Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1957

Altra decisione · depositata il 11/03/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle norme

contenute negli artt. dal 180 al 189 del T.U. delle leggi di p. s. 18

giugno 1931, n. 773, proposti con le seguenti ordinanze:

1. - Ordinanza 21 giugno 1956 del Pretore di Stigliano nel

procedimento penale a carico di Brodu Cosimo, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1956 ed iscritta al

n. 260 del Reg. ord. 1956;

2. - Ordinanza 10 settembre 1956 del Tribunale di Palermo nel

procedimento penale a carico di Ditta Ciro, Minio Giuseppe,

Spatoliatore Raffaele, Ciaramitaro Mariano, Di Maria Angelo, Terrasona

Santo, Macaluso Giuseppe, Provenzano Giovanni e Buscemi Giuseppe,

rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli avvocati Vezio

Crisafulli, Giuliano Vassalli, Ellenio Ambrogi, Achille Battaglia,

Agostino Puma, Vittorio Ambrosini, Francesco Berna e Filippo

Sanfilippo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286

del 10 novembre 1956 ed iscritta al n. 305 del Reg. ord. 1956;

3. - Ordinanza 8 ottobre 1956 del Tribunale di Rossano nel

procedimento penale a carico di Aliotta Enrico, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1956 ed

iscritta al n. 317 del Reg. ord. 1956;

4. - Ordinanza 20 settembre 1956 del Pretore di Palermo nel

procedimento penale a carico di Messina Armando, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed

iscritta al n. 319 del Reg. ord. 1956.

Udita nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1957 la relazione del

giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi gli avvocati Vittorio Ambrosini, Franco Berna, Ellenio

Ambrogi e Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto ;

Nel corso di quattro procedimenti penali, rispettivamente pendenti

davanti ai Tribunali di Palermo e Rossano e alle Preture di Palermo e

Stigliano, promossi a carico di persone assegnate al confino di

polizia, imputate di aver trasgredito alle disposizioni ad esse

impartite con l'ordinanza della Commissione di cui all'art. 166 del

T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di p.s., fu sollevata, da

parte dei difensori degli imputati, l'eccezione di illegittimità

costituzionale degli articoli dal 180 al 189 del citato T.U., sul

riflesso che queste norme contrastavano con l'art. 13 della

Costituzione. In conseguenza era chiesta la sospensione dei

procedimenti penali e la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale.

In accoglimento di queste istanze, il Tribunale e il Pretore di

Palermo, nonché il Tribunale di Rossano e il Pretore di Stigliano

hanno proposto a questa Corte, con altrettante ordinanze, la questione

di legittimità costituzionale delle norme sul confino di polizia

secondo l'ordinamento di cui al T.U. del 1931.

Le dette ordinanze sono state regolarmente notificate al Presidente

del Consiglio dei Ministri, comunicate ai Presidenti dei due rami del

Parlamento e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Nelle ordinanze si osserva che l'istituto del confino di polizia è

caratterizzato da tutta una serie di limitazioni alla libertà

personale dei cittadini disposte senza l'intervento dell'autorità

giudiziaria, come è invece prescritto dall'art. 13 della Costituzione;

che la Corte costituzionale, con la sua sentenza del 19 giugno 1956, n.

11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1956, n. 168, ha

dichiarato - in tema di ammonizione - l'illegittimità costituzionale

delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U.

delle leggi di p.s. ; che pertanto la questione circa la legittimità

delle disposizioni sul confino (che in molti punti rinviano alle norme

sull'ammonizione) non poteva considerarsi manifestamente infondata.

Dinanzi a questa Corte, solo nel giudizio promosso con la ordinanza

10 settembre 1956 del Tribunale di Palermo vi è stata costituzione

delle parti, con il patrocinio degli avvocati Ellenio Ambrogi, Vittorio

Ambrosini, Agostino Puma, Francesco Berna, Achille Battaglia, Vezio

Crisafulli, Filippo Sanfilippo e Giuliano Vassalli.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto in

nessuno dei giudizi.

La difesa delle parti costituite, con deduzioni presentate in

cancelleria il 7 e il 30 novembre 1956, richiamando i principi

enunciati da questa Corte nella ricordata sentenza del 19 giugno 1956,

ha chiesto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale degli

articoli dal 180 al 189 del T.U. delle leggi di p.s. del 1931, nonché,

eventualmente, di quelle altre disposizioni legislative la cui

illegittimità derivi come conseguenza dalla decisione da adottare.

Nell'udienza di discussione, del 13 febbraio 1957, ha poi oralmente

svolto le ragioni che riteneva confortassero tale richiesta, in

riferimento anche alla sopravvenuta legge 27 dicembre 1956, n. 1423. In

particolare, l'avvocato Giuliano Vassalli, dopo di essersi soffermato

sul carattere restrittivo della libertà personale del confino di

polizia, quale risulta dalle norme contenute nel T.U. delle leggi di

p.s., senza specifiche garanzie delle norme costituzionali, ha

sostenuto che la Corte, dichiarando incostituzionali quelle norme,

dovrebbe dichiarare incostituzionale anche la disposizione dell'art. 8

della citata legge 27 dicembre 1956, e ciò in virtù dell'art. 27

della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15

delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha

disposto che le cause promosse con le sopra indicate ordinanze e

chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :

Data la identità della controversia, i giudizi cui han dato luogo

le menzionate ordinanze devono essere riuniti e su di essi può

emettersi un'unica decisione.

Ai fini della delimitazione dell'oggetto della impugnazione, devesi

precisare che questa, come risulta dalle ordinanze dei Tribunali di

Palermo e di Rossano e delle Preture di Palermo e di Stigliano, si

riferisce agli articoli dal 180 al 189 del T.U. delle leggi di p.s.,

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ossia a tutto il capo V del

tit. VI, che contiene le disposizioni riguardanti il confino di

polizia.

Queste disposizioni, peraltro, nelle more del giudizio dinanzi a

questa Corte, sono state sostituite, nella denominazione e nel

contenuto, da quelle della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Ora, se

oggetto del giudizio di questa Corte è il sindacato di legittimità

costituzionale delle leggi (art. 134 della Costituzione), con

l'effetto che, quando la Corte dichiari la illegittimità

costituzionale di una norma di legge, la norma stessa cessi di avere

efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione

(art. 136 della Costituzione) e non possa essere più applicata (art.

30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), venute a cadere le

norme impugnate di illegittimità costituzionale per effetto di

successive disposizioni che quelle norme hanno sostituito - come è

avvenuto nel caso in esame -, cessa la stessa materia che dovrebbe

formare oggetto del giudizio della Corte. Pertanto la Corte non può

che limitarsi a dichiarare cessata la materia del proposto giudizio di

legittimità costituzionale.

Vero è che, nella discussione orale, i patroni delle parti

costituite dinanzi alla Corte, prendendo occasione da alcuni accenni a

talune norme della soppravvenuta legge 27 dicembre 1956, n. 1423, hanno

sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni

dell'art. 8, riguardanti la convalida o la cessazione degli effetti dei

provvedimenti di confino precedentemente adottati, e di queste

disposizioni hanno chiesto la eventuale dichiarazione di illegittimità

costituzionale in virtù del disposto dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87. Ma devesi osservare che tale richiesta esula dai limiti

dell'impugnativa, quali sopra si sono precisati, e non è affatto

conseguenziale alla attuale decisione di questa Corte, che deve solo

dichiarare cessata la materia del giudizio alla medesima proposto.

L'invocato art. 27, infatti, non altrimenti stabilisce che la Corte

costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a

questione di legittimità costituzionale, dichiara, nei limiti della

impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime, e

dichiara altresì quali sono le altre disposizioni legislative la cui

illegittimità derivi, come conseguenza, dalla decisione adottata.

Questa ulteriore pronuncia, quindi, ovviamente non può farsi se non

nel caso di accoglimento dell'istanza proposta e per effetto, appunto,

della dichiarazione di incostituzionalità delle norme denunciate.

Deve essere rilevato, infine, che la presente pronuncia, in quanto

la Corte giudica in via definitiva, deve essere adottata con sentenza

(art. 18, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non trovando

qui luogo la pronuncia con ordinanza, che potrebbe essere giustificata,

come in altri casi, dal rinvio al giudice che ha emesso l'ordinanza di

proposizione del giudizio di legittimità costituzionale, qualora

questo giudizio, dopo un nuovo esame della rilevanza della questione di

legittimità da parte del giudice stesso possa eventualmente

proseguire.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sopra i quattro procedimenti di cui

in epigrafe:

dichiara che, per effetto della sopravvenuta legge 27 dicembre

1956, n. 1423, è cessata la materia del giudizio di legittimità

costituzionale delle norme contenute negli articoli dal 180 al 189 del

T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, proposto con le sopra

indicate ordinanze dei Tribunali di Palermo e di Rossano e delle

Preture di Palermo e di Stigliano, in riferimento all'art. 13 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI.

ECLI:IT:COST:1957:43 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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