Corte costituzionale

Sentenza n. 434/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3,

della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994, n. 14 (Modifica alla

legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativa a "Organizzazione

amministrativa e ordinamento del personale della Regione"), promosso

con ordinanza emessa il 9 aprile 1999 dal Tribunale amministrativo

regionale del Veneto sul ricorso proposto da Leone Antonio contro la

Regione Veneto, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1ª serie

speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2000 il giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Alfredo Bianchini e Luigi Manzi per la Regione

Veneto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da un dipendente della

Regione Veneto avverso il provvedimento di rigetto della domanda di

permanenza in servizio per un periodo massimo di due anni oltre i

limiti di età previsti per il collocamento a riposo, il Tribunale

amministrativo regionale del Veneto ha sollevato, in riferimento agli

artt. 117, 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto

16 marzo 1994, n. 14 (Modifica alla legge regionale 10 giugno 1991,

n. 12, relativa a "Organizzazione amministrativa e ordinamento del

personale della Regione").

Il provvedimento impugnato è stato adottato in applicazione

dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994,

n. 14, che, sostituendo l'art. 115 della legge regionale 10 giugno

1991, n. 12, ha statuito che "ai dipendenti regionali non si applica

l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503", fino

all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale.

Su tale rilievo, il giudice a quo fonda la rilevanza della

questione, con la considerazione che soltanto la declaratoria di

illegittimità costituzionale della norma impugnata comporterebbe il

buon esito della domanda di permanenza in servizio per un ulteriore

biennio, con i conseguenti benefici giuridici ed economici e, quindi,

previdenziali, in capo al ricorrente, quanto meno sotto il profilo

della ricostruzione della carriera.

Ad avviso del giudice rimettente la norma in questione avrebbe

sostanzialmente abrogato una disposizione, che la legge statale

avrebbe espressamente dichiarato applicabile anche ai dipendenti

"degli enti pubblici non economici", tra i quali dovrebbero essere

ricompresi i dipendenti regionali.

Pertanto, la legge regionale in esame sarebbe in contrasto con

l'art. 117 della Costituzione, in quanto la norma statale si porrebbe

come norma di principio, non derogabile ad opera di leggi regionali.

Essa determinerebbe, inoltre, in violazione dei principi di

eguaglianza, ragionevolezza ed imparzialità dell'amministrazione di

cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, una disparità di

trattamento nei confronti dei dipendenti della Regione Veneto,

rispetto a quelli dello Stato e di altre regioni.

La norma anzidetta, infine, nel prevedere la sospensione

temporanea dell'applicazione della norma statale senza, peraltro,

ancorare tale sospensione ad un termine finale, concretizzerebbe, in

sostanza, un'abrogazione della norma statale.

2. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza di cui sopra ha

spiegato intervento la Regione Veneto, sostenendo l'infondatezza

della questione.

In data 22 giugno 2000 (fuori termine) è pervenuta memoria della

Regione Veneto, che illustra ulteriormente l'infondatezza della

anzidetta questione. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale, sottoposta in

via incidentale all'esame della Corte, riguarda l'art. 1, comma 3,

della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994, n. 14 (Modifica alla

legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativa a "Organizzazione

amministrativa e ordinamento del personale della Regione"),

contenente la disposizione che prescrive: "ai dipendenti regionali

non si applica l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 503" (proroga del servizio per un biennio), fino all'adozione di

una nuova organizzazione amministrativa regionale.

È denunciata la violazione dell'art. 117 della Costituzione per

contrasto con un principio fondamentale della legislazione statale,

di cui sarebbe espressione l'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992,

n. 503, e degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per disparità di

trattamento nei confronti dei dipendenti della Regione Veneto,

rispetto a quelli dello Stato o di altre Regioni, in violazione dei

principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di imparzialità della

pubblica amministrazione.

2. - La questione sollevata è infondata sotto tutti i profili

denunciati.

Innanzitutto deve essere rilevata la erroneità dei presupposti

su cui si basa l'ordinanza di rimessione, in quanto l'art. 16 del

d.lgs. n. 503 del 1992 non contiene affatto una disposizione

direttamente cogente per le regioni in ordine ai propri dipendenti,

in modo da modificare (imponendo alle regioni di consentire la

prosecuzione biennale del rapporto, oltre i limiti di età, con

carattere di generalità) o da vincolare in ogni dettaglio

l'ordinamento e lo status giuridico dello stesso personale regionale.

Di conseguenza, completamente ingiustificato è il richiamo fatto

nell'ordinanza di rimessione ad una abrogazione della norma statale

da parte del legislatore regionale.

A prescindere da ciò, la norma delegata deve essere interpretata

alla luce della delega legislativa (art. 3, comma 1, lettera b),

della legge 23 ottobre 1992, n. 421). La ratio della delega è,

invero, quella di riservare un ambito applicativo più ristretto alla

speciale ed eccezionale previsione relativa ai "dipendenti civili

dello Stato e degli enti pubblici non economici", in quanto

previsione di carattere eccezionale. La necessità di una

interpretazione restrittiva è confortata, in particolare, dal

confronto con il più ampio oggetto della delega, riferito alla

"previdenza" ed al riordino del sistema previdenziale dei lavoratori

dipendenti privati e pubblici (art. 3, comma 1, della legge 23

ottobre 1992, n. 421), nonché con l'oggetto della delega sul

pubblico impiego con richiamo agli artt. 1, primo comma, e 26, primo

comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 (art. 2, comma 1, lettera a),

della legge n. 421 del 1992, citata).

3. - Inoltre non esiste un principio fondamentale della

legislazione statale in base al quale vi sarebbe un diritto

incondizionato del dipendente pubblico al mantenimento in servizio

per un biennio (sentenze n. 113 del 1999; n. 162 del 1997).

Infatti, il principio fondamentale della legislazione statale,

che si desume dall'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, "è quello

secondo il quale il trattenimento in servizio oltre i limiti di età

può avvenire solo su istanza dell'interessato". La prosecuzione del

rapporto di impiego è configurata dal legislatore statale come

eccezione alla regola dei limiti di età per il servizio (rimasti, si

noti, immodificati) ed, anche se introdotta con finalità di

contenimento della spesa pubblica previdenziale e di quiescenza

(permanendo tuttavia il carico del trattamento di servizio attivo e

degli oneri riflessi complessivamente maggiore rispetto a quello di

nuove assunzioni meramente eventuali, anche in relazione a ricorrenti

blocchi), non è incompatibile con le disposizioni normative che

prevedono la sussistenza dei requisiti per la continuazione del

rapporto di impiego con un soggetto pubblico (come l'idoneità

fisica, l'assenza di incompatibilità, la persistenza del posto ecc.)

(sentenza n. 162 del 1997). Né la suddetta norma può valere a

comprimere le attribuzioni del legislatore regionale nella materia

degli ordinamenti degli uffici e di provvista e status del relativo

personale, compresi i limiti di età e il trattenimento in servizio.

In detti ultimi specifici campi di regolamentazione non esiste un

obbligo per la Regione di conformarsi pedissequamente alle singole

disposizioni statali e tantomeno all'intero contenuto dell'art. 16

del d.lgs. n. 503 del 1992 (sentenza n. 162 del 1997), essendo

vincolata dai principi fondamentali della legislazione dello Stato.

4. - La giurisprudenza della Corte ha sottolineato che in materia

esiste un principio di divieto per il legislatore regionale di

stabilire in via generale una disciplina che preveda una età massima

per il collocamento a riposo superiore a quella fissata per la

corrispondente categoria dei dipendenti dello Stato (sentenze n. 162

del 1997; n. 186 del 1990 e n. 238 del 1988).

In ordine al limite di età e al prolungamento dell'età

pensionabile per il settore pubblico non esistono norme uniformi,

essendo diverse a seconda delle categorie di personale e delle

esigenze dell'ente. Deve riconoscersi, infatti, al legislatore

un'ampia discrezionalità con il limite della manifesta arbitrarietà

(sentenze n. 162 del 1997; nn. 380 e 422 del 1994) con l'esclusione

di un obbligo di estensione generalizzata al trattenimento in

servizio. Di contro, il bene protetto a garanzia dei diritti

previdenziali, è rappresentato, in materia, dal conseguimento della

pensione al "minimo", mentre non gode eguale protezione il

raggiungimento del trattamento pensionistico massimo o il semplice

prolungamento del servizio attivo (sentenze n. 195 del 2000; n. 227

del 1997).

5. - La anzidetta discrezionalità deve essere riconosciuta anche

al legislatore della Regione Veneto, la cui scelta, per il momento

negativa, non può ritenersi manifestamente irragionevole o

palesemente arbitraria, in attesa della adozione di una nuova

organizzazione amministrativa regionale. In altri termini, la Regione

ha voluto, in relazione alla situazione del proprio personale,

attendere una verifica delle esigenze organizzative e del nuovo

assetto, prima di accogliere nel proprio ordinamento un prolungamento

biennale a domanda dei limiti di età per tutte le categorie dei

propri dipendenti.

Come ulteriore conseguenza deve escludersi che la suddetta scelta

possa contrastare con i principi di buon andamento della pubblica

amministrazione (art. 97 della Costituzione), essendo anzi

confliggente con detti principi la pretesa di un indiscriminato

trattenimento in servizio, indipendente da una valutazione necessaria

al fine di verificare l'esigenza di personale e la persistenza di

posti di organico da parte della amministrazione.

6. - Infine, non può parlarsi di diseguaglianza e disparità di

trattamento, poiché, in assenza di un principio di necessaria

uniformità, lo stesso legislatore non ha sempre scelto

l'applicabilità generale del prolungamento biennale a domanda del

servizio oltre i limiti di età, avendolo, di contro, escluso per una

serie di categorie di personale (sentenze nn. 422, 380 del 1994;

n. 475 del 1993) o in relazione alla situazione finanziaria dell'ente

(sentenza n. 113 del 1999), ovvero avendolo condizionato a

valutazioni inerenti alle esigenze di servizio (cfr. sentenza n. 162

del 1997).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994,

n. 14 (Modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativa

a "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della

Regione"), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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