Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/02/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9legge 143/1949

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma

quarto, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa

professionale degli ingegneri ed architetti), promosso con ordinanza

emessa l'8 aprile 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel

procedimento civile vertente tra il Comune di Buttigliera Alta e

Cantone Corrado, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

Serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio promosso davanti alla Corte d'appello di Torino

dal Comune di Buttigliera Alta nei confronti dell'architetto Corrado

Cantone, l'appellato richiedeva gli interessi sulle somme liquidate

in primo grado a titolo di onorari per prestazioni professionali,

nella misura prevista dall'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143.

La Corte d'appello, ritenutane la rilevanza ai fini della

decisione, sollevava, su eccezione dell'appellante, questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143, recante

"Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed

architetti", "nella parte in cui stabilisce che sulle somme dovute

agli ingegneri, architetti e geometri per le loro prestazioni

professionali siano corrisposti interessi legali ragguagliati al

tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia".

2. - Non è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Torino denuncia l'illegittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143, recante

"Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed

architetti".

La disposizione, nella parte in cui stabilisce che sulle somme

dovute e non pagate - a titolo di compenso per le prestazioni

professionali degli ingegneri e degli architetti - dopo il

sessantesimo giorno dalla presentazione della specifica, decorrono

gli interessi ragguagliati al tasso di sconto fissato dalla Banca

d'Italia violerebbe, secondo la succinta motivazione dell'ordinanza

di rimessione, il generale princìpio di eguaglianza, per

l'ingiustificato trattamento di favore riservato ad ingegneri ed

architetti rispetto ad altre categorie di creditori.

2. - La questione è da ritenere non fondata se riferita al

trattamento di favore praticato agli ingegneri ed architetti rispetto

ad ogni altra categoria di creditori.

Questa Corte, con sentenza n. 1064 del 1988, ha dichiarato non

fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sotto

tale profilo, in riferimento allo stesso art. 3 - oltre che all'art.

35 Cost. -, della norma racchiusa in disposizione coeva a quella

denunciata e di identico tenore (art. 15 della legge 2 marzo 1949, n.

144, dettata in tema di interessi sui crediti per prestazioni

professionali dei geometri.

Ha premesso che nel confronto tra il credito di una categoria

professionale e la generalità dei crediti di somme di denaro - sui

quali la misura degli interessi moratori è fissata dagli artt. 1224

e 1284 codice civile nella misura del cinque per cento l'ordinamento

riconosce, sotto diversi profili, rilevanza alla natura o alla causa

del credito, sicché l'attribuzione di un trattamento privilegiato ad

un credito "professionale" potrebbe porsi in contrasto con il

princìpio di eguaglianza solo qualora non fosse razionalmente

giustificata da una reale differenza tra ipotesi difformemente

regolate.

E ha rilevato che, nella fattispecie, è evidente la reale

differenza delle situazioni che sono, rispettivamente, alla base dei

crediti relativi a compensi per prestazioni professionali e della

generalità dei crediti.

Stante la evidente analogia fra le due questioni sotto questo

primo profilo, le ragioni allora adottate valgono al fine di

risolvere nello stesso senso la questione ora posta in relazione al

detto primo profilo.

3. - La questione deve ritenersi parimenti non fondata se riferita

al trattamento di favore riservato ad ingegneri ed architetti

rispetto ad altre categorie professionali.

Con la sentenza n. 1064 del 1988, questa Corte ha dichiarato non

fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, sotto

questo secondo profilo di violazione del principio di eguaglianza,

della norma di cui al suindicato art. 15 della legge n. 144 del 1949.

Ha premesso che, per aversi utile comparazione ai fini del

giudizio sulla violazione del princìpio di eguaglianza, è

necessario che il tertium comparationis risponda a un princìpio o ad

una regola generale, rispetto ai quali la disciplina denunciata

rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio. Vale a dire,

nel caso concreto, che nell'ordinamento sia rinvenibile una

disciplina di carattere generale volta ad attribuire ai

professionisti diversi dai geometri un trattamento non privilegiato

in ordine ai crediti per danni da ritardato pagamento dei compensi

professionali, disciplina rispetto alla quale quella dettata per i

geometri costituisca un isolato, ingiustificato privilegio.

E ha rilevato che nel nostro ordinamento, mentre "non è sancito

un trattamento uniforme relativamente ai crediti in parola, in ogni

caso è addirittura previsto per più categorie di liberi

professionisti diverse dalla categoria dei geometri, relativamente ai

crediti stessi, un trattamento privilegiato analogo a quello fatto

alla detta categoria. Al riguardo può rilevarsi che, per gli

ingegneri ed architetti, la legge 2 marzo 1949, n. 143, dispone,

all'art. 9, ultimo comma, che, come per i compensi dei geometri,

"sulle somme dovute e non pagate decorrono" "gli interessi legali

ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca

d'Italia"; per gli avvocati e procuratori la tariffa in materia

stragiudiziale fissata con d.m. 22 giugno 1982 prevede, all'ultimo

capoverso, che "in caso di mancato integrale pagamento si applica,

oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione

monetaria come stabilito dalla legge n. 533 del 1973"; per i dottori

commercialisti, il d.P.R. 22 ottobre 1973, n. 936, all'art. 3, comma

terzo, aggiunto con d.P.R. 30 giugno 1987, n. 309, riconosce su

indennità e onorari del professionista "oltre agli interessi di mora

al tasso legale, la rivalutazione monetaria così come stabilito

dalla legge 11 agosto 1973, n. 533".

Stante l'analogia fra le due questioni sotto questo secondo

profilo, le ragioni allora adottate valgono al fine di decidere nello

stesso senso la questione ora posta anche in relazione al detto

secondo profilo.

La questione va pertanto dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 9, quarto

comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa

professionale degli ingegneri ed architetti), sollevata dalla Corte

d'appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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