Corte costituzionale

Sentenza n. 439/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/12/1994 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 1legge 384/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e

2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure

urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,

nonché disposizioni fiscali), promossi con n. 3 ordinanze emesse il

18 febbraio 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per

la Regione Toscana, iscritte ai nn. 279, 280 e 281 del registro

ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Investita dai ricorsi di tre insegnanti di ruolo avverso

altrettanti decreti del provveditorato agli studi che ne dispongono

il collocamento a riposo, per dimissioni volontarie, a decorrere dal

1 settembre 1993, ma con differimento della corresponsione della

pensione al successivo 1 gennaio 1994, la Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la Regione Toscana, con tre ordinanze di analogo

tenore emesse il 18 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge

19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza,

di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),

convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,

nella parte in cui differisce fino al 1 gennaio 1994 la

corresponsione del trattamento pensionistico per il personale

scolastico collocato a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1993.

La norma denunziata sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36

della Costituzione, perché non considera la peculiarità del

personale della scuola, il quale è necessariamente collocato a

riposo dal 1 settembre di ogni anno (art. 10 del decreto-legge 6

novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27

dicembre 1989, n. 417); e appare anche in contrasto con l'art. 38

della Costituzione, perché priva i dipendenti della scuola collocati

a riposo per dimissioni dal 1 settembre 1993, dello stipendio e della

pensione per quattro mesi, sottraendo loro quel minimo indispensabile

per provvedere ai bisogni essenziali della vita.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

sostenendo l'infondatezza della questione alla luce dell'esigenza

preminente di contenere la spesa pubblica e di assicurare

l'equilibrio del bilancio statale, nonché in base alla

considerazione che la sospensione dei trattamenti pensionistici

concerne esclusivamente quei lavoratori, pubblici e privati, che

hanno deciso la volontaria interruzione dell'attività lavorativa,

potendo optare anche gli insegnanti, come gli altri pubblici

impiegati, per la prosecuzione del rapporto di impiego. Né vale

eccepire - si soggiunge - la specificità di detto personale, la cui

cessazione dal servizio è temporalmente vincolata all'inizio

dell'anno scolastico, dato che il decreto-legge 22 maggio 1993, n.

155, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.

243, ha ristabilito il diritto alla pensione, con decorrenza dal 1

settembre 1993, ove la vacanza conseguente alla cessazione dal

servizio sia coperta da personale soprannumerario. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione

Toscana, solleva questione di legittimità costituzionale, alla luce

degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dell'art. 1, commi 1 e

2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,

con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte

in cui differisce fino al 1 gennaio 1994 la corresponsione del

trattamento pensionistico di anzianità per i dipendenti della scuola

collocati a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1993.

Nelle tre ordinanze, di identico tenore, emesse dal Collegio, si

osserva che per detto personale vale la regola del collocamento a

riposo dal 1 settembre di ogni anno, ex art. 10 del decreto-legge 6

novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27

dicembre 1989, n. 417; l'applicazione del decreto-legge n. 384,

citato, determinerebbe, quindi, una situazione irrazionale, in

lesione del principio introdotto dall'art. 3 della Costituzione. Si

denunzia, altresì, la violazione degli artt. 36 e 38 della

Costituzione nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di

questa Corte (cfr. sentt. nn. 204 del 1992, 566 del 1989, 169 e 31

del 1987, 288 del 1983).

2. - Il decreto-legge n. 384 del 1992 muove dall'esigenza di

fronteggiare la "grave situazione economica e finanziaria" - come

risulta, eloquentemente, dal preambolo - adottando misure per il

contenimento della spesa nei settori della previdenza, della sanità

e del pubblico impiego, nonché incrementando le entrate di natura

fiscale e tributaria. Fra tali provvedimenti, vi è il differimento,

fino al 1 gennaio 1994, della corresponsione della pensione

d'anzianità per i soggetti che al 31 dicembre 1992 possedevano i

requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti (art. 1, specialmente

il comma 2-quinquies).

Sulla ratio del decreto-legge insiste l'Avvocatura generale dello

Stato, che - per giustificare la norma denunziata e, quindi, il

sacrificio di situazioni soggettive, pur se tutelate dalla

legislazione vigente - fa leva sull'esigenza preminente di contenere

la spesa pubblica e di assicurare l'equilibrio del bilancio statale.

Va però considerato che non viene all'esame della Corte, in

questo caso, la razionalità intrinseca dell'intervento di "blocco"

delle pensioni di anzianità dal settembre 1992, ma la questione, ben

più circoscritta, della posizione giuridica del personale della

scuola, per il quale la legislazione contempla un meccanismo

specifico per l'accettazione delle dimissioni, che hanno effetto dal

1 settembre in ragione della necessaria continuità di prestazioni

durante l'anno scolastico (ove siano presentate dopo il 31 marzo di

un determinato anno scolastico, ma prima dell'inizio di quello

successivo, le dimissioni hanno effetto dal 1 settembre dell'anno che

segue: art. 10, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 357 del 1989,

convertito nella legge n. 417 del 1989). Si tratta, com'è evidente,

di una sequenza procedurale che limita la libera determinazione degli

interessati, e trova il proprio fondamento nell'esigenza di regolare

il funzionamento degli apparati scolastici, evitando disfunzioni e

discontinuità che finirebbero per vulnerare, in questo delicato

settore dell'amministrazione pubblica, il canone di buon andamento di

cui all'art. 97 della Costituzione.

In base a tali dati normativi, appare innegabile che l'applicazione

al personale della scuola di quanto disposto dal decreto-legge n. 384

del 1992 genera una grave irrazionalità: il differimento al 1

gennaio 1994 dell'"accesso alla pensione" (per adoperare la

terminologia del decreto-legge: art. 1, comma 2-quinquies) mal si

combina con l'ordinamento scolastico, con la conseguenza di recare

una lesione del tutto ingiustificata al personale della scuola,

soggetto, com'è, a un regime specifico per l'accettazione delle

dimissioni volontarie.

La norma denunziata va dunque dichiarata illegittima, per

violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui

differisce, fino al 1 gennaio 1994, la corresponsione della pensione

per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal

1 settembre 1993. Restano assorbite le censure mosse con riferimento

agli artt. 36 e 38 della Costituzione.

3. - Va aggiunto che lo stesso legislatore ha parzialmente

riconosciuto la peculiarità del personale della scuola e ha

disposto, pertanto, una deroga al "blocco", ammettendo, con l'art. 5,

comma 1- bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito,

con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, l'accoglimento

delle domande di pensionamento con decorrenza 1 settembre 1993, a

condizione, però, che vi fosse soprannumero di docenti della stessa

materia e dello stesso ruolo provinciale, in modo tale da non

determinare vacanze di organico e conseguenti nuove assunzioni.

Il riferimento, presente nella norma ora richiamata, al 1

settembre 1993, è chiara testimonianza della particolarità che

segna l'ordinamento scolastico, dove le vicende del personale

riflettono necessariamente le scadenze proprie dell'anno scolastico.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1,

commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge n. 384, nei termini che si

sono precisati, devesi far discendere in via consequenziale, ai sensi

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità

costituzionale del citato art. 5, comma 1- bis, del decreto-legge n.

155 del 1993, nella parte in cui limita l'accoglimento delle domande

di pensionamento, con decorrenza 1 settembre 1993, al soprannumero

dei docenti della stessa materia e dello stesso ruolo provinciale.

Quest'ultima norma, infatti, fa sistema con la disposizione

denunziata, dichiarata costituzionalmente illegittima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre

1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e

di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in

cui differisce, fino al 1 gennaio 1994, la corresponsione della

pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per

dimissioni, dal 1 settembre 1993;

Dichiara altresì in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27

della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale

dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155

(Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con

modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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