Corte costituzionale

Sentenza n. 426/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/10/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 69r.d.l. 680/1938

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo

comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali),

convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, promosso con l'ordinanza

emessa il 17 gennaio 1990 dal Tribunale di Bologna nel procedimento

civile vertente tra Silvia Filippini e l'INADEL, iscritta al n. 251

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Filippini Silvia;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 17 gennaio 1990 il Tribunale di Bologna

nel procedimento civile vertente tra Silvia Filippini e INADEL (Reg.

ord. n. 251 del 1990) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680

(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati

degli Enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41,

nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi

corrispondenti alla durata legale dei corsi per allievi delle scuole

universitarie dirette a fini speciali, il cui diploma sia stato

richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

In punto di fatto alla signora Filippini, che aveva conseguito il

diploma di assistente sociale presso l'Università di Parma ed era

stata assunta in ruolo alle dipendenze del Comune di Bologna con le

mansioni corrispondenti al titolo di studio, era stato negato il

relativo riconoscimento.

L'ordinanza osserva che secondo le disposizioni dell'art. 69,

primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 sull'ordinamento della

C.P.D.E.L., cui fa riferimento l'art. 12 della legge 8 marzo 1968 n.

152, agli impiegati iscritti alla Cassa, "muniti di laurea o di

titolo equipollente" è concessa la facoltà di chiedere il riscatto

degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi

corsi universitari o equiparati, purché la laurea o il titolo siano

prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la

carriera. Pertanto, la norma non consente, allo stato, di includere

la durata dei corsi in questione, giacché il relativo diploma non

corrisponde alla laurea o a un titolo equipollente riconosciuto dalle

leggi speciali sull'istruzione superiore.

Sicché essa contrasterebbe palesemente con gli artt. 3 e 97 della

Costituzione.

Si è costituita l'interessata, rappresentata e difesa dall'avv.

Franco Agostini, insistendo per l'accoglimento nei termini

dell'ordinanza medesima. Considerato in diritto

1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in

materia previdenziale per il personale degli Enti locali) stabilisce

la facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario

valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.

Alla presente fattispecie risulta perciò applicabile l'art. 69

del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali) il quale

circoscrive, peraltro, il riscatto ai soli anni di studio per il

conseguimento della laurea prescritta per la carriera intrapresa.

1.2. - Il Collegio remittente dubita della legittimità

costituzionale della descritta normativa, ravvisandola - ex artt. 3 e

97 Cost. - irrazionalmente discriminante nei riguardi di chi abbia

conseguito presso scuole dirette a fini speciali universitari il

titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente

sociale e abbia così avuto conseguente accesso alle corrispondenti

mansioni.

2. - La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente posto in

rilievo che la legislazione in tema di riscatti è tendenziale a

concedere alla preparazione professionale acquisita, quando

riconosciuta indispensabile per i fini della qualifica ricoperta,

ogni migliore considerazione (cfr. sentenza n. 163 del 1989).

Orbene, ai sensi del d.P.R. 13 gennaio 1987 n. 14 il titolo

necessario abilitante, nell'area del pubblico impiego, per l'accesso

alle mansioni di assistente sociale è costituito unicamente dal

corrispondente diploma rilasciato dalle Università.

Talché la norma impugnata, presentandosi indubbiamente

irrazionale, è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non

soddisfa gli enunciati principi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma,

r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per

le pensioni agli impiegati degli Enti locali) convertito nella legge

9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di

riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi

per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della

professione di assistente sociale e rilasciato dalle scuole dirette a

fini speciali universitarie, quando il detto titolo sia stato

utilizzato per l'accesso, nel pubblico impiego, alle corrispondenti

mansioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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