Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/04/1963 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 85r.d. 3269/1923
  • art. 106r.d. 3269/1923
  • art. 107r.d. 3269/1923
  • art. 108r.d. 3269/1923
  • art. 118r.d. 3269/1923
  • art. 121r.d. 3269/1923
  • art. 122r.d. 3269/1923
  • art. 1r.d. 2313/1936
  • art. 3r.d. 2313/1936

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 85,

106, 107, 108, 118, 121 e 122 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che

approva la legge sul registro, con le modificazioni introdotte con gli

artt. 1 e 3 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313; degli artt. 77, 78, 80

del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria

delle successioni; degli artt. 28, 29, 30, comma primo, lett. d. della

legge 19 giugno 1940, n. 762, che converte in legge il R.D.L. 9 giugno

1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata; dell'art. 2

della legge 3 dicembre 1942, n. 1548, contenente norme relative al

bollo e alla registrazione degli atti e documenti prodotti dalle parti

nei procedimenti civili; degli artt. 27, comma primo, 28, comma primo e

quarto, e 35 del D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, che reca nuove norme

sull'imposta di bollo, promossi con le seguenti ordinanze:

1) 30 ottobre 1961 del giudice istruttore del Tribunale di Venezia

nel procedimento civile promosso da Cisotto Gino e Ferraresi Nives

contro il curatore del fallimento della S.p.a. "Gestione Caffè

all'Angelo", iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962;

2) 7 febbraio 1962 del giudice istruttore del Tribunale di Venezia

nel procedimento civile promosso da Spinetti Fiorella contro il

curatore del fallimento della Società "I.T.M.A." ed altri, iscritta al

n. 99 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1963 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di procedimenti civili pendenti innanzi al Tribunale

di Venezia, il giudice designato per l'istruzione delle cause, con

ordinanze 30 ottobre 1961 e 7 febbraio 1962, rimetteva a questa Corte

il giudizio sulla legittimità costituzionale degli artt. 85, 106, 107,

108, 118, 121 e 122 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la

legge sul registro, con le modificazioni introdotte con gli artt. 1 e 3

del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, e dell'art. 2 della legge 3 dicembre

1942, n. 1548, contenente norme relative al bollo e alla registrazione

degli atti e documenti prodotti dalle parti nei procedimenti civili.

Nella seconda ordinanza la denunzia veniva estesa agli artt. 77,

78, 80 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge

tributaria delle successioni, agli artt. 27, comma primo, 28, commi

primo e quarto, e 35 del D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, che reca nuove

norme sull'imposta di bollo, nonché agli artt. 28, 29, 30, comma

primo, lett. d. della legge 19 giugno 1940, n. 762, che converte in

legge il R.D.L. 9 maggio 1940 (rectius: 9 giugno 1940), n. 2,

istitutivo dell'imposta generale sull'entrata.

2. - Il giudice istruttore di Venezia rilevava che le norme da lui

prese in esame instaurano sistemi che pongono in uno stato di inerzia

processuale la pretesa e le ragioni che si fanno valere senza

l'osservanza delle norme previste dalla singola legge, precludono alle

parti di dedurre in giudizio quella pretesa o quelle ragioni,

inibiscono ai difensori di formarne oggetto delle loro scritture, sia

pure solo mediante riproduzione o menzione del contenuto, proibiscono

alle parti e ai difensori di esibire quegli atti e agli ufficiali e

cancellieri di riceverli, impongono la sospensione ex lege del processo

nel quale la irregolarità fiscale viene rilevata, fanno divieto al

giudice di esercitare i propri poteri giurisdizionali mediante

provvedimenti di qualsiasi genere nel processo in cui le irregolarità

predette sono rilevabili, quanto meno pongono una remora all'esercizio

di tali poteri mediante statuizione di sanzioni e corresponsabilità

nel caso di inosservanza a quel divieto. Tutto ciò in violazione

dell'art. 24 della Costituzione, che garantisce la possibilità di

agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi per il solo

fatto che questi esistono, e che dichiara inviolabile il diritto alla

difesa in ogni stato e grado del procedimento.

Le ordinanze rilevavano che l'interesse fiscale che informa le

norme suddette non trova garanzia costituzionale prevalente rispetto al

diritto alla tutela giurisdizionale; e che il giudice istruttore era

legittimato a sollevare la questione, perché l'art. 2 della legge 3

dicembre 1942, n. 1548, gli inibisce, fra l'altro, di rimettere la

causa al collegio.

3. - Le ordinanze citate sono state rispettivamente notificate in

data 22 novembre 1961 e 28 febbraio 1962, comunicate in data 28

novembre 1961 e 19 febbraio 1962 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali

della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962 e n. 152 del 16 giugno 1962.

Le parti private non si sono costituite; è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, che ha presentato deduzioni e memorie

illustrative.

4. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri rileva, anzitutto che

il Tribunale, e non l'istruttore delle cause, avrebbe potuto provocare

il giudizio di legittimità sulle norme cui le ordinanze si richiamano.

L'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548, invocato dal giudice a

quo, importa che l'istruttore non può rimettere al collegio la causa

tutte le volte che si tratti di decidere sulla base di atti e documenti

non registrati, ma non impedisce che al collegio la causa si rimandi

per la questione concernente l'applicazione del divieto di decidere, ed

in particolare per la pronunzia sulla rilevanza e sulla non manifesta

infondatezza della questione di legittimità della norma che stabilisce

quel divieto.

Osserva ancora, circa la prima ordinanza, che essa non ha valutato

se le norme impugnate rilevano sulla definizione del giudizio né, al

riguardo, ha sufficientemente motivato: la parte convenuta aveva

contestato l'ammissibilità di una prova testimoniale dedotta

dall'attore sulla base di un atto scritto che essa dichiarava di non

poter produrre perché non registrato, e il giudice avrebbe dovuto

valutare la necessità del documento e la possibilità che il giudizio

potesse proseguire indipendentemente dalla produzione dell'atto.

Nel merito, il Presidente del Consiglio obietta che le norme sulle

quali verte il dubbio posto alla Corte costituzionale stabiliscono

obbligazioni accessorie a quelle di imposta e traggono legittimazione

dal potere tributario spettante allo Stato. Si riferiscono ad obblighi

che il contribuente avrebbe dovuto soddisfare prima dell'instaurazione

del giudizio, e l'adempimento dei medesimi non costituisce un

presupposto sostanziale dell'azione, bensì è requisito per

l'esercizio dell'attività giurisdizionale. La inosservanza non

determina l'improcedibilità della domanda e nemmeno la negazione della

tutela giurisdizionale o un difetto di giurisdizione, come nel caso del

solve et repete; né v'è nullità del procedimento o della sentenza se

il giudice viola il divieto, accadendo soltanto che egli soggiace alla

sanzione prevista dalla legge.

La sospensione processuale che il divieto determina si aggiunge a

quelle previste nell'art. 295 del Cod. proc. civile, con la sola dif

ferenza che la istanza giudiziaria può essere validamente riproposta

anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 297 dello stesso

Codice. Né l'art. 24 della Costituzione esclude che la tutela

giurisdizionale possa subordinarsi a modalità e limitazioni che

concernono l'esercizio concreto della facoltà di agire e di difendersi

in giudizio, in correlazione alla disciplina che si vuol dare al

singolo rapporto o alla particolare materia. Non può apparire nemmeno

illogico che la legge chiami a collaborare all'accertamento del tributo

alcune categorie di persone che svolgono attività aventi relazione con

gli elementi di fatto ai quali si ricollega la nascita del rapporto

tributario, allo scopo di agevolare l'accertamento del tributo ed

evitarne l'evasione.

5. - All'udienza del 23 gennaio 1963 il Presidente del Consiglio

dei Ministri ha ribadito il proprio punto di vista e lo ha illustrato. Considerato in diritto :

1. - I due procedimenti possono essere riuniti perché in gran

parte concernono identiche disposizioni di legge, e comunque involgono

la trattazione delle medesime questioni.

2. - Questa Corte ha già deciso che il giudice incaricato della

istruttoria nei procedimenti civili non è competente a promuovere una

questione di legittimità costituzionale la cui soluzione sia da lui

ritenuta necessaria per la definizione del giudizio instaurato avanti

all'ufficio giudiziario al quale è addetto (sentenza 11 dicembre 1962,

n. 109).

Le ordinanze che hanno dato luogo alla presente causa non indicano

alcuna ragione che contrasti quella soluzione. Rilevano soltanto che,

in base all'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548, al giudice

dell'istruzione dei procedimenti civili è negato di rinviare la causa

al collegio quando è vietato di emettere pronuncie in base ad atti

soggetti ad imposta di registro e non registrati; per il che,

spetterebbe a tale giudice e non al collegio di promuovere il processo

di legittimità costituzionale delle norme che a tale sospensione

costringono.

A parte il vedere se la legge 3 dicembre 1942, n. 1548, che

riguarda le imposte di bollo e di registro, possa valere anche per le

imposte sulle successioni e sulla entrata, alle quali pure si

riferiscono le ordinanze di rimessione, è decisivo il rilevare che le

sue disposizioni non toccano affatto il modo di provocare il processo

costituzionale. Questa è una materia trattata in maniera completa da

disposizioni che non fanno alcun riferimento a divieti di ordine

tributario, e che disciplinano un procedimento, nel quale, per la sua

natura, non possono inserirsi divieti di quel genere.

È, del resto, rilevante osservare che, agli effetti della

questione di legittimità costituzionale, la valutazione del carattere

determinante del documento, che si afferma fiscalmente irregolare, non

può essere compiuta dal giudice dell'istruzione, perché esige il

previo accertamento della completezza dell'istruttoria, che solo dal

collegio può essere compiuto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti di cui alle ordinanze del giudice istruttore

presso il Tribunale di Venezia del 30 ottobre 1961 e del 7 febbraio

1962;

dichiara inammissibili le questioni con esse proposte, relative

alla illegittimità costituzionale:

a) degli artt. 85, 106, 107, 108, 118, 121 e 122 del R.D. 30

dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul registro, modificati

con gli artt. 1 e 3 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, nonché con

l'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548;

b) degli artt. 77, 78 e 80 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270,

contenente la legge tributaria sulle successioni;

c) degli artt. 27, comma primo; 28, commi primo e quarto; 35 del

D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, che reca nuove norme sull'imposta di

bollo;

d) degli artt. 28, 29 e 30, comma primo, lett. d. della legge 19

giugno 1940, n. 762, che converte in legge il R.D.L. 9 giugno 1940, n.

2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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