Corte costituzionale

Sentenza n. 427/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/12/1997 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo

comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento

di fine rapporto e norme in materia pensionistica), e dell'art. 25

della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei

lavoratori marittimi), promosso con ordinanza emessa il 1 agosto 1996

dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Vaccina

Lorenzo e l'INPS, iscritta al n. 1184 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Vaccina Lorenzo e dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 1997 il giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Vaccina Lorenzo e Antonio

Todaro per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 1 agosto 1996 (r.o. n. 1184 del 1996) - emessa

nel corso di una causa civile promossa da Vaccina Lorenzo nei

confronti dell'INPS - il pretore di Genova ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,

della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di

fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 25 della

legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei

lavoratori marittimi), nella parte in cui non consentono che la

pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni

effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora

l'assicurato - pur con tale esclusione - abbia maturato i requisiti

per la pensione di vecchiaia e tale calcolo porti ad un risultato

più favorevole per l'interessato stesso.

2. - Premette, in fatto, l'ordinanza che il ricorrente, cessato

dall'attività lavorativa in data 30 aprile 1987, ha presentato al

compimento dei 60 anni di età (e cioè in data 4 marzo 1991) domanda

di pensione, vantando, nell'assicurazione obbligatoria, "un numero di

contributi che, sommati a quelli effettivi maturati nella previdenza

marinara, superano abbondantemente il minimo previsto per il

conseguimento del diritto al pensionamento di vecchiaia".

Tuttavia, l'applicazione del prolungamento di cui all'art. 25 della

legge n. 413 del 1984 viene ad incidere in modo significativo sul

calcolo della retribuzione media rivalutata relativa agli ultimi

cinque anni di contribuzione, determinando una diminuzione

dell'importo mensile del trattamento di pensione che il ricorrente

avrebbe diritto di percepire se non fosse stato applicato il citato

prolungamento.

Tanto premesso, il pretore, sulla scorta delle precedenti pronunzie

di questa Corte, reputa "irrazionali e privi di giustificazione" gli

effetti che, nel caso in esame, derivano dalla disciplina contenuta

nell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, in combinato

disposto con l'art. 25 della legge n. 413 del 1984: lamenta in

particolare che l'applicazione del prolungamento contributivo,

previsto da quest'ultima disposizione come trattamento di favore per

i lavoratori marittimi iscritti alla soppressa Cassa nazionale per la

previdenza marinara, comporti, per l'assicurato, già in possesso del

requisito dell'anzianità minima contributiva richiesta per la

pensione di vecchiaia, un depauperamento del trattamento

pensionistico, che, oltre a collidere con il "principio di

razionalità", incide anche, in contrasto con l'art. 36 della

Costituzione, sulla proporzionalità tra il trattamento pensionistico

e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio

attivo, violando, nel contempo, il principio di adeguatezza di cui

all'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

3. - Il Vaccina Lorenzo, nel costituirsi in giudizio, evidenzia

l'irrazionalità di una normativa che fa discendere da un beneficio -

il prolungamento contributivo - la conseguenza di un danno per chi,

già in possesso del requisito dell'anzianità minima per la pensione

di vecchiaia, debba subire il prolungamento stesso con una pensione

più bassa.

4. - Si è costituito in giudizio anche l'INPS, eccependo,

preliminarmente, il difetto di rilevanza della questione per la

ricorrenza, nel caso di specie, dell'ipotesi disciplinata dal quinto

comma dell'art. 25 della legge n. 413 del 1984, il quale prevede la

neutralizzazione dei prolungamenti, "ai soli fini della

determinazione della retribuzione pensionabile", quando l'assicurato

raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

Nel merito l'Istituto previdenziale sostiene che la norma in parola

risponde a criteri di adeguatezza e ragionevolezza, attesa la

corrispettività tra il vantaggio attribuito all'assicurato

(anticipazione del pensionamento) e la sua partecipazione al costo.

Rilevato, altresì, che "la riduzione della media retributiva

corrisponde sempre ad un sicuro vantaggio" per l'interessato,

l'Istituto osserva, infine, che alla predetta disciplina si adegua il

censurato art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,

che, pertanto, "non interferisce su di essa e non può assumere

rilievo agli effetti della prospettata denunzia di illegittimità".

5. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica il Vaccina ha depositato

una memoria illustrativa, nella quale, ribadito che l'applicazione

dell'art. 25, primo comma, della legge n. 413 del 1984, ha

determinato una notevole decurtazione della pensione, richiama le

varie sentenze con le quali la Corte ha enunciato, quale criterio

applicativo dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982,

quello del conseguimento del requisito dell'età pensionabile con la

contribuzione più favorevole. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Genova ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,

della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di

fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 25 della

legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei

lavoratori marittimi).

Il giudice rimettente denuncia le predette disposizioni per

contrasto con gli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della

Costituzione, nella parte in cui non consentono che la pensione di

vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il

prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato -

nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti per la

pensione di vecchiaia e tale calcolo porti ad un risultato per il

medesimo più favorevole.

2. - Va anzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità

proposta dall'INPS, il quale sostiene il difetto di rilevanza della

questione, ricorrendo, nella specie, l'ipotesi di cui all'art. 25,

quinto comma, della menzionata legge n. 413 del 1984, il quale

prevede la neutralizzazione dei c.d. prolungamenti quando

l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

L'eccezione va disattesa, fondandosi su una premessa di fatto che

non trova riscontro nell'ordinanza di rimessione. Questa, invero,

motivando proprio in punto di rilevanza, evidenzia soltanto che i

contributi maturati nell'assicurazione obbligatoria superano

"abbondantemente il minimo previsto", ma non afferma in alcun modo

che l'interessato abbia raggiunto il massimo stabilito per legge.

3. - Nel merito la questione è da reputare fondata: a tal fine è

sufficiente richiamare le varie precedenti pronunzie con le quali la

Corte ha già avuto occasione di constatare ripetutamente i

paradossali effetti ai quali può condurre l'art. 3, ottavo comma,

della legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi in cui la prosecuzione

della contribuzione previdenziale, successiva a quella obbligatoria

già versata in misura tale da radicare di per sé il diritto a

pensione, determini, nonostante il maggiore apporto contributivo, una

riduzione del trattamento pensionistico e, in definitiva, un

peggioramento di esso rispetto a quello che l'assicurato avrebbe

goduto ove non fosse stata accreditata l'ulteriore contribuzione.

A considerazioni non diverse rispetto alle fattispecie già

scrutinate (per cui v. sentenze n. 388 del 1995, n. 264 del 1994, n.

428 del 1992, n. 307 del 1989 e n. 822 del 1988) si presta l'ipotesi

qui in esame, nella quale il depauperamento della pensione si pone

come effetto congiunto del predetto art. 3, ottavo comma, della legge

n. 297 del 1982 - ai sensi del quale la retribuzione annua

pensionabile è costituita dalla quinta parte della somma delle

retribuzioni risultante dalle ultime duecentosessanta settimane di

contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione - e della

norma di favore contenuta nell'art. 25 della legge 26 luglio 1984, n.

413. In base al primo comma di quest'ultima disposizione, infatti,

nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alle gestioni

della soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara, i singoli

periodi di effettiva navigazione mercantile, svolti anteriormente al

1 gennaio 1980 e coperti da contribuzione alle predette gestioni,

vengono prolungati in successione temporale - ai fini della

concessione delle prestazioni pensionistiche a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria - di un ulteriore periodo

ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la

durata dei periodi stessi. Precisa, inoltre, il quarto comma della

medesima disposizione che la retribuzione pensionabile relativa ad

ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita

sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.

Si tratta, come è evidente, di una situazione riconducibile alla

stessa ratio decidendi delle menzionate pronunzie, avendo riguardo,

segnatamente, ai termini del tutto generali nei quali detta ratio

risulta da ultimo precisata: e cioè nel senso che, nella fase

successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo,

l'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la natura: obbligatoria,

volontaria o figurativa) è destinata unicamente ad incrementare il

livello di pensione già consolidatosi, senza mai poter produrre

l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione

potenzialmente maturata in itinere; effetto questo da reputare

irragionevole, oltre che contrastante con la compiuta attuazione

della tutela previdenziale garantita dall'art. 38 della Costituzione

(v., in particolare, sentenza n. 388 del 1995).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,

della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di

fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 25, primo

e quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento

pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui non

consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo

dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato

art. 25, qualora l'assicurato - nonostante siffatta esclusione -

abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo

porti ad un risultato per il medesimo più favorevole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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