Corte costituzionale

Sentenza n. 429/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 114r.d.l. 1933/1938
  • art. 40r.d.l. 1933/1938

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 114 del

regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933 (Riforma delle leggi sul

lotto pubblico), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1989 dal

Pretore di Modena nei procedimenti penali riuniti a carico di

Scaramelli Luciano ed altri, iscritta al n. 136 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 1989 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Udito l'Avvocato dello Stato Emilio Zecca per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due procedimenti penali riuniti nei quali è

stato contestato agli imputati il reato previsto dall'art. 114 del

regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933 per aver organizzato, in

qualità di appartenenti e rappresentanti di associazioni sportive e

culturali non riconosciute (Associazione bocciofila modenese e

Associazione polisportiva Modena Est) giochi della tombola e lotterie

senza la prescritta autorizzazione, il Pretore di Modena ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione,

questione di legittimità degli artt. 114 e 40 del predetto regio

decreto legge "nella parte in cui puniscono l'attività di

organizzazione di tombole e lotterie senza autorizzazione da parte di

associazioni non riconosciute diverse dai partiti politici".

Rileva il giudice remittente, da un lato, che per la sussistenza

del reato de quo è sufficiente che l'agente abbia posto in essere,

senza la prescritta autorizzazione, operazioni di sorte semplice,

nelle quali cioè l'attribuzione di un premio è fatta dipendere

semplicemente dalla sorte; dall'altro, che ai sensi del censurato

art. 40, come modificato dall'art. 15 della legge 2 agosto 1982, n.

528, l'Intendenza di finanza può autorizzare lotterie e tombole solo

se promosse e dirette da enti morali con scopi assistenziali,

educativi e culturali, oppure da partiti politici rappresentati nelle

assemblee nazionali o regionali. Pertanto, l'interpretazione più

coerente è quella secondo cui non possono ottenere l'autorizzazione

allo svolgimento di tali giochi le associazioni che, come quelle in

questione, non sono né persone giuridiche né partiti politici.

Ciò premesso, ad avviso del giudice a quo, poiché la

Costituzione (artt. 2 e 18) ha inteso riconoscere e garantire

espressamente il diritto dei singoli di associarsi liberamente dando

vita alle formazioni sociali in cui si svolge la personalità umana,

e anzi tali organizzazioni non riconosciute appaiono oggi tra le più

importanti espressioni di crescita e partecipazione democratica degli

individui alla vita sociale, non sembra conforme ai principi di

eguaglianza sostanziale, né ragionevolmente giustificato, il

combinato disposto degli artt. 114 e 40 del regio decreto legge n.

1933 del 1938 nella parte in cui escludono che associazioni non

riconosciute diverse dai partiti politici possano ottenere

l'autorizzazione per svolgere lotterie e giochi della tombola.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per

l'infondatezza della questione.

Premesso che le due norme censurate contengono ciascuna una

disciplina autonoma di un ben distinto aspetto della materia, in

quanto l'art. 40 determina i casi e le condizioni in base ai quali

l'autorità amministrativa può autorizzare lo svolgimento di tombole

e lotterie, mentre l'art. 114 punisce le tombole e le lotterie non

autorizzate indipendentemente dal fatto che astrattamente possano

esserlo o meno, la questione sarebbe, ad avviso dell'Avvocatura,

inammissibile per irrilevanza poiché nella fattispecie trattasi di

tombole o lotterie che comunque non erano state autorizzate, per cui

gli imputati non possono che essere colpevoli del reato di cui

all'art. 114, del tutto indipendentemente dal fatto che potessero o

meno, in astratto, ottenere l'autorizzazione alla stregua dell'art.

40 e dalle idee che possano nutrirsi circa la legittimità

costituzionale di quest'ultima norma.

Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata. Poiché,

infatti, lo svolgimento di lotterie, tombole o altri giochi consimili

costituisce attività istituzionalmente vietata (art. 39 del regio

decreto legge n. 1933 del 1938), è del tutto normale che le

eccezioni a tale divieto siano ben circoscritte e limitate; e

l'inclusione, tra i soggetti che possono essere autorizzati a

svolgere tombole e lotterie, dei partiti politici "rappresentati

nelle assemblee nazionali o regionali" e non anche di tutte le

associazioni non riconosciute significa estendere la rosa dei

possibili organizzatori ad un numero limitato di soggetti

particolarmente qualificati dal punto di vista delle finalità che

perseguono, mentre l'estensione ad ogni associazione avrebbe invece

praticamente significato vanificare il divieto.

Infine, quanto alla denunciata violazione degli artt. 2 e 18

Cost., essa, ad avviso dell'Avvocatura, appare del tutto

incomprensibile in quanto l'impossibilità di organizzare tombole o

lotterie non appare in alcun modo di ostacolo allo sviluppo della

persona umana o alla libertà di associazione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Modena solleva, in riferimento agli artt. 2, 3

e 18 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 114 e

40 del regio decreto legge n. 1933 del 1938, nella parte in cui

escludono che associazioni non riconosciute diverse dai partiti

politici possano ottenere l'autorizzazione a svolgere lotterie e

giochi della tombola.

Questa Corte deve preliminarmente rilevare che la questione va, in

realtà, circoscritta, interpretando il dispositivo dell'ordinanza

alla luce della motivazione, al solo art. 40 del predetto regio

decreto legge, in quanto è appunto tale norma che determina i

soggetti ai quali l'autorizzazione allo svolgimento dei detti giochi

può essere rilasciata.

Il successivo art. 114, disciplinando invece un ben distinto

aspetto della materia, in quanto si limita a sanzionare l'esercizio

abusivo di tombole o lotterie del tutto indipendentemente dalla

circostanza che l'autorizzazione sia, in astratto, concedibile o

meno, non appare direttamente collegabile ad alcuna delle censure

prospettate dal giudice a quo.

2. - L'Avvocatura dello Stato, sottolineando tale distinzione,

eccepisce l'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione

proprio perché al giudice remittente è sottoposta semplicemente

un'ipotesi di esercizio non autorizzato del gioco della tombola, per

il quale, tra l'altro, l'autorizzazione non era stata neanche

formalmente richiesta; sostiene quindi che anche ove si dovesse

concludere che l'art. 40 in questione sia costituzionalmente

illegittimo, la conseguenza potrebbe semmai essere quella della

illegittimità del diniego di autorizzazione (ove fosse stata, in

ipotesi, richiesta), ma non certo quella della liceità penale dello

svolgimento non autorizzato delle tombole o lotterie.

L'eccezione è fondata.

Alla luce di quanto sopra esposto può ritenersi certo che la

definizione del giudizio in corso avanti il Pretore di Modena è del

tutto indipendente dalla soluzione della questione di legittimità

costituzionale della norma impugnata, la quale non può in quella

sede ricevere applicazione alcuna.

Il giudice penale è infatti chiamato a verificare soltanto la

sussistenza in concreto di un'ipotesi di esercizio abusivo del gioco

della tombola o della lotteria, e, in caso positivo, ad irrogare le

sanzioni previste dall'art. 114 del regio decreto legge n. 1933 del

1938 che, come si è prima ricordato, configura una ipotesi di reato

la cui realizzazione è del tutto indipendente dalla circostanza che

l'autorizzazione sia o no concedibile nel caso di specie; certamente,

quindi, non potrebbe ricavare la liceità penale dei fatti sottoposti

al suo giudizio (o qualsiasi altro effetto) da una dichiarazione di

illegittimità costituzionale dell'art. 40 che, accogliendo la

proposta questione, comprendesse le associazioni non riconosciute, in

genere, tra i soggetti cui l'autorizzazione può essere concessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 114 e 40 del regio decreto legge 19 ottobre 1938 n. 1933

(Riforma delle leggi sul lotto pubblico) sollevata, in riferimento

agli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione, dal Pretore di Modena con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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