Corte costituzionale

Sentenza n. 438/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1993 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della

legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei

deputati), promosso con ricorso della Provicia autonoma di Bolzano

notificato il 4 settembre 1993, depositato in cancelleria il 7

successivo ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 4 settembre 1993, la Provincia

autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277,

recante "Norme per l'elezione della Camera dei deputati".

La ricorrente premette che le norme impugnate prevedono che la

ripartizione del 25% dei seggi attribuiti secondo il metodo

proporzionale si effettui in sede di Ufficio centrale nazionale. Per

accedere a tali seggi è stata inserita una clausola di sbarramento

del 4%, per cui i partiti che nell'ambito nazionale non raggiungono

tale soglia sono automaticamente esclusi dall'assegnazione dei

suddetti seggi.

Il sistema adottato dalla nuova legge per l'elezione della Camera

dei deputati esclude pertanto le liste che rappresentano minoranze

linguistiche riconosciute dalla possibilità di partecipare con

successo al riparto dei seggi assegnati con il metodo proporzionale,

dal momento che esse - come risulta evidente - non potranno mai

raggiungere sul piano nazionale la soglia del 4%.

È una realtà storica - prosegue la ricorrente - che nella

Regione Trentino-Alto Adige, sin dalle prime elezioni politiche

(1948), hanno sempre partecipato alle elezioni, oltre a liste di

partiti nazionali, anche liste locali che raggruppano candidati delle

minoranze etniche e che sono state votate dalla quasi totalità delle

minoranze stesse. Esse hanno avuto successo elettorale, tanto vero

che in Parlamento siedono costantemente dal 1948 in poi sempre 6 (o

almeno 5) parlamentari che rappresentano le minoranze etniche tedesca

e ladina, che nella Provincia autonoma di Bolzano sono la popolazione

numericamente prevalente (censimento 1991: cittadini di lingua

tedesca 67,99% + cittadini di lingua ladina 4,36% = 72,35%).

Sarebbe stato facile ovviare ai lamentati inconvenienti inserendo

all'art. 1, lettera a), dopo le parole "La ripartizione dei seggi

attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli

77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale", le

seguenti "e per la circoscrizione elettorale Trentino-Alto Adige in

sede di Ufficio centrale circoscrizionale". Altra soluzione sarebbe

stata quella di prevedere nell'art. 5 della legge impugnata una norma

speciale per cui lo sbarramento del 4% non si applica alle liste

presentate nella circoscrizione Trentino-Alto Adige (nella quale

vivono appunto minoranze linguistiche riconosciute), ovvero prevedere

che per la Regione Trentino-Alto Adige lo sbarramento del 4% e la

ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale si

effettua nell'ambito della circoscrizione elettorale stessa.

Questi emendamenti, che furono proposti in sede parlamentare, non

hanno, però, trovato accoglimento.

Ciò posto, la ricorrente solleva due distinte questioni di

costituzionalità, svolgendo le seguenti argomentazioni.

A) Violazione da parte degli artt. 1 e 5 della legge impugnata

degli artt. 6 e 10 della Costituzione e dei principi di eguaglianza

(formale e sostanziale) e di libertà del voto ex artt. 3 e 48 della

Costituzione; violazione dell'art. 2 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dell'Accordo di Parigi

del 5 settembre 1946, dell'Accordo internazionale Italo-Austriaco di

chiusura della controversia sul pacchetto (aprile 1992), dell'art. 5

della "Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di

discriminazione razziale" (New York, 21 dicembre 1965), dell'art. 14

della "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

e delle libertà fondamentali" (Roma, 4 novembre 1950), dell'art. 3

del 1° Protocollo addizionale alla Convenzione stessa (Parigi 20

marzo 1952).

Secondo i risultati del censimento dell'anno 1991, alla Regione

Trentino-Alto Adige spettano 10 deputati dei quali - in base all'art.

7, n. 1 b), della legge in questione - n. 8 deputati saranno eletti

con il metodo maggioritario (4 nei collegi uninominali della

Provincia di Trento e 4 nei collegi uninominali della Provincia di

Bolzano). Mentre per gli 8 deputati che saranno eletti col metodo

maggioritario non sorgono problemi, questioni di costituzionalità

sorgono invece per quanto riguarda i 2 seggi attribuiti alla Regione

Trentino-Alto Adige secondo il metodo proporzionale.

La prima doglianza investe il fatto che, anziché emanare norme a

tutela delle minoranze linguistiche riconosciute, si emanano norme in

materia di elezione della Camera dei deputati che limitano il diritto

al voto e alla rappresentanza politica parlamentare dei due gruppi

etnici riconosciuti.

Palese è anzitutto la violazione dell'art. 6 della Costituzione,

che impone a favore delle minoranze un trattamento di favore,

specifico ed adeguato alla loro particolare situazione, disponendo

che "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze

linguistiche". La stessa Corte costituzionale ha chiarito che "tutela

della minoranza tedesca e ladina significa esigenza di un trattamento

specificatamente differenziato in applicazione dell'art. 6 Cost."

(sentenza n. 86 del 16 aprile 1975).

Altrettanto palese è la violazione dell'art. 2 dello Statuto

speciale del Trentino-Alto Adige, che stabilisce l'obbligo di

"salvaguardare le rispettive caratteristiche etniche e culturali" dei

tre gruppi linguistici che vivono in Provincia di Bolzano.

Vi è poi l'Accordo di Parigi, che non solo è parte integrante

del Trattato di Pace, ma la cui osservanza è stata riconfermata

anche recentemente in sede internazionale fra l'Italia e l'Austria

(atti relativi alla chiusura del pacchetto: aprile 1992) in cui si

parla di un "quadro delle disposizioni speciali destinate a

salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed

economico del gruppo di lingua tedesca".

La legge impugnata - prosegue la ricorrente - viola anche altri

impegni internazionali assunti dallo Stato, relativi al diritto di

voto da garantire, senza limiti di sorta, alle minoranze etniche.

Infatti, sul piano internazionale, fra i diritti fondamentali

garantiti alle minoranze riconosciute, è da annoverare come

fondamentale il diritto civile e politico al libero esercizio del

diritto al voto, senza discriminazione.

A tale uopo si ricorda che l'art. 5 della "Convenzione

internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione

razziale" (New York, 21 dicembre 1965) statuisce - con particolare

riguardo alle minoranze etniche - che: "In base agli obblighi

fondamentali di cui all'art. 2 della presente Convenzione, gli Stati

contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione

razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno il diritto

alla eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza,

colore ed origine nazionale o etnica, nel pieno godimento dei

seguenti diritti: c) Diritti politici ed in particolare il diritto di

partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi candidato in

base al sistema del suffragio universale ed uguale per tutti ..".

Statuizioni analoghe sono contenute anche nell'art. 14 della

"Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali" (Roma, 4.11.1950), integrato dall'art. 3

del 1° Protocollo addizionale alla Convenzione stessa (Parigi

20.3.1952).

Da quanto sopra emerge con tutta chiarezza il dovere del

legislatore di salvaguardare con apposite norme il diritto elettorale

delle minoranze etniche e dei cittadini ad esse appartenenti. Per i

gruppi etnici minoritari e per i cittadini ad essi appartenenti non

è sufficiente affermare la "non discriminazione" - atteggiamento

meramente passivo - ma è necessario, viceversa, provvedere alla

tutela dei loro diritti elettorali con particolari misure che evitino

di farle soccombere sotto la scure dello sbarramento del 4%.

Le "apposite norme di tutela", pur potendo apparire come un

privilegio, di fatto tendono soltanto a salvaguardare gli interessi

delle minoranze linguistiche ed a bilanciare quella situazione di

svantaggio obiettivo, nella quale le minoranze si trovano, per la

loro stessa natura di gruppo etnico minoritario, che non può

raggiungere il 4% e che non deve essere "costretto" a votare per i

partiti nazionali. Il loro mancato inserimento nella legge impugnata

comporta peraltro anche violazione dei principi costituzionali di

eguaglianza (anche sostanziale) e di ragionevolezza ex art. 3 della

Costituzione, secondo cui situazioni diverse devono essere trattate

dalla legge in modo differente, anche in relazione al diritto di voto

(art. 48 Cost.).

B) Violazione da parte degli artt. 1 e 5 della legge impugnata

degli articoli 3, primo e secondo comma, e 48 della Costituzione,

degli artt. 18 e 49 della Costituzione in relazione all'art. 6 della

Costituzione, dell'art. 2 dello Statuto Speciale Trentino-Alto Adige

(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dell'Accordo di Parigi del 5

settembre 1946 e dell'Accordo internazionale Italo-Austriaco di

chiusura della controversia sul pacchetto (aprile 1992).

Gli articoli 1 e 5 della legge impugnata violano anche il

principio di parità ed eguaglianza nell'esercizio del diritto

elettorale fra i cittadini residenti nella Regione Trentino-Alto

Adige di lingua tedesca e ladina da un lato e quelli di lingua

italiana dall'altro.

Oltre che nell'art. 3 della Costituzione, il principio di

eguaglianza sostanziale viene affermato, in riferimento alla regione

Trentino-Alto Adige, nell'art. 2 dello Statuto Speciale del Trentino-Alto Adige, che dispone: "Nella Regione è riconosciuta parità di

diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale

appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche

etniche e culturali".

Anche l'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 prevede che: " ..

gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli

dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento godranno di

completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua

italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a

salvaguardare il carattere etnico ..".

Infine negli accordi italo-austriaci dell'aprile 1992 (chiusura

della controversia sul pacchetto) si ribadisce e si ripete

espressamente l'impegno dello Stato di garantire l'eguaglianza

sostanziale con apposite norme.

La sostanziale eguaglianza garantita dall'ordinamento giuridico

(in particolare anche dal secondo comma dell'art. 3 Cost.) va

salvaguardata ovviamente in tutti i settori e principalmente

nell'ambito del diritto di voto, che è uno dei diritti fondamentali

spettanti alle minoranze etniche.

È evidente che la legge impugnata ha commesso una grave

violazione del diritto di eguaglianza, nei confronti dei cittadini

appartenenti alle minoranze di lingua tedesca e ladina e della loro

rappresentanza politica, escludendole dall'assegnazione dei seggi da

attribuire secondo il metodo proporzionale, in quanto evidentemente

le liste che sono espresse da tali minoranze non possono raggiungere

la soglia del 4% su base nazionale.

Pertanto, i partiti che rappresentano le minoranze ed i loro

candidati rimarrebbero categoricamente esclusi dalla competizione

democratica per la conquista dei seggi, assegnati in ragione

proporzionale, mentre gli appartenenti al gruppo di lingua italiana

che vivono nella Regione Trentino-Alto Adige - che di regola hanno

sempre votato per i partiti nazionali - possono invece concorrere e,

quindi, esprimere con successo il loro voto politico. Di qui la

sostanziale disuguaglianza in cui incorre la legge impugnata.

Osserva ancora la ricorrente che, essendo fin troppo chiaro che

nessuno vota per un partito che non ha la minima possibilità di

successo, si viene in conclusione a togliere ai cittadini

appartenenti alle minoranze etniche viventi nella Regione Trentino-Alto Adige la possibilità di farsi rappresentare da propri

rappresentanti, candidati su liste locali.

In tal modo risultano violati anche i principi costituzionali

(artt. 18 e 49 Cost. in relazione all'art. 6 Cost.) che garantiscono

ai cittadini appartenenti a minoranze linguistiche la libertà di

associazione ed il diritto di associarsi "liberamente" in partiti

politici per potere concorrere in condizioni di eguaglianza alla

determinazione della politica nazionale, in primo luogo mediante la

rappresentanza parlamentare.

Il principio di eguaglianza, dal canto suo, comporta il divieto di

discriminazioni di qualsiasi genere, cui consegue l'illegittimità di

qualunque misura che limita i diritti politici dei cittadini

appartenenti alle minoranze etnico-linguistiche, costringendoli a

votare per i partiti nazionali.

Per veder realizzate le proprie caratteristiche particolari le

minoranze linguistiche riconosciute necessitano di una "tutela

positiva", quale può risultare soltanto da provvedimenti particolari

e derogatori, di cui si può fare a meno solo qualora siano

"ingiustificati".

Nel caso di specie l'adozione di misure particolari o l'adozione

di provvedimenti speciali rappresenta una forma di necessaria

attuazione del principio di eguaglianza, inteso anche in senso

sostanziale, e di ragionevolezza (art. 3, primo e secondo comma, e 48

Cost.).

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni.

Osserva, innanzitutto, l'Avvocatura dello Stato che già in sede

di dibattito parlamentare fu messa in rilievo l'impossibilità di

vanificare l'istituto della clausola di sbarramento con disposizioni

correttive a favore delle svariate minoranze esistenti in Italia

(laddove sarebbe oltretutto impensabile tutelare solamente le due

presenti nel territorio della Provincia ricorrente).

Proprio sulla scorta del dettato dell'art. 6 della Costituzione,

che prevede che la Repubblica tuteli con apposite norme le minoranze

linguistiche, la legge n. 29 del 1948, che introdusse in Italia il

regime proporzionale e che è stata ora modificata con le norme

impugnate, non fu motivata dall'esigenza di tutelare le minoranze

linguistiche e la possibilità per talune di queste minoranze di

venire rappresentate in Parlamento fu un portato del sistema

proporzionale voluto da noti motivi storici e politici che

riguardavano la vita dell'intera nazione.

Già in base a tale rilievo è di assoluta evidenza - prosegue la

difesa del Governo - che allorquando, come nel caso di cui trattasi,

pari esigenze di interesse nazionale - peraltro sulla scorta di una

precisa indicazione referendaria - hanno indotto Parlamento e Governo

a mutare il sistema di rappresentanza, appare non pertinente la

protesta della ricorrente proprio perché qualsiasi deroga

particolare all'istituto della soglia, che si è ritenuto di

introdurre quale il più efficace strumento per la migliore

adeguatezza del sistema elettorale, verrebbe a costituire un regime

privilegiato in insanabile contraddizione con il principio di

uguaglianza dei cittadini sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Le considerazioni svolte dimostrano d'altra parte che, comunque,

il problema sollevato non appare configurabile come problema di

autonomia, bensì come logica di costituzione di organi nazionali che

non impone la presenza di rappresentanze etniche e neppure regionali,

se non quando espressamente previsti (es. delegati per l'elezione del

Presidente della Repubblica). Tale logica si muove, quindi, su binari

posti al di sopra dei problemi autonomistici.

Nella più ferma osservanza del dettato costituzionale che impone

la salvaguardia delle minoranze, conclude l'Avvocatura, lo Stato non

può derogare dalla ratio di una legge votata dal Parlamento

nazionale per tenere in vita il portato di un sistema che solo per

incidens ha consentito l'accesso in Parlamento alle minoranze

altoatesine; la tutela delle minoranze linguistiche si esplica

attraverso svariati canali, ma non può, ovviamente, intaccare

questioni attinenti l'indirizzo politico del Paese, surrogato

oltretutto dalla espressa volontà popolare, e per quanto riguarda lo

specifico della Provincia di Bolzano, si soddisfa nella disciplina

che attiene agli organi di Governo e di Amministrazione della

Provincia stessa (es. proporzionale etnica).

3. - Ha depositato memoria la Provincia di Bolzano, la quale, dopo

aver replicato alle argomentazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato

nell'atto di costituzione, insiste sulle conclusioni già formulate

nel ricorso, rilevando anche che in altri Stati la questione è stata

risolta in modo ragionevole, come in Germania (art. 6 della legge

elettorale) e in Polonia (art. 5 della recente legge elettorale 28

maggio 1993, n. 295). Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla

Provincia autonoma di Bolzano mediante ricorso in via principale

investe gli artt. 1 e 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277 - recante

"Norme per l'elezione della Camera dei deputati" - per contrasto con

gli artt. 3, 6, 10, 18, 48 e 49 della Costituzione, nonché con

l'art. 2 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige.

La Provincia ricorrente è legittimata a proporre direttamente la

questione, in forza dell'art. 98, primo comma, del citato Statuto

speciale, secondo il quale: "Le leggi e gli atti aventi valore di

legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della

giunta regionale o da quello della giunta provinciale .. per

violazione del presente statuto o del principio di tutela delle

minoranze linguistiche tedesca e ladina". Pertanto, è essenzialmente

in relazione all'art. 2 dello Statuto e al principio di tutela delle

minoranze linguistiche tedesca e ladina che la questione stessa deve

essere esaminata e valutata.

2. - La recente legge n. 277 del 4 agosto 1993 ha radicalmente

modificato il sistema elettorale previgente, fondato sullo scrutinio

di lista con l'attribuzione proporzionale dei seggi: sistema già

applicato nel 1919 e nel 1921, reintrodotto nel 1946 per le elezioni

dell'Assemblea costituente e mantenuto senza sostanziali modifiche

fino alle innovazioni legislative adottate dal Parlamento nel corso

del corrente anno. Con la legge citata il legislatore ha praticamente

esteso all'elezione della Camera dei deputati il sistema messo a

punto per il Senato dalla legge 4 agosto 1993, n. 276, con la quale

è stata data attuazione in sede legislativa alla radicale riforma

scelta direttamente dal corpo elettorale attraverso il referendum

abrogativo di alcune parti della legge elettorale del Senato.

Le caratteristiche del nuovo sistema elettorale possono così

riassumersi: il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni

elettorali corrispondenti alle regioni, salvo le regioni maggiori per

le quali le circoscrizioni sono più di una; ad ogni circoscrizione

è attribuito un numero di seggi, naturalmente in rapporto alla

popolazione: di questi il settantacinque per cento viene attribuito

ai candidati che ottengano la maggioranza, anche soltanto relativa,

in altrettanti collegi uninominali nei quali ogni circoscrizione è

suddivisa; il restante venticinque per cento è attribuito, mediante

riparto in ragione proporzionale, tra liste presentate in sede

circoscrizionale: il riparto viene effettuato in sede nazionale

sommandosi i voti delle liste aventi il medesimo contrassegno, ma ne

sono escluse quelle liste che non abbiano conseguito a livello

nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi. La

ricorrente contesta precisamente quest'ultima disposizione, sotto

l'aspetto congiunto della ripartizione da effettuarsi in sede

nazionale, anziché circoscrizionale, e del quorum minimo del quattro

per cento richiesto per concorrere al riparto. Verrebbero in tal modo

vulnerati i diritti della minoranza di lingua tedesca e ladina e il

principio della parità di diritti per i cittadini nella regione,

qualunque sia il gruppo linguistico di appartenenza, sancito dal già

menzionato art. 2 dello Statuto speciale.

3. - Così precisata nei suoi aspetti essenziali la questione, la

Corte deve innanzi tutto affrontare il problema della estensione

della garanzia di tutela e di parità assicurata alle minoranze di

lingua tedesca e ladina dallo Statuto speciale, garanzia cui si

collegano direttamente, o, per così dire, sullo sfondo i parametri

costituzionali invocati.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la suddetta garanzia sarebbe

limitata all'ambito dell'autonomia regionale: non potrebbe quindi

minimamente estendersi a norme attinenti alla formazione di organi

nazionali ed in particolare al sistema di elezione della massima

istituzione costituzionale, espressione diretta della sovranità

popolare, qual è il Parlamento. Inoltre il mutamento del sistema

elettorale sarebbe stato provocato da esigenze di interesse nazionale

sulla scorta di una precisa indicazione referendaria. In ordine a

quest'ultima affermazione è sufficiente richiamare, per dimostrarne

l'infondatezza - come esattamente rileva la Provincia ricorrente -,

che la tutela delle minoranze linguistiche locali è espressamente

compresa fra gli interessi nazionali dall'art. 4 dello Statuto

speciale della Regione Trentino-Alto Adige, e del resto questa Corte

ha ricordato trattarsi "di un principio costituzionale che, affermato

in via generale dall'art. 6 della Costituzione, ha nello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige un significato particolarmente

pregnante" (cfr. sent. n. 242 del 1989). Tale principio, poi, come

meglio si vedrà in seguito, non può non estendere la propria

efficacia anche nei confronti del diritto all'elezione della

rappresentanza politica.

4. - Lo speciale regime che ne deriva è ulteriormente rafforzato

dal fatto che esso costituisce l'esecuzione di un accordo

internazionale, intervenuto fra il governo italiano ed il governo

austriaco il 5 settembre 1946, (comunemente noto come l'accordo De

Gasperi-Gruber), richiamato a sua volta dal Trattato di pace firmato

a Parigi il 10 febbraio 1947. Vero è che a tale accordo è stata

data esecuzione con legge ordinaria (è inconferente pertanto il

riferimento all'art. 10 della Costituzione che riguarda soltanto le

norme di diritto internazionale di carattere consuetudinario); ma

esso costituisce pur sempre la migliore chiave interpretativa per

comprendere la specialità dell'ordinamento autonomistico realizzato

nel Trentino-Alto Adige (sentenza n. 242 del 1989 già citata).

Non si può quindi pienamente apprezzare la portata e il carattere

di queste particolari garanzie se non si tengono nel conto dovuto i

ben noti precedenti storici ed i problemi nazionali, etnici e

culturali che sono a monte dell'accordo e della sua complessa e

travagliata attuazione.

Il ricordato accordo De Gasperi-Gruber trovò immediata attuazione

nello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (articolata

nelle due province autonome) approvato dalla Costituente il 26

febbraio 1948.

Negli anni che seguirono, le nuove controversie insorte hanno

trovato composizione nell'accordo sul cosiddetto "pacchetto" di

misure di revisione statutaria, sanzionate dalle modifiche allo

Statuto speciale approvate con legge costituzionale 10 novembre 1971,

n. 1; esse sono caratterizzate dal trasferimento di poteri e funzioni

già della Regione alle province autonome e da maggiori garanzie per

la minoranza (v. ad es. l'art. 98 sopra citato). Sono poi state

adottate le previste norme di attuazione, e infine nel 1992 lo

scambio di note italo-austriaco ha dato atto del pieno

soddisfacimento degli impegni assunti dall'Italia.

5. - Per quanto ora più direttamente interessa, la questione

cioè della rappresentanza politica, va ricordata la legge 30

dicembre 1991 n. 422 con la quale sono state modificate le

circoscrizioni territoriali dei collegi della Regione Trentino-Alto

Adige per l'elezione del Senato, in attuazione - secondo

l'intitolazione della legge stessa - della misura 111 (del cosiddetto

pacchetto) a favore della popolazione alto-atesina. Tale sistemazione

dei collegi è stata salvaguardata, in deroga alla normativa

generale, dall'art. 1 della nuova legge elettorale per il Senato, n.

276 del 4 agosto 1993. Anche nella nuova legge elettorale per la Camera, all'art. 7, comma 1, lett. a), è prevista una deroga ai

principi e ai criteri generali, fissati per la delimitazione dei

collegi, nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche

riconosciute.

Ma al di là dei richiami testuali, va aggiunto che giova

all'interesse nazionale, cui è riferita la tutela delle minoranze

linguistiche, ed al principio stesso dell'unità nazionale - la quale

dalle autonomie speciali non viene inficiata, bensì rafforzata ed

esaltata - che la minoranza possa esprimere la propria rappresentanza

politica in condizioni di effettiva parità. Siffatte condizioni si

sono realizzate dal 1948 ad oggi, ed infatti la minoranza di lingua

tedesca ha potuto eleggere i propri deputati e senatori, né ha

avanzato alcuna particolare richiesta, se si eccettua quella relativa

alle circoscrizioni territoriali dei collegi per l'elezione del

Senato, risolta - come si è detto - dalla legge n. 422 del 1991

attuativa della misura n. 111 del "pacchetto".

6. - Tornando dunque alla questione sottoposta al giudizio della

Corte, una volta riconosciuto che alla minoranza di lingua tedesca e

ladina è costituzionalmente garantito il diritto di esprimere in

condizioni di effettiva parità la propria rappresentanza politica,

si dovrebbe ora verificare se tale diritto sia compromesso dalla

nuova legge elettorale oggetto di impugnazione.

La stessa provincia ricorrente ammette che, per quanto riguarda i

deputati da eleggere nei collegi uninominali col metodo

maggioritario, in numero di otto per la circoscrizione Trentino-Alto

Adige, "non sorgono questioni", dato che i quattro collegi del

Trentino e i quattro dell'Alto Adige sono costituiti così da

corrispondere "alla realtà etnica locale".

Contrasterebbe invece con il principio di parità e di tutela

della minoranza la normativa prevista per l'elezione a scrutinio di

lista dei due seggi residui attribuiti alla Regione; ciò a causa

dell'assegnazione da effettuarsi in sede nazionale con la condizione

del raggiungimento del quorum non inferiore al quattro per cento.

Afferma la ricorrente che, ove la minoranza voglia esprimere la

propria rappresentanza, (come fino ad oggi è avvenuto), attraverso

candidati e lista che si caratterizzino proprio sul connotato etnico

linguistico culturale, si vedrebbe preclusa qualsiasi possibilità,

anche in astratto, di concorrere all'assegnazione dei due seggi

suddetti, data la consistenza numerica dell'elettorato di lingua

tedesca e l'evidente impossibilità di presentare liste analoghe in

altre circoscrizioni. Verrebbe così violato il diritto degli

elettori appartenenti alla minoranza, diritto che, secondo la

formulazione dell'art. 4 del Testo unico delle leggi per l'elezione

della Camera dei deputati n. 361 del 1957, come sostituito dall'art.

1 lett. e) della legge n. 277 del 1993, si estrinseca nella

disponibilità di due voti, uno per l'elezione del candidato nel

collegio uninominale, uno per la scelta della lista ai fini

dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale; d'altra parte

la presentazione della lista nella circoscrizione è resa

obbligatoria dalla legge, in quanto essa prevede (art. 18 del T.U. n.

361 del '57, sostituito dall'art. 2 lett. c) della legge n. 277 del

'93) per i singoli candidati nei collegi uninominali il collegamento

a liste "cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della

candidatura".

7. - A questo punto, prima di procedere oltre nell'esame, il

Collegio deve prioritariamente porsi il problema delle conseguenze

che discenderebbero da un ipotetico riconoscimento della fondatezza

della questione. Le soluzioni possibili per ovviare ai presunti vizi

delle norme impugnate sarebbero invero diverse, come risulta innanzi

tutto dai lavori preparatori della legge. Furono infatti presentati

in parlamento, sia alla Camera che al Senato, emendamenti alternativi

tendenti a risolvere il problema posto dalla minoranza di lingua

tedesca (o di altre minoranze). In buona sostanza si chiedeva che

l'attribuzione dei seggi assegnati alle liste col metodo

proporzionale avvenisse per il Trentino-Alto Adige (e per il Friuli-Venezia Giulia) in sede circoscrizionale anziché in sede nazionale.

Ma venne anche formulato un altro emendamento tendente ad escludere

dalla clausola di sbarramento le "liste di candidati che

rappresentino minoranze linguistiche riconosciute".

Queste due diverse soluzioni prospettate e respinte in sede

parlamentare, - cui la stessa Provincia autonoma fa riferimento nel

ricorso -, non esauriscono comunque la gamma dei meccanismi

correttivi in astratto configurabili.

8. - Non essendovi, pertanto, di fronte ad una ipotetica

illegittimità costituzionale, una soluzione obbligata ma una

pluralità di soluzioni, questa Corte non potrebbe in alcun modo,

secondo la propria costante giurisprudenza (cfr., ad esempio, sentt.

nn. 194 del 1984, 109 del 1986, 1107 del 1988, 205 del 1992),

sostituirsi al legislatore in una scelta a lui riservata. Va dunque

dichiarata l'inammissibilità della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per

l'elezione della Camera dei deputati), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 6, 10, 18, 48 e 49 della Costituzione e all'art. 2 dello

Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, dalla Provincia

autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:438 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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