art. 23

della Costituzione, posto che tutte le prestazioni patrimoniali, che

gravano sui datori di lavoro a norma della disposizione denunciata,

sono esplicitamente imposte non solo "in base alla legge", ma proprio

direttamente da questa; né è possibile ricavare dalla norma

costituzionale richiamata dalla ordinanza alcun criterio informatore,

che si presti ad essere considerato violato dall'art. 4 della legge n.

15 del 1963.

Meno evidente è invece la infondatezza del motivo desunto

dall'art. 38 della Costituzione, che l'ordinanza del Pretore di Ferrara

prospetta nella mancanza di ogni carattere retributivo, o anche di

contributo agli istituti assistenziali, in una prestazione che figura

imposta al singolo datore di lavoro a favore di un lavoratore

dipendente proprio in un periodo, nel quale questi non presta la

propria opera nella azienda. L'argomento addotto dal giudice di merito

per motivare i propri dubbi in proposito non resiste peraltro alle

obiezioni prospettate dalla difesa dello Stato e da quella privata.

La prima ha richiamato insistentemente la necessità che gli oneri

delle assicurazioni sociali siano posti soprattutto a carico degli

imprenditori, in correlazione ai rischi personali cui si trovano

esposti i lavoratori dipendenti nel corso della attività svolta ai

fini della produzione. Questo principio si è ormai talmente affermato,

che, a parere dell'Avvocatura generale dello Stato, l'eventuale

cessazione di efficacia della norma denunciata, a seguito di una

dichiarazione di illegittimità costituzionale, avrebbe la conseguenza

di porre a carico dei datori di lavoro l'obbligo personale di

provvedere integralmente alla carenza delle prestazioni assicurative

per le giornate di salario non riconosciute a favore dei prestatori

d'opera.

La difesa della parte privata ha sostenuto invece che una

dichiarazione di illegittimità della norma in esame avrebbe quale

conseguenza un danno irrimediabile al lavoratore infortunato, a meno

che non fosse dichiarata anche la illegittimità delle norme, che

stabiliscono i periodi di carenza delle prestazioni assicurative.

A giudizio della Corte, si deve tener conto del fatto che, come

risulta anche da altre norme della nostra legislazione, il caso di

infortunio sul lavoro, al pari di quelli di malattia, di gravidanza, di

puerperio, non costituisce di per sé motivo di sospensione e neppure

di risoluzione del rapporto di prestazione d'opera: in tutte queste

ipotesi è previsto infatti che se la legge non stabilisce "forme

equivalenti" di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore

d'opera la retribuzione intera ovvero una indennità nella misura e per

il tempo determinati dalle leggi speciali o da altre fonti, e che il

periodo di assenza dal lavoro deve essere computato nell'anzianità di

servizio (articolo 2110, primo e terzo comma, e art. 2111, secondo

comma, del Codice civile).

Quando il rapporto non venga risolto, e le leggi speciali non

prevedano la immediata corresponsione delle prestazioni assicurative al

lavoratore infortunato, si deve ritenere conforme all'orientamento

generale della nostra legislazione la imposizione all'imprenditore

dell'obbligo di corrispondere al primo una retribuzione per il periodo

di carenza di tali prestazioni; di conseguenza la norma che provvede a

tal fine, per un tempo molto limitato ed in misura ridotta rispetto

alla retribuzione normale, si inserisce perfettamente nel sistema della

disciplina dei rapporti di lavoro vigente ormai da molti anni in

Italia.

Né sembra consentito desumere argomenti in contrario dalle

disposizioni dell'art. 38 della Costituzione, intese senza dubbio

piuttosto a concedere maggiori garanzie ai prestatori d'opera che a

diminuirle: il quarto comma di tale articolo impone infatti

espressamente taluni obblighi allo Stato e ad organi e istituti da

questo predisposti od integrati, ma non vieta certamente che esso

intervenga mediante apposite leggi a dare attuazione a tali lini, anche

imponendo alcune prestazioni a carico degli imprenditori, come è

accaduto e accade frequentemente proprio in materia di assicurazioni

sociali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della norma contenuta nell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15,

recante "Modifiche e integrazioni al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765:

"Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul

lavoro e delle malattie professionali" e successive modificazioni ed

integrazioni, nonché al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto

1917, n. 1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro agricolo" e successive modificazioni ed

integrazioni", in riferimento agli artt. 3, primo comma, 23 e 38,

quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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