Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/02/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo

e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza), promosso con ordinanza

emessa il 27 maggio 1996 dalla Corte costituzionale nel corso del

giudizio di legittimità costituzionale, sollevato dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma nel

procedimento penale a carico di Rombi Gennaro, iscritta al n. 614 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Rombi Gennaro;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Mauro Mellini e Roberto Lorenzini per Rombi

Gennaro.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso dell'udienza preliminare relativa a un procedimento

penale per il reato di rifiuto del servizio militare di cui all'art.

8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 a carico di un

cittadino, già in precedenza condannato con sentenza definitiva per

il medesimo titolo di reato con applicazione del beneficio della

sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, e nuovamente

indagato, nel giudizio a quo, in relazione all'inosservanza di

ulteriore atto di chiamata alle armi emesso dopo il passaggio in

giudicato della prima sentenza, il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale militare di Roma ha sollevato, con

ordinanza del 19 giugno 1995 (r.o. 529 del 1995), questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 8,

secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, e 163 e seguenti

del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione

nonché al principio della finalità rieducativa della pena (art. 27,

terzo comma, della Costituzione).

2. - Respinte come manifestamente infondate diverse e più ampie

questioni di costituzionalità prospettate dalla difesa

dell'indagato, il giudice a quo osserva che il sistema normativo,

qualora vi sia stata la concessione della sospensione condizionale

della pena nel giudizio per il primo reato, delinea una sequenza

(nuova chiamata alle armi, nuovo reato in caso di reiterazione del

rifiuto, revoca del beneficio sospensivo, espiazione della pena e,

infine, esonero ex art. 8, terzo comma) che il rimettente reputa

complessivamente coerente e sostanzialmente conforme a Costituzione.

Ma un elemento di possibile incostituzionalità è ravvisabile

nella sola ipotesi in cui, nel primo giudizio, il beneficio

sospensivo sia stato concesso d'ufficio.

In questo caso, infatti, data la mancata richiesta della

sospensione condizionale da parte dell'interessato, la reiterazione

del reato di rifiuto sarebbe ascrivibile, più che alla volontà

dell'obiettore rimasto fermo nei propri convincimenti, alla

determinazione del giudice.

Al riguardo, il rimettente muove dal particolare ed esclusivo

rilievo che, nella disciplina in argomento, assume la manifestazione

di volontà del soggetto, della cui mera dichiarazione di rifiuto

l'ordinamento prende atto e alla cui eventuale domanda di segno

contrario (art. 8, commi quarto e quinto) viene addirittura

attribuita rilevanza quale presupposto di una causa di estinzione del

reato. In simile quadro, qualora la sospensione condizionale venga

concessa su richiesta dell'interessato, è ragionevole - afferma il

giudice a quo - che l'ordinamento sanzioni l'ulteriore rifiuto

secondo il descritto regime.

Verso diversa conclusione orienta però il caso in cui il beneficio

sospensivo sia applicato d'ufficio. In simile ipotesi, appare al

rimettente di dubbia ragionevolezza un meccanismo che, per condurre

all'esonero, comporta un prolungamento della pena da espiare senza

che questo trovi fondamento in qualche "comportamento intermedio

... tra i momenti di rifiuto su cui si fondano i reati ascritti".

Neppure è idonea a dissolvere il dubbio la possibilità di impugnare

la sentenza di condanna per vedersi tolto il "beneficio" della

sospensione, che si rivela in realtà svantaggioso sul piano della

reiterazione dei reati; una possibilità, questa, che implica una

pretesa "eccessiva", ad avviso del giudice a quo.

La reiterazione del rifiuto, dunque, deriverebbe da un beneficio

non richiesto e il conseguente incremento del periodo di espiazione

della pena necessario ai fini dell'esonero risulterebbe, in questo

senso, non giustificato in riferimento al parametro di ragionevolezza

e al principio della finalità rieducativa della pena. Pur ribadendo

la mancanza di collegamento funzionale tra la sospensione

condizionale e l'esonero dal servizio militare, il rimettente ritiene

che la specifica situazione descritta richieda un'integrazione dei

principi ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale: di qui, la

proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art.

8, secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, in combinato

disposto con gli artt. 163 e seguenti del codice penale, "nella parte

in cui prevede che, a fronte della concessione di ufficio della

sospensione condizionale della pena, l'esonero consegua soltanto

all'espiazione della pena inflitta per il secondo reato". Quanto alla

rilevanza di detta questione, il rimettente osserva che dal suo

eventuale accoglimento deriverebbero effetti sul secondo atto di

chiamata alle armi adottato nei confronti dell'imputato, atto che è

il presupposto dell'ulteriore reato di rifiuto per il quale è in

corso il procedimento penale.

3. - Nel giudizio così promosso si è costituito Gennaro Rombi,

indagato nel giudizio a quo. Nell'atto di costituzione, il patrocinio

della parte privata ha sviluppato articolate deduzioni, di portata

esplicitamente più ampia rispetto al quesito circoscritto - dal

giudice rimettente - alla sola ipotesi della precedente condanna con

pena condizionalmente sospesa d'ufficio. In particolare, viene

censurata l'interpretazione del rimettente secondo cui il reato di

rifiuto del servizio previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge

n. 772 del 1972 sarebbe un reato ripetibile; si tratterebbe invece,

nonostante la formulazione normativa e in mancanza di una convincente

presa di posizione della giurisprudenza di legittimità, di un reato

istantaneo, che si proietta su un unico oggetto, il servizio

militare, e che assumerebbe effetti permanenti, data l'unicità del

servizio di leva. La prima condanna, quindi, non potrebbe far cessare

la consumazione di un reato già in sé esaurito né far "rivivere"

l'obbligo di prestazione del servizio; d'altra parte sarebbe

un'improprietà l'espressione, utilizzata dal legislatore,

dell'"esonero" dal servizio a pena espiata. Qualora si aderisse a

questa configurazione, la questione sollevata dovrebbe essere

dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza: se il reato è

irripetibile, infatti, l'intera censura perde consistenza.

Valorizzando la ratio della legge n. 772 del 1972, rispetto alla

situazione normativa preesistente, in cui si configurava la serie

delle condanne a catena, il reato di rifiuto totale del servizio, e

la collegata previsione dell'esonero da esso, implicano

necessariamente, secondo la parte privata, la scelta interpretativa

nel senso dell'unicità del fatto e quindi della impossibilità - o

illegittimità - di nuove ulteriori chiamate dopo il primo rifiuto.

Sarebbe poi inesatta la tesi secondo la quale solo l'effettiva

espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio

militare; nella nozione di "espiazione", ai fini che interessano,

dovrebbe farsi rientrare ogni modalità con cui si perseguono

finalità rieducative, e tra esse quindi anche la sospensione

condizionale; si dovrebbe quindi affermare che l'esonero è

collegabile, oltre che all'espiazione in senso stretto,

all'estinzione del reato o della pena conseguiti per altra via. Ne

sarebbe riprova l'esonero conseguente - per incontestata prassi -

all'applicazione dello speciale affidamento in prova regolato dalla

legge 29 aprile 1983, n. 167, ai condannati per reati di obiezione.

In via di principio, dunque, unico presupposto per darsi luogo

all'esonero è quello della "constatazione a posteriori che, malgrado

la reazione dell'ordinamento, abbia operato un ... tentativo di

rieducazione", cosicché, persistendo l'obiezione di coscienza, la

sanzione penale non può più raggiungere effetti rieducativi.

Sarebbe, infine, impropria la notazione dell'ordinanza di rinvio

secondo la quale le finalità rieducative risulterebbero estranee

all'istituto dell'esonero, perché quest'ultimo, per essere

ragionevole e legittimo, deve presupporre la constatazione del

fallimento di un tentativo di rieducazione, che segna il limite entro

cui contenere la tutela dell'interesse pubblico.

Tutte le esposte argomentazioni, osserva il patrocinio della parte,

non sono state valorizzate dal giudice a quo, neppure sul piano dei

presupposti amministrativi del fatto-reato, avendo il rimettente

dedotto il solo specifico elemento della concessione d'ufficio della

sospensione condizionale della pena, tale da determinare un

irragionevole svantaggio derivante non da scelta dell'interessato ma

dalla determinazione del giudice. Un profilo, si osserva ancora, che

comunque non potrebbe essere così circoscritto, perché anche

nell'ipotesi di richiesta di parte la concessione del beneficio

risiede pur sempre nella determinazione discrezionale del giudice;

"sempre e comunque", quindi, sussiste l'incostituzionalità delle

norme impugnate, nella parte in cui prevedono che l'esonero dal

servizio militare consegua solo all'espiazione della pena inflitta

per il secondo reato, a fronte della concessione della sospensione

condizionale della pena nel primo giudizio.

4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato. L'interveniente, individuata la sostanza della questione

nella asserita presumibile volontà dell'obiettore di espiare la pena

onde ottenere l'esonero dal servizio militare, rileva che, anche a

tralasciare i dubbi sulla esattezza di una tale ricostruzione

induttiva della volontà dell'imputato, questi dispone comunque del

mezzo processuale dell'impugnazione della sentenza per rimuovere, ove

lo volesse, gli effetti "deteriori" - per questo profilo - del

beneficio, essendo correntemente riconosciuto che la sospensione

condizionale non può tradursi in un pregiudizio per l'imputato.

L'interveniente ha quindi concluso per una declaratoria di

inammissibilità o di infondatezza della questione.

5. - La parte privata ha successivamente depositato una memoria di

replica all'atto di intervento dell'Avvocatura erariale, nella quale

si afferma l'assurdità del rimedio proposto (l'impugnazione della

prima sentenza) al fine di ovviare all'inconveniente dedotto con la

questione. L'improprietà del rimedio suggerito riconfermerebbe

l'irragionevolezza insita nella normativa impugnata.

6. - Nel corso del giudizio in via incidentale instaurato

dall'ordinanza di rimessione del giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale militare di Roma, la Corte costituzionale - con

ordinanza n. 183 del 27 maggio 1996 (r.o. 614 del 1996) - ha

sollevato dinanzi a se stessa, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e

21 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972,

nella parte in cui consente la ripetuta sottoponibilità a

procedimento penale del medesimo soggetto già condannato per i fatti

ivi previsti.

Nell'ordinanza, si osserva che, rispetto alla specifica questione

dedotta dal giudice di merito, incentrata sul trattamento di chi

ripeta il reato dopo una prima condanna a pena condizionalmente

sospesa, assume valore pregiudiziale la valutazione di conformità a

Costituzione della più generale possibilità di moltiplicazione

delle condanne e della conseguente sommatoria di pene nei confronti

di chi rifiuti e persista nel rifiuto della prestazione militare, in

tutti i casi in cui, per un motivo previsto dall'ordinamento (nel

caso dedotto: per la concessione del beneficio della sospensione

condizionale con la prima sentenza), alla condanna irrogata per prima

non faccia seguito l'espiazione della pena con essa inflitta.

L'anzidetta possibilità rivela profili di contrasto: a) sia con

l'art. 3 della Costituzione, quanto al principio di razionalità,

perché essa contraddice la ratio del terzo comma dell'art. 8 della

legge n. 772 del 1972, rivolto ad evitare il fenomeno della "spirale

delle condanne" che ha ripetutamente originato pronunce di

incostituzionalità della disciplina in parola, a iniziare dalla

sentenza n. 409 del 1989; b) sia con gli artt. 2, 3, 19 e 21 della

Costituzione, che apprestano una protezione costituzionale ai diritti

della coscienza (sentenza n. 467 del 1991), perché la comminatoria

di plurime condanne e pene può comportare una coercizione morale

permanente, in vista di un mutamento coatto della coscienza

individuale.

7. - Anche nel giudizio così instaurato si è costituita la parte

privata Gennaro Rombi, il cui patrocinio, nell'atto di costituzione,

ha ripetuto le osservazioni già svolte nel precedente atto di

costituzione relativo al giudizio di costituzionalità promosso dal

giudice penale militare.

8. - La questione è stata esaminata nell'udienza pubblica del 10

dicembre 1996; la parte privata ha insistito nelle proprie

conclusioni. Considerato in diritto

1. - Chiamata a pronunciarsi, con riferimento agli artt. 3 e 27

della Costituzione, sulla legittimità costituzionale dell'art. 8,

secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme

per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), in combinato

disposto con gli artt. 163 e seguenti del codice penale, nella parte

in cui prevede che, in caso di precedente condanna a pena

condizionalmente sospesa, in assenza di richiesta dell'imputato, per

il reato di rifiuto totale del servizio militare dovuto a motivi di

coscienza, l'esonero dal servizio militare consegua soltanto

all'espiazione della pena inflitta per un ulteriore medesimo reato di

rifiuto, questa Corte ha ritenuto di sollevare d'ufficio innanzi a se

medesima la più ampia questione, logicamente pregiudiziale a quella

specifica ora indicata, della legittimità costituzionale dello

stesso art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972,

n. 772, nella parte in cui non esclude la possibilità della

ripetizione di condanne a carico del medesimo soggetto che persiste

nel rifiuto totale del servizio militare.

Tale mancata esclusione, che può verificarsi nelle particolari

ipotesi di cui si dirà, è apparsa a questa Corte di dubbia

legittimità costituzionale per due ordini di ragioni: innanzitutto,

per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della

razionalità della disciplina, in quanto contrastante con la ratio

dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972, all'evidenza

rivolto a evitare quella "spirale delle condanne" che in diverse

circostanze, a iniziare dalla sentenza di questa Corte n. 409 del

1989, è stata ritenuta illegittima; inoltre, per violazione degli

artt. 2, 3, 19 e 21 della Costituzione i quali, secondo una

giurisprudenza costituzionale che si è affermata a partire dalla

sentenza n. 467 del 1991, apprestano una protezione costituzionale ai

cosiddetti "diritti della coscienza", in quanto la comminazione di

plurime condanne e pene, nel caso di persistenza nell'atteggiamento

di rifiuto, può condurre a una permanente pressione morale in vista

di un mutamento coatto dei contenuti della coscienza individuale.

2. - La questione è fondata.

3. - Occorre innanzitutto chiarire che il legislatore, con l'art.

8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, avendo previsto come

reato il fatto del cosiddetto obiettore totale - cioè di colui che,

fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge

medesima, adducendo i motivi di coscienza da questa indicati

nell'art. 1, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il

servizio militare di leva - ha poi preso in considerazione, per

escluderla, l'eventualità di incriminazioni, processi e condanne

plurimi di quanti tengano fermo il proprio atteggiamento di rifiuto

totale, di fronte al servizio militare e alle obbligazioni

alternative a esso. A tal fine, con il terzo comma del medesimo

articolo ha previsto che l'espiazione della pena inflitta con la

prima sentenza di condanna esonera dalla prestazione del servizio

militare di leva.

In tal modo, attraverso il sistema dell'esonero amministrativo

conseguente all'espiazione della pena, si raggiunge normalmente il

risultato voluto, poiché l'Amministrazione militare non può

disporre una nuova chiamata al servizio e, in assenza di questa -

indipendentemente da ogni questione circa la configurazione del reato

previsto dal secondo comma come reato suscettibile di ripetute

commissioni -, viene a mancare il presupposto della ripetizione.

Senonché l'anzidetta sequenza, che dalla condanna, attraverso

l'espiazione della pena, conduce all'esonero, può interrompersi le

volte in cui, per un motivo previsto dall'ordinamento, l'espiazione

totale o parziale della pena non ha luogo. Un'evenienza, quella

descritta, che in concreto si realizza per lo più a seguito della

concessione della sospensione condizionale della esecuzione di pena,

dato il particolare modo di operare di tale beneficio (estin-tivo del

reato al termine del periodo prescritto, ma, anteriormente, solo

impeditivo dell'espiazione), ma che può ugualmente derivare, da un

punto di vista concettuale e indipendentemente da specifiche prese di

posizione della giurisprudenza, da particolari prassi amministrative,

o da puntuali statuizioni legislative (ad esempio l'art. 1, comma 2,

del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, o l'art. 6, comma 5, del d.P.R. 16

dicembre 1986, n. 865) come conseguenza dell'applicazione di diversi

istituti, di portata generale (come, per ipotesi, l'amnistia

impropria o l'indulto) o individuale (come la grazia e la liberazione

condizionale); istituti diversi tra loro per funzione e meccanismo

operativo, ma unificabili, ai fini che qui interessano, per il loro

effetto di mancata espiazione dell'intera pena. In codesti casi, non

realizzandosi la condizione dell'esonero prevista dall'art. 8, terzo

comma, si è ritenuto (come in effetti l'Amministrazione militare ha

ritenuto, in relazione a un caso di sospensione condizionale della

pena, da cui ha preso origine il processo penale che ha dato luogo al

giudizio incidentale sul quale si è infine venuta a innestare la

questione ora in esame) che sia necessario procedere a una nuova

chiamata, secondo i ritmi ordinari ai quali obbedisce il reclutamento

(si veda la circolare del Ministero della difesa LEV/A.49/UDG del 16

luglio 1992, punto 3). Di fronte alla nuova chiamata, il rinnovato

atteggiamento di rifiuto innescherà un nuovo processo che si

concluderà presumibilmente con una nuova condanna e con la revoca

della sospensione condizionale precedentemente concessa. Cosicché,

sia pure eccezionalmente, eventi quali quelli ora indicati, impedendo

l'esecuzione della pena e, con ciò, l'operatività dell'esonero,

porranno l'obiettore nella condizione di subire quella

moltiplicazione di conseguenze penali che l'art. 8, terzo comma, ha

in generale inteso escludere.

4. - La disciplina che si è descritta, in riferimento alle ipotesi

particolari anzidette, appare insuperabilmente contraddittoria.

4.1. - In primo luogo, essa determina un pervertimento della natura

di quelli che, nei confronti della generalità dei destinatari,

valgono normalmente come benefici. Istituti come la sospensione

condizionale della pena, l'amnistia, l'indulto, la grazia e la

liberazione condizionale rappresentano, per l'obiettore che

coerentemente persiste nel proprio atteggiamento di coscienza, la

premessa per la moltiplicazione delle condanne e la sommatoria di

pene, laddove, in mancanza di essi, si avrebbe una sola condanna e

una sola pena, espiata la quale si darebbe luogo all'esonero.

Né varrebbe osservare che tale mutazione del beneficio nel suo

contrario non si verificherebbe se il soggetto che la prima volta ha

rifiutato il servizio militare non lo rifiutasse la seconda,

cosicché sarebbe conseguenza di mero fatto, derivante dalla

circostanza, irrilevante per il diritto, che egli persista nel suo

atteggiamento di obiezione. La persistenza è tanto poco irrilevante

che lo stesso art. 8, terzo comma, l'ha presa a base di una

disciplina che - sia pure imperfettamente - mira per l'appunto a

sterilizzarne le conseguenze ulteriori rispetto alla prima condanna e

a evitare quella spirale delle condanne che la giurisprudenza di

questa Corte ha più volte censurato.

4.2. - Quest'ultima considerazione introduce un secondo aspetto di

irrazionalità, rilevabile sotto il profilo dell'incongruità della

disciplina impugnata rispetto alla sua ratio. Il terzo comma

dell'art. 8, che prevede il sistema dell'esonero amministrativo, è

inequivocabilmente dettato nell'intento di evitare che l'integrazione

della fattispecie di reato prevista dal secondo comma possa avvenire

più d'una volta, nell'ambito della vicenda personale di ciascun

obiettore. Ciò, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza

n. 343 del 1993), costituisce garanzia di proporzionalità della

pena, nel bilanciamento tra la protezione del dovere di difesa della

Patria e la garanzia della libertà personale. Ma, nei casi

particolari che sono qui in questione, la legge manca il suo

obiettivo e tradisce la sua ratio. E, anche in questo, può vedersi

un aspetto della sua irrazionalità.

È ben vero, tuttavia, che l'intento legislativo di evitare la

moltiplicazione dei processi, delle condanne e delle pene non è

incondizionato. Ciò che preme al legislatore è che un'espiazione di

pena vi sia ed è a tale condizione che si prevede l'esonero, dal

quale deriverà l'impossibilità di una nuova commissione del reato

di rifiuto, previsto dal secondo comma dell'art. 8. Ed è altrettanto

vero che nei casi di sospensione o estinzione della pena l'espiazione

manca, in tutto o in parte. Perciò - si potrebbe concludere - quella

ratio non avrebbe ragione di essere invocata per argomentare

l'irrazionalità della legge: anzi, taluno potrebbe al contrario

concludere ch'essa, mancando l'espiazione della pena, non solo

giustifica ma addirittura esige l'iterazione della condanna.

Senonché, si deve considerare che gli eventi da cui deriva la

mancata espiazione della pena dipendono da logiche e obbediscono a

interessi istituzionali obiettivi, tanto da poter essere posti in

essere, tutti, per iniziativa unilaterale delle autorità competenti.

La ratio che esprime la disciplina dell'art. 8, secondo e terzo

comma, deve pertanto essere ricostruita in modo tale da tener conto

dell'esistenza dei casi di estinzione e sospensione della pena. E in

tale ricostruzione complessiva l'elemento della previa espiazione

della pena appare recessivo, di fronte alla duplice esigenza di non

impedire la normale applicazione degli istituti che comportano la

sospensione o l'estinzione della pena e ugualmente di escludere la

moltiplicazione delle condanne.

In altri termini, per tener ferma come fondamentale l'esigenza di

non consentire la catena delle condanne, la Corte, non potendo negare

in generale l'applicabilità degli istituti della sospensione e

dell'estinzione della pena al reato previsto dall'art. 8, secondo

comma, deve invece negare l'assolutezza della previa espiazione della

pena, come elemento condizionante la ragione d'essere delle norme in

esame.

È rispetto alla ratio così ricostruita, alla luce

dell'operatività degli istituti generali della sospensione e

dell'estinzione della pena, che gli effetti prodotti dalle norme

impugnate appaiono, nelle ipotesi in esame, contraddittori.

5. - L'incostituzionalità della normativa impugnata, al di là dei

profili di irrazionalità interna al sistema legislativo ora

esaminati, risulta altresì dalla violazione degli artt. 2, 3, 19 e

21, primo comma, della Costituzione i quali, come riconosciuto dalla

giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 196 del 1987 e 467 del

1991), contengono un insieme di elementi normativi convergenti nella

configurazione unitaria di un principio di protezione dei cosiddetti

diritti della coscienza.

Tale protezione, tuttavia, non può ritenersi illimitata e

incondizionata. Spetta innanzitutto al legislatore stabilire il

punto di equilibrio tra la coscienza individuale e le facoltà

ch'essa reclama, da un lato, e i complessivi, inderogabili doveri di

solidarietà politica, economica e sociale che la Costituzione (art.

2) impone, dall'altro, affinché l'ordinato vivere comune sia

salvaguardato e i pesi conseguenti siano equamente ripartiti tra

tutti, senza privilegi.

Si può pensare, nell'ambito di tali valutazioni d'insieme, che un

atto compiuto per ragioni di coscienza riconosciute dal legislatore,

possa essere considerato illecito e incorrere in sanzione, tanto più

che, nella specie, in mancanza di essa, si finirebbe per rendere

facoltativi sia il servizio militare che i servizi alternativi a

esso, previsti dalla legge. Ma, una volta che all'elemento delle

determinazioni di coscienza si dia un rilievo, sia pure in un

contesto sanzionatorio, non si può non seguire la logica che ne

deriva.

Si potrà esigere l'espiazione di una pena - in mancanza di altre

più valide alternative - come corrispettivo della sottrazione a

doveri costituzionalmente imposti (nella specie, secondo l'art. 52

della Costituzione, la difesa della Patria nelle sue diverse

possibili modalità: sentenze nn. 53 del 1967, 164 del 1985 e 470 del

1989). Ma, una volta che all'elemento della coscienza si sia dato un

valore caratterizzante la disciplina positiva, non si può poi

disconoscerlo e predisporre misure di pressione rivolte a provocare

il mutamento delle convinzioni e dei comportamenti secondo coscienza.

Quando, secondo valutazioni rientranti nell'ambito della sua

discrezionalità, il legislatore ritenga che l'ordinato vivere

sociale non consenta di riconoscere ai singoli il diritto di

sottrarsi unilateralmente e incondizionatamente all'adempimento dei

doveri di solidarietà, il rilievo ch'esso comunque dia alle

determinazioni di coscienza, se è compatibile con la previsione di

una sanzione nella quale l'obiettore decida di incorrere, per

fedeltà e coerenza ai propri convincimenti, non è invece

ragionevolmente compatibile con la pressione morale che si dispiega

nel tempo, attraverso la comminazione reiterata di sanzioni per il

caso di perseveranza nel medesimo atteggiamento di coscienza.

Tra la previsione di una prima e unica sanzione e la ripetuta

comminazione di sanzioni corre infatti un'incolmabile distanza

qualitativa. Solo la prima è compatibile con il riconoscimento della

signori'a individuale sulla propria coscienza, la quale può non

essere disgiunta da un onere, previsto dall'ordinamento; la seconda,

invece, introducendo una pressione morale continuativa orientata a

ottenere o il mutamento dei contenuti della coscienza ovvero un

comportamento esteriore contrastante con essa, finisce per

disconoscere tale signori'a. Tale è la ragione che ha indotto questa

Corte, già nella sentenza n. 409 del 1989, a eliminare non la

previsione di una condanna ma la possibilità di quella che è stata

denominata la "spirale delle condanne", in materia di servizio

militare, quando siano coinvolte questioni di coscienza cui il

legislatore abbia dato rilievo. Ed è la stessa ragione che l'ha

indotta, nella sentenza n. 467 del 1991, a parlare con enfasi, ancora

per censurare le norme che lo rendevano possibile, di effetto

devastante sulla coscienza derivante dalla ripetuta e perdurante

minaccia di sanzione.

6. - L'eliminazione dell'incostituzionalità della normativa

impugnata comporta che se ne dichiari l'illegittimità nella parte in

cui non esclude la possibilità di comminazione, irrogazione ed

esecuzione di più di una condanna per il medesimo fatto di reato

previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972,

n. 772. Appartiene all'ambito delle determinazioni interpretative e,

eventualmente, delle scelte legislative stabilire come tale

esclusione, fin da ora imposta dal rispetto della Costituzione, possa

articolarsi a partire dalla disciplina positiva: se attraverso una

riconsiderazione della disciplina amministrativa della chiamata di

leva, oppure della disciplina penale sostanziale o processuale della

materia esaminata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e

terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non

esclude la possibilità di più di una condanna per il reato di chi,

al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge

suddetta, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio

militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1 della medesima

legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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