Corte costituzionale

Sentenza n. 433/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/11/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 37 della

legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di

assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e

riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore

degli agenti e rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza

emessa il 20 novembre 1998 dal Tribunale di Udine nel procedimento

civile vertente tra Mauri Giovanni e l'ENASARCO, iscritta al n. 26

del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione della Fondazione ENASARCO;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Udito l'avv.to Bartolo Spallina per la Fondazione ENASARCO.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza con

cui il pretore di Udine aveva respinto una domanda rivolta

all'ENASARCO per il ricalcolo della pensione di vecchiaia sulla base

dei soli contributi utili al raggiungimento dell'anzianità minima,

il Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ha

sollevato, con ordinanza emessa il 20 novembre 1998, questione di

legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione - degli artt. 10 e 37 della legge 2 febbraio 1973, n.

12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti

rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento

pensionistico a favore degli agenti e rappresentanti di commercio),

nella parte in cui non prevedono, in caso di prosecuzione volontaria

da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta

anzianità assicurativa, che la pensione non possa essere liquidata

in misura inferiore a quella spettante al raggiungimento

dell'anzianità pensionabile sulla base della sola contribuzione

minima.

Il rimettente rileva che, nella specie, tenendo conto, ai sensi

della normativa denunciata, della media delle provvigioni del

triennio più favorevole dell'ultimo decennio, vengono in

considerazione (in quanto cronologicamente più recenti) i contributi

(volontari per 4 anni) eccedenti quelli (obbligatori per 13 anni, e

volontari per 2 anni), sufficienti ad integrare il minimo di

anzianità contributiva (15 anni), con la conseguenza - dovuta al

minor importo della contribuzione volontaria rispetto a quella

obbligatoria - di un trattamento pensionistico meno favorevole

rispetto a quello spettante sulla base della sola contribuzione già

sufficiente ad integrare l'anzianità minima.

Il giudice a quo pertanto, premessa l'analogia del regime

previdenziale dell'ENASARCO con quello dell'INPS, quale sottolineata

dalle sentenze della Corte costituzionale n. 431 del 1991 e n. 1 del

1992, e richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 307 del

1989, n. 428 del 1992, n. 264 del 1994 e n. 338 del 1995, relative al

regime previdenziale dell'INPS, dubita della legittimità

costituzionale della norma denunciata, ritenendo irragionevole e

lesiva del principio della tutela sociale del lavoratore una

disciplina che comporti la diminuzione, a séguito della prosecuzione

della contribuzione volontaria, del trattamento pensionistico già

maturato con i contributi obbligatori e volontari precedentemente

versati, tanto da porsi in contrasto con le finalità proprie della

contribuzione volontaria e dello stesso riferimento legislativo

all'ultimo periodo lavorativo, diretto a garantire una più alta base

di calcolo per la liquidazione del trattamento.

2. - Si è costituito in giudizio l'ENASARCO chiedendo la

declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione,

in primo luogo, osservando che nella specie non solo non si sarebbe

potuto liquidare alcun trattamento pensionistico sulla base dei soli

contributi obbligatori (pari a 13 anni), ma neppure risulta che la

pensione calcolata in base ai primi 15 anni di contribuzione sia

maggiore di quella calcolata in base alla norma denunciata; in

secondo luogo, rilevando che il trattamento dell'ENASARCO, avente

natura integrativa rispetto al trattamento generale obbligatorio

(art. 29, secondo comma, della legge n. 613 del 1966; art. 2, primo

comma, della legge n. 12 del 1973) non è comparabile con il

trattamento dell'INPS, date le peculiarità di disciplina, tra cui

quella di consentire all'assicurato di determinare liberamente

l'ammontare del contributo volontario annuo tra un importo minimo

fissato dalla legge ed un importo massimo commisurato alla media

delle provvigioni liquidate negli ultimi cinque anni, anche non

consecutivi, secondo l'aliquota complessiva in atto alla data di

ciascun versamento (art. 8, terzo comma, della legge n. 12 del 1973). Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Udine ha sollevato questione di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione

- degli artt. 10 e 37 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte

in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione volontaria della

contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la

prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di

vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella

spettante al raggiungimento dell'anzianità pensionabile sulla base

della sola contribuzione minima.

Il rimettente prospetta l'ipotesi di un assicurato che, dopo aver

conseguito la prescritta anzianità contributiva minima mediante

contribuzione obbligatoria e volontaria (=15 anni), abbia continuato

a versare contributi volontari (=4 anni). L'applicazione della norma

denunciata, imponendo la considerazione (al fine della liquidazione

della pensione) della media delle provvigioni più elevata tra quelle

calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel

decennio precedente l'ultimo versamento, comporterebbe - secondo il

rimettente stesso - l'irragionevole risultato di determinare un

trattamento pensionistico inferiore a quello spettante sulla base

della contribuzione obbligatoria e volontaria già sufficiente a far

maturare il diritto a pensione.

2. - La questione è fondata.

2.1. - Questa Corte, in tema di assicurazione generale obbligatoria

dei lavoratori dipendenti, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 28 maggio 1982,

n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in

materia pensionistica), nella parte in cui non prevedeva che, in caso

di minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non

venisse liquidata al lavoratore in misura inferiore al trattamento

spettante sulla base della precedente contribuzione, ove questa fosse

già sufficiente al raggiungimento dell'anzianità contributiva

minima (sentenze n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994).

La ratio decidendi di tali pronunce, nonché di quelle n. 201 del

1999, n. 427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 307 del 1989, n. 822 del

1988, sullo stesso tema, è individuabile nel rilievo che, dopo il

perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore

contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad

incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve

comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente

maturata sino a quel momento: effetto, quest'ultimo, che sarebbe,

infatti, palesemente contrastante con gli artt. 3 e 38 della

Costituzione (v., in particolare, sentenze n. 201 del 1999 e n. 388

del 1995).

2.2. - Siffatto principio vale anche per la normativa ora

denunciata, nella quale non è rinvenibile una clausola di

salvaguardia della posizione acquisita a séguito del raggiungimento

dell'anzianità minima contributiva, che "segna un limite intrinseco

alla discrezionalità del legislatore nella scelta, ad esso

riservata, del criterio di individuazione del periodo di riferimento

della retribuzione pensionabile" (sentenza n. 388 del 1995).

Nessuna influenza hanno infatti su quella ratio decidendi, né la

circostanza che il requisito contributivo minimo sia stato nella

specie raggiunto con il versamento di contributi non solo obbligatori

ma anche volontari, né le peculiarità del trattamento previdenziale

a carico del fondo gestito dall'ENASARCO.

L'ininfluenza, nella specie, della natura (obbligatoria o

volontaria) dei contributi versati onde perfezionare il requisito

minimo contributivo, appare evidente sol che si consideri come la

sopra affermata irragionevolezza della normativa derivi dal solo dato

che ad un successivo apporto di contributi corrisponda una riduzione

dell'importo della pensione già maturato dall'assicurato.

Quanto poi al dedotto carattere meramente integrativo del

denunciato trattamento previdenziale, basti osservare che esso non

sposta i termini del problema in esame. La prevista facoltà per

l'agente o rappresentante di commercio di scegliere l'importo della

contribuzione volontaria tra un minimo ed un massimo, ai sensi

dell'art. 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, rimane palesemente

estranea al principio come sopra enunciato da questa Corte. Tale

facoltà, semmai, potrebbe valere ad escludere la rilevanza della

sollevata questione, ma soltanto ove l'assicurato abbia in concreto

versato una contribuzione volontaria in misura sufficiente ad

impedire la diminuzione della pensione calcolata in base

all'anzianità minima contributiva. Condizione, questa, che non

ricorre nella specie, avendo il rimettente ben chiarito che

l'assicurato, in base alla legge n. 12 del 1973, dovrebbe subire la

riduzione dell'importo della pensione nonostante la prosecuzione

(volontaria) della contribuzione dopo il perfezionamento del

requisito minimo contributivo.

3. - Da quanto sopra discende che va dichiarata l'illegittimità

costituzionale, nei termini prospettati dal rimettente.

Resta tuttavia fermo - secondo quanto già precisato da questa

Corte - che la salvaguardia della posizione acquisita a séguito del

raggiungimento dell'anzianità contributiva minima, comporta

unicamente l'attribuzione all'assicurato della facoltà di optare per

il periodo di contribuzione a lui più favorevole, senza

possibilità, dunque, di sommare a questo gli eventuali altri

vantaggi derivanti dalla successiva contribuzione (sentenza n. 388

del 1995).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 37 della

legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di

assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e

riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore

degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui non

prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte

dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità

contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere

liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della

sola contribuzione minima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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