Corte costituzionale

Sentenza n. 433/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo

comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il

contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), come

convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79 e dell'art. 22 della

legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con

ordinanza emessa il 27 ottobre 1993 dalla Corte dei conti sul ricorso

proposto da Feliziani Marco, iscritta al n. 222 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte dei conti, sul ricorso prodotto dal maggiore

dell'esercito Mario Feliziani, cessato dal servizio permanente a

domanda, avverso il provvedimento di sospensione del trattamento di

pensione, disposto dall'amministrazione militare a seguito di

comunicazione dell'interessato di svolgere attività lavorativa alle

dipendenze di terzi, con ordinanza del 27 ottobre 1993 (R.O. n. 222

del 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 10,

ultimo comma, del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il

contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione),

conv., con modif., nella legge 25 marzo 1983, n. 79, nonché

dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),

nella parte in cui dette norme dispongono il divieto di cumulo di

trattamento pensionistico anticipato con redditi di lavoro

dipendente.

Secondo il Collegio remittente, tale previsione darebbe luogo ad

un trattamento differenziato rispetto ai pensionati che svolgono

lavoro autonomo che sarebbe irragionevole, in quanto basato su d'una

diversificazione di situazioni non rispondente alle finalità della

legge, da ricondursi al contenimento del costo del lavoro e

all'adozione di misure a favore dell'occupazione.

Arbitraria sarebbe, altresì, la differenziazione, operata dalla

normativa in questione, tra chi, avendo presentato dichiarazione di

dimissioni, e svolgendo attività retribuita alle dipendenze di

terzi, si veda opporre il divieto di cumulo, e chi, assentatosi dal

servizio oltre il tempo massimo previsto, sia incorso nella decadenza

dell'impiego, cui il divieto non si applica.

La normativa denunciata violerebbe, inoltre, l'art. 36 della

Costituzione, sotto un duplice profilo, e cioè sopprimendo la

pensione, che è retribuzione differita, e comportando la

decurtazione del trattamento pensionistico senza stabilire il limite

minimo dell'emolumento dell'attività esplicata in relazione al quale

tale decurtazione diviene operante. Il legislatore non potrebbe,

infatti, violare il principio di proporzionalità che sorregge il

sistema pensionistico e non tener conto delle contribuzioni dei

prestatori di lavoro. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere se gli artt. 10, ultimo

comma, del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella legge

25 marzo 1983, n. 79, e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella

parte in cui dispongono il divieto di cumulo di trattamento

pensionistico anticipato con redditi di lavoro dipendente, violino

l'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata disparità di

trattamento nei confronti dei pensionati che svolgono lavoro autonomo

e dei dipendenti che non abbiano presentato la dichiarazione di

dimissioni, ma che siano decaduti dall'impiego per essersi

arbitrariamente assentati dal servizio oltre il tempo massimo

consentito, ai quali non si applica il divieto di cumulo; nonché

l'art. 36 della Costituzione, sotto il duplice profilo della

soppressione del diritto alla pensione, che è retribuzione

differita, e della decurtazione del trattamento pensionistico senza

determinazione di un limite minimo dell'emolumento dell'attività

esplicata, in relazione al quale tale decurtazione diventa operante.

2. - In via preliminare, va dichiarata la inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 30

aprile 1969, n. 153, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione.

Nel giudizio all'esame del collegio remittente non deve, infatti,

farsi applicazione della predetta norma, che regola fattispecie diverse (pensioni erogate agli iscritti alle assicurazioni obbligatorie

per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori

dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei

coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli

esercenti attività commerciali).

Manca, pertanto, una delle condizioni per l'ammissibilità della

sollevata questione di costituzionalità, quella della rilevanza,

facendo difetto il rapporto di pregiudizialità tra giudizio

costituzionale e giudizio a quo.

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,

ultimo comma, del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella

legge 25 marzo 1983, n. 79, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, non è fondata.

L'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,

recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per

favorire l'occupazione, nel testo risultante dalla legge di

conversione 25 marzo 1983, n. 79, stabilisce che nei confronti dei

soggetti fruenti di pensionamento anticipato di cui allo stesso

articolo - e cioè del personale avente diritto all'indennità

integrativa speciale di cui alla legge n. 324/1959 che ha presentato

domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore

del decreto stesso - opera il divieto di cumulo tra pensione

liquidata ed eventuale retribuzione percepita in costanza di rapporto

di lavoro alle dipendenze di terzi.

La disposizione in esame, quindi, come emerge in modo univoco dal

dato letterale, esclude da siffatto divieto, per un verso, i redditi

da lavoro autonomo, per l'altro quelli derivanti da attività

lavorativa prestata, anche alle dipendenze di terzi, da coloro che

non abbiano presentato formale domanda di pensionamento.

La mancata estensione del divieto di cumulo tra pensione e

retribuzione ad entrambe le categorie menzionate è oggetto, da parte

della Corte dei conti, di dubbio di legittimità costituzionale sotto

il profilo di una ingiustificata disparità di trattamento in ambito

pensionistico.

Osserva la Corte che è del tutto ragionevole la diversità di

disciplina in relazione alle differenti situazioni. Diversificate

sono anzitutto le posizioni dei pensionati che svolgono lavoro

autonomo rispetto a quelli che prestano attività retribuita alle

dipendenze di terzi, per la stessa diversità, ripetutamente

affermata anche dalla Corte, dei rispettivi rapporti che danno causa

al reddito percepito oltre la pensione, e specificamente, quanto al

profilo che qui interessa, per la diversità dei relativi sistemi

contributivi. E ciò anche a prescindere dalla considerazione, pur di

non lieve momento, che lo scopo di disincentivare l'attività

lavorativa prestata, successivamente al collocamento a riposo, in

posizione subordinata, potrebbe costituire l'espressione di un

indirizzo di politica legislativa, inteso a rimuovere ostacoli

all'accesso dei giovani ad occasioni lavorative. Tali ostacoli quasi

sempre non sono costituiti dall'espletamento di un'attività libero

professionale, dato il carattere della relativa prestazione che

normalmente implica l'impiego di risorse specifiche al soggetto che

la fornisce e, quindi, non attuabile da parte di qualsiasi soggetto.

4. - Non ingiustificatamente discriminatoria si appalesa del pari

la limitazione del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione ai

dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza a seguito di

formale domanda in tal senso, con conseguenziale esclusione dei casi

di pensionamento anticipato che trovano origine in cause diverse

dalle dimissioni volontarie, e, in particolare, del caso di decadenza

per assenza ingiustificata dal servizio.

La disciplina di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del d.-l. n. 17

del 1983, come convertito dalla legge n. 17/1983, è stata dettata

specificamente per i pensionamenti avvenuti a domanda prima del

compimento dell'età massima di pensionamento e della maturazione di

quaranta anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza

(primo comma), nonché per quelli derivanti dalla applicazione a

domanda dell'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973 (quinto comma).

Il successivo d.-l. n. 49 del 1986, allo scopo di scoraggiare il

ricorso ad ogni forma di pensionamento anticipato e di limitare la

spesa in quel settore, ha disposto che i primi quattro commi

dell'art. 10 del d.-l. n. 17 del 1983, e cioè le norme restrittive

del trattamento economico sotto la specie di una limitazione della

indennità integrativa speciale, si applicano a tutti i casi di

pensionamento anticipato, a qualunque causa dovuti, con la eccezione

di quelli di cessazione dal servizio per morte o per invalidità

derivanti o meno da causa di servizio, purché tali da impedire la

prosecuzione del rapporto di lavoro.

Ebbene, proprio il richiamo ai primi quattro commi del citato art.

10 del d.-l. n. 17 del 1983 pone in luce l'intenzione del legislatore

di limitare ai soli effetti in quei commi previsti l'assimilazione

della ipotesi di pensionamento anticipato derivante da formale

domanda a tutte le altre cause di cessazione anticipata dal servizio.

Quanto, invece, alla ulteriore limitazione costituita dal divieto

di cumulo tra pensione e retribuzione da altro lavoro dipendente, si

è inteso porla esclusivamente a carico del personale che abbia

compiuto una manifestazione univoca e formale della volontà di

rinunciare all'impiego.

Tale limitazione ha una sua struttura procedimentale, e la

conseguente diversificazione rispetto al regime applicabile alle

altre ipotesi di pensionamento anticipato, e specificamente al caso

di decadenza per assenza ingiustificata, non si pone, quindi, in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Si è inteso, invero,

riconnettere in tal modo l'effetto di cui è questione ad un atto

tipico, la domanda di dimissioni, espressione sicura ed

inequivocabile della volontà di abbandonare il posto, anziché

collegarlo a comportamenti dai quali solo in via presuntiva e con

valutazione rimessa all'amministrazione, possa desumersi

l'intendimento dell'impiegato di sottrarsi ai doveri del suo ufficio.

Sì che viene ad attenuarsi il collegamento tra volontà di recedere

e cessazione del rapporto.

5. - Non fondato è, infine, l'altro profilo di illegittimità

costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del d.-l. n. 17 del 1983,

come convertito nella legge n. 79 del 1983, concernente un presunto

contrasto con l'art. 36 della Costituzione.

La Corte non ha condiviso questo dubbio nella sentenza n.

576/1989, confermata poi dalla ordinanza n. 47/1994, nella

considerazione che la disposizione di cui all'indicato art. 10 è

diretta a scoraggiare il ricorso ai pensionamenti anticipati a

domanda, previsti da una normativa di particolare favore, e che il

divieto di cumulo da essa istituito, che opera solo per i

pensionamenti avvenuti dopo la sua entrata in vigore, è determinato

da una scelta del lavoratore tra la sospensione del trattamento

pensionistico e la rinuncia ad assumere un nuovo rapporto di lavoro

alle dipendenze di terzi. Nelle argomentazioni oggi addotte, non si

ravvisa alcun valido motivo per discostarsi da tale indirizzo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla

Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17

(Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire

l'occupazione), come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con

la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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