Corte costituzionale

Sentenza n. 428/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/10/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, quarto

comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina

del reclutamento del personale docente della scuola materna,

elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici,

adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e

sistemazione del personale precario esistente), promosso con

ordinanza emessa il 4 maggio 1989 dal T.A.R. per la Puglia - Sezione

di Lecce - sul ricorso proposto da My Mariella contro il Ministero

della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 278 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di My Mariella nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 4 maggio 1989 il Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce, sul

ricorso proposto da Mariella My contro Ministero della Pubblica

Istruzione ed altro ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

dell'art. 41, quarto comma, della legge 20 maggio 1982 n. 270

(Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente

della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,

ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare

la formazione di precariato e sistemazione del personale precario

esistente) nella parte in cui non prevede l'immissione, nei ruoli del

personale non docente della scuola, degli esperti negli istituti

tecnici e professionali, privi di titolo di studio valido per il

conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento, già docenti di

materie non ricomprese in classi di concorso.

2. - Nel caso di specie, la ricorrente aveva impugnato il

provvedimento con il quale le era stata negata l'immissione in ruolo

proprio in ragione della ripetuta norma che, secondo

l'interpretazionedell'Amministrazione confortata dal Consiglio di

Stato, consente l'immissione solo per coloro che abbiano insegnato

una materia ricondotta in classi di concorso.

Il Collegio remittente ha ravvisato che la disposizione impugnata

si profilerebbe incostituzionale perché irrazionalmente contrastante

con gli artt. 3 e 97 della Costituzione: l'essere o meno una

disciplina ricompresa in classi di concorso non avrebbe, infatti,

rilevanza ontologica tale da incidere sulla qualità della

prestazione dell'insegnante e di conseguenza sulla idoneità dello

stesso ad essere immesso in ruolo.

Sicché sarebbe irragionevole la norma, che viola comunque il

principio di uguaglianza, in quanto i relativi benefici gioverebbero

a taluni gruppi di interessati, non già a tutti coloro che abbiano

svolto un'identica funzione (quella di esperto presso gli istituti

tecnici e professionali).

E ancora, la norma appare contraria anche al principio del buon

andamento dell'Amministrazione, di cui all'art. 97 della

Costituzione, giacché il precetto priva l'Amministrazione stessa

della possibilità di avvalersi dell'opera di elementi già

specificamente qualificati.

3. - Si è costituita la ricorrente, insistendo per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale secondo quanto

considerato dal giudice a quo. È intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri: l'Avvocatura generale dello Stato osserva

come la figura dell'esperto negli istituti di cui trattasi, per

talune altre materie - soprattutto quelle relative alle lavorazioni -

abbia mantenuto un carattere di atipicità che rende i relativi

esperti estranei ai benefici della richiamata disposizione. Scopo

della normativa è, infatti, l'eliminazione del precariato; la

discriminazione lamentata appare perciò non arbitraria, bensì

aderente a situazioni ben diversificate: adottata, quindi, secondo

razionali criteri anche di buona amministrazione. Considerato in diritto 1.1 - L'art. 41 della legge 20 maggio 1982, n. 270 reca misure

intese alla sistemazione degli esperti negli istituti tecnici e

professionali, con la conseguente eliminazione - fine precipuo della

norma - del relativo precariato. In particolare, il quarto comma -

oggetto dell'attuale censura - considera, per gli scopi in parola, la

posizione di coloro, privi di titolo di studio valido e che,

tuttavia, abbiano prestato la loro opera in uno degli insegnamenti

istituzionali, riconducibili cioè, sul piano positivo, a classi di

concorso.

1.2 - Il Collegio remittente si duole, peraltro, che la generale

disciplina non sia stata prevista anche nei confronti di quegli

esperti che la loro opera abbiano prestato in attività scolastica,

che si assume identica, ancorché non riconducibile alle menzionate

classi di concorso: sussisterebbe così, infatti, violazione

dell'art. 3 della Costituzione, nonché per l'impossibilità di

utilizzazione di personale qualificato, incidenza sui canoni di buon

andamento, previsti dal successivo art. 97.

2. - La questione non è fondata.

La Corte ha già avuto modo di considerare ed anche assai di

recente (cfr. ord. n. 337 del 1990) che la legge 20 maggio 1982, n.

270 non attua una generalizzata ed indiscriminata immissione in ruolo

dei docenti precari, ma detta, invece, per la loro sistemazione, una

disciplina differenziata. Precipuo riguardo si è avuto, in un

contesto di avveduta eliminazione del precariato, di dar sistemazione

a coloro i quali, per tali intenti volti a conseguire il divieto di

persistenza del precariato nell'area delle materie istituzionali, non

avrebbero più potuto continuare in tale status, fuoriuscendo così,

in conseguenza, dall'ordinamento scolastico.

Ben diversa si prospetta la posizione di coloro chiamati come in

fattispecie (esercitazioni pratiche di trucco) ad attività

esercitativa meramente contingente, originata cioè da valenze

pratico-operative opportune sì, ma tuttavia non tali da aver assunto

una connotazione continuativa nel tessuto delle discipline

scolastiche e nella relativa provvista afferente a classi di

concorso.

Dunque, si tratta di situazioni razionalmente diversificate e

fuori, in ogni caso, dalle finalità della legge, non potendosi

escludere, per quanto rilevato, una continuazione nel tempo dei

relativi compiti.

In definitiva, pertanto, non ravvisandosi incidenza sugli

invocati parametri va dichiarata non fondata la questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 41, quarto comma, della legge 20 maggio 1982 n. 270

(Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente

della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,

ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare

la formazione di precariato e sistemazione del personale precario

esistente), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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