Corte costituzionale

Sentenza n. 427/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1993 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.l. 857/1976

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 23

dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con

modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con

ordinanza emessa il 29 ottobre 1992 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Guareschi Giuditta e Parducci Mario

ed altri, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. R.A.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la s.p.a. R.A.S. e l'Avvocato dello

Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento civile instaurato da Giuditta

Guareschi contro Mario Parducci e la s.p.a. Riunione Adriatica di

Sicurtà (RAS) per ottenere il risarcimento dei danni subiti in

conseguenza di un incidente automobilistico, il Tribunale di Milano,

con ordinanza del 29 ottobre 1992, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio

1977, n. 39, "nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle

imprese assicuratrici della sanzione comminata dal nono comma del

medesimo art. 3 nel caso di sinistro che abbia causato lesioni

personali guarite oltre i quaranta giorni e/o produttive di postumi

permanenti".

Premesso che la compagnia assicuratrice non ha comunicato alcuna

offerta di indennizzo all'attrice e che per le circostanze del caso

tale comportamento deve ritenersi doloso o, quanto meno, gravemente

colposo, il giudice remittente si duole di non poter irrogare la

sanzione pecuniaria prevista dall'art. 3, nono comma, del d.l. n. 857

del 1976, il quale "configura un'ipotesi di illecito del tutto

autonoma rispetto alla violazione degli obblighi imposti

all'assicuratore dai precedenti commi e dagli artt. 8 e 13 del d.P.R.

16 gennaio 1981, n. 45". Sarebbe perciò erroneo ritenere necessario

anche in questa ipotesi l'espletamento da parte del danneggiato delle

formalità di cui al primo comma, e in particolare l'invio

all'assicuratore della richiesta di risarcimento. Tuttavia, nel caso

di specie, pur ricorrendo i presupposti indicati nel nono comma

dell'art. 3 (tenuto conto della sent. n. 4468 del 1991 della Corte di

cassazione, che ha affermato l'applicabilità della norma anche

nell'ipotesi di mancata offerta da parte dell'assicuratore), la

sanzione non è applicabile, l'ambito normativo dell'art. 3, e quindi

anche del nono comma, essendo limitato ai sinistri che abbiano

cagionato solo danni alle cose o lesioni personali, non aventi

carattere permanente, guarite entro quaranta giorni.

Il limite di applicabilità della sanzione è dal Tribunale

ritenuto lesivo del principio di eguaglianza, non sembrandogli

giustificata la disparità di trattamento di ipotesi analoghe e, a

maggior ragione, di ipotesi di sinistro che abbia causato lesioni

personali con postumi permanenti o comunque gravi, "che

richiederebbero una più pronta attivazione delle compagnie

assicuratrici nella liquidazione del danno".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la RAS

s.p.a. chiedendo una dichiarazione di inammissibilità o, in

subordine, di infondatezza della questione.

L'inammissibilità è eccepita per quattro motivi: a) difetto di

motivazione sulla rilevanza; b) carenza di rilevanza attuale perché

la sentenza "non definitiva" pronunziata dal tribunale in realtà ha

già definito il giudizio, avendo deciso sull' an e sul quantum del

richiesto risarcimento e non potendo la sanzione di cui alla norma

impugnata essere applicata separatamente con un provvedimento

autonomo; c) irrilevanza ed errata individuazione della norma

sospettata di incostituzionalità, sia perché, contrariamente

all'opinione del giudice a quo, essa forma con i commi precedenti

dell'art. 3 un sistema unitario incentrato sul presupposto, nella

specie mancante, degli adempimenti formali previsti nel primo comma

da parte del danneggiato, sia perché la prospettata dichiarazione di

incostituzionalità non potrebbe mai qualificare retroattivamente

come illecito, e tanto meno consentirne una valutazione di

imputabilità a dolo o colpa grave, un comportamento omissivo

(mancata offerta al danneggiato di una somma a titolo di

risarcimento) che all'epoca in cui fu tenuto era conforme a legge; d)

per essere la questione formulata in termini di richiesta di una

pronunzia additiva in materia sanzionatoria, contro la regola che

vieta le pronunce additive in malam partem per qualunque forma di

responsabilità per fatto illecito.

Nel merito la parte costituita ritiene la questione infondata

perché la scelta di prevedere il meccanismo dell'obbligo di offerta

del risarcimento e delle relative sanzioni solo per le ipotesi di

sinistri con danni alle cose e/o lesioni personali lievi e di

carattere non permanente, è espressione di ragionevole

discrezionalità legislativa. L'argomento a fortiori addotto

nell'ordinanza di rimessione non è pertinente, in quanto la sanzione

di cui si discute non è correlata alla gravità delle conseguenze

del sinistro, ma esclusivamente alla violazione dell'obbligo

dell'assicuratore di comunicare una congrua offerta di risarcimento

al danneggiato. Tale obbligo, diretto ad accelerare i tempi del

risarcimento, si giustifica nelle ipotesi previste dalla legge, nelle

quali si tratta di danni di facile accertamento, mentre nei casi di

sinistro mortale o di lesioni personali gravi, la quantificazione del

danno richiede accertamenti peritali lunghi e complessi e sovente,

soprattutto in relazione al c.d. danno biologico, valutazioni

equitative del giudice, che l'assicuratore non è in grado di

anticipare.

Del resto, aggiunge la compagnia assicuratrice in una memoria

integrativa, per la categoria di sinistri esclusa dalla previsione

dell'art. 3 del d.l. n. 857 del 1976, l'interesse del danneggiato

alla prontezza del risarcimento può essere agevolmente soddisfatto,

su domanda dell'avente diritto, mediante l'assegnazione di una

provvisionale ai sensi dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n.

990.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata infondata con un argomento analogo a quello dedotto

nel merito dalla parte privata. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art.

3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977,

n. 39, "nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle imprese

assicuratrici della sanzione comminata dal nono comma del medesimo

art. 3 nel caso di sinistro che abbia causato lesioni personali

guarite oltre i quaranta giorni e/o produttive di postumi

permanenti".

2. - La questione è inammissibile.

L'interpretazione della norma impugnata, da cui prende le mosse il

giudice remittente, non può essere condivisa. Premesso che "il nono

comma dell'art. 3 cit. configura una ipotesi di illecito

amministrativo del tutto autonoma rispetto a quella riconducibile

alla violazione degli obblighi imposti all'assicurazione dai commi

precedenti dello stesso art. 3 e dagli artt. 8 e 13 del d.P.R. 16

gennaio 1981, n. 45", egli ritiene che la sanzione pecuniaria ivi

prevista sia svincolata dal presupposto della richiesta di

risarcimento da parte del danneggiato, di cui al primo comma, pur

trattandosi di un "caso" che si specifica nell'ambito dell'ipotesi di

sinistro con soli danni alle cose o che abbia causato lesioni

personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta

giorni.

Ma se il campo di applicazione della sanzione viene individuato

nei termini dell'ipotesi prevista nei primi due commi, non si può

non riconoscere che il nono comma forma un sistema unitario con i

commi precedenti. Esso è destinato a garantire l'effettività

dell'obbligo di offerta congrua derivante dalla richiesta del

danneggiato, sanzionandone l'inadempimento quando, per dolo o colpa

dell'assicuratore, attinga un grado di notevole sproporzione tra la

somma offerta e quella liquidata dal giudice. L'ordinanza di

rimessione non spiega quale sarebbe il diverso fatto costitutivo

dell'obbligo sanzionato dalla norma impugnata. Esso non può certo

essere ravvisato nella "possibilità, per l'assicuratore, di prendere

contezza del sinistro e dell'entità delle conseguenze dannose in

tempi ragionevoli relativamente alle circostanze": tale possibilità

è un criterio di valutazione della diligenza dell'obbligato, in

relazione al requisito del dolo o della colpa grave, non la fonte

dell'obbligo.

Che l'obbligo di offerta non possa collegarsi se non alla

richiesta di risarcimento, oltre che dalle connessioni sistematiche

interne all'art. 3 del d.l. n. 857 del 1976, si argomenta anche dai

principi generali. Poiché l'assicuratore è debitore del

risarcimento direttamente verso il danneggiato (art. 18 della legge

24 dicembre 1969, n. 990), la richiesta di risarcimento è una figura

particolare della richiesta del creditore ai sensi dell'art. 1219

cod. civ., alla quale la disciplina speciale in esame ricollega

l'effetto di costituire in mora l'assicuratore che non provveda a

liquidare il danno in una somma congrua alla sua entità, offrendola

al danneggiato entro un certo termine.

Pertanto la questione è inammissibile perché irrilevante ai fini

della decisione del giudizio a quo, non avendo la danneggiata posto

in essere, mediante la richiesta di risarcimento, il presupposto

indefettibile dell'ipotizzato obbligo della società assicuratrice di

offrire una somma risarcitoria congrua anche nel caso di sinistro che

abbia causato lesioni personali con postumi permanenti o comunque

guarite in un periodo superiore a quaranta giorni.

3. - Restano assorbite le altre eccezioni di inammissibilità

opposte dalla s.p.a. Riunione Adriatica di Sicurtà.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, nono comma, del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica

della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), convertito nella legge 26 febbraio 1977, n.

39, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:427 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari