Corte costituzionale

Sentenza n. 425/1993

Altra decisione · depositata il 03/12/1993 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il

20 maggio 1993, depositato in Cancelleria il 3 giugno 1993, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare 11 marzo

1993, n. D/349 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste,

contenente: "Disposizioni applicative della normativa comunitaria

concernente il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni

seminativi", ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Udito l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, per violazione degli artt. 117 e 118 della

Costituzione (in relazione agli artt. 71, lett. b), e 77, lett. b),

del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), nonché dell'art. 14, secondo e

terzo comma, della Costituzione, chiedendo l'annullamento della

circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 11 marzo

1993, n. D/349, contenente disposizioni applicative della normativa

comunitaria a favore dei coltivatori di alcuni seminativi.

La ricorrente osserva che con il regolamento del Consiglio CEE n.

1765/92 è mutato il regime di aiuti ai coltivatori di cereali, semi

oleosi e piante proteiche, e il principio del sostegno ai redditi è

subentrato a quello del sostegno alla produzione. L'azienda agricola,

per ottenere quanto previsto dal regolamento, deve presentare

all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

una domanda dove sono riportati i dati necessari per l'applicazione,

in sede di liquidazione, dei criteri previsti dalla normativa

comunitaria.

La circolare dispone che tale domanda sia trasmessa all'AIMA in

duplice copia: l'Ente, quindi, inoltrerà una copia alla regione

presso cui l'azienda agricola richiedente ha sede "al fine del

successivo espletamento dei controlli", che consistono in

sopralluoghi aziendali programmati dall'amministrazione centrale. In

tal modo, si conferiscono alla regione - argomenta la ricorrente -

funzioni di controllo che non le competono. L'art. 71 del d.P.R. n.

616 del 1977 riserva infatti allo Stato le funzioni amministrative

concernenti gli interventi di interesse nazionale per la regolazione

del mercato agricolo; l'art. 77 dello stesso decreto delega alle

regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti

l'attuazione degli interventi di regolazione del mercato, con

eccezione, però, di quelli che sono riservati all'AIMA. La legge 14

agosto 1982, n. 610 (Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli

interventi nel mercato agricolo - AIMA), stabilisce infine, all'art.

3, lett. e), che l'AIMA curi l'erogazione delle provvidenze

finanziarie, avvalendosi della collaborazione delle regioni con le

quali essa può stipulare convenzioni.

Da tale disciplina - conclude la Regione Umbria - emerge con

chiarezza come lo Stato si sia riservato, ai sensi dell'art. 117

della Costituzione, le funzioni amministrative di regolazione dei

mercati agricoli e la delega di quelle concernenti l'attuazione degli

interventi, eccettuate le funzioni riservate all'AIMA, mentre la cura

delle erogazioni finanziarie, tra le quali vanno ricomprese quelle in

esame, è compito dell'AIMA.

L'attribuzione delle competenze di controllo alle regioni,

disposta con mera circolare, viola dunque il riparto delineato dagli

artt. 117 e 118 della Costituzione e concretizzato dal d.P.R. n. 616

del 1977.

Vi sarebbe altresì, secondo la ricorrente, la violazione

dell'art. 14, secondo e terzo comma, della Costituzione, poiché la

circolare impone alla Regione il compimento di atti che ricadono

sotto la riserva di legge ivi espressamente prevista.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per il rigetto del ricorso.

In una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza,

l'Avvocatura generale riconosce la competenza dell'AIMA in materia di

controlli, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, lett. e) della

legge n. 610 del 1982 e dall'art. 77, lett. b) del d.P.R. n. 616 del

1977. Il sospetto avanzato dalla Regione Umbria - che la circolare

impugnata abbia attribuito alle regioni funzioni di controllo e

poteri di sopralluogo - sarebbe però privo di fondamento. Il

riferimento, contenuto nella circolare, alla trasmissione della

domanda all'assessorato regionale competente al fine del successivo

espletamento dei controlli aziendali, ha soltanto il valore di una

"norma di chiusura", che consente all'AIMA di stipulare, se del caso,

una convenzione con le regioni e che fa salvo, in via del tutto

ipotetica, un autonomo potere di controllo previsto dalla normativa

regionale.

La circolare, nel titolo II, lett. b), richiama d'altronde il

sistema integrato di controllo previsto dai regolamenti comunitari,

che presuppone l'utilizzo di metodologie accentrate in seno all'AIMA:

il sistema di controllo prescelto è dunque diverso da quello che

potrebbero esercitare le regioni mediante semplici sopralluoghi

aziendali.

Ulteriore conferma del fatto che gli adempimenti siano curati

dall'AIMA si trae dal modello di verbale di controllo (allegato III

alla circolare) dove la denominazione dell'organismo di controllo è

lasciata in bianco. Il che non sarebbe avvenuto se la circolare

avesse inteso affidarlo alle regioni.

Osserva infine l'Avvocatura che la circolare non prevede neppure

ipotesi di "avvalimento di uffici regionali" per l'espletamento di

tale attività, di modo che il ricorso andrebbe rigettato nella parte

in cui chiede l'annullamento della circolare impugnata.

3. - Ha presentato memoria anche la Regione Umbria, richiamando

quanto già esposto nel ricorso e precisando che il decreto-legge 4

agosto 1993, n. 272, che riordina le competenze regionali e statali

in materia agricola e forestale, non abroga gli articoli 71, lett.

b), e 77, lett. b), del d.P.R. n. 616 del 1977, sì che il quadro

normativo sul riparto delle funzioni tra Stato e Regioni sarebbe

identico, su questo punto, a quello vigente al momento della

proposizione del ricorso. Considerato in diritto

1. - La Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, ritenendo che la circolare del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste 11 marzo 1993, n. D/349, contenente

disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria sul

sostegno a favore dei coltivatori di alcuni seminativi, alteri il

riparto di attribuzioni tra lo Stato e le Regioni, conferendo

arbitrariamente alla Regione poteri di controllo in materia riservata

allo Stato, e in particolare all'AIMA, in violazione degli articoli

117 e 118 della Costituzione, e degli articoli 71 e 77 del d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616. Essa lamenta altresì la illegittimità per

violazione della riserva di legge introdotta dall'art. 14, secondo e

terzo comma, della Costituzione.

2. - Il ricorso va respinto, secondo quanto verrà ora precisato.

Il conflitto trae origine da quel passaggio della circolare in

base al quale la domanda presentata dal produttore per ottenere gli

aiuti comunitari viene trasmessa in copia dall'AIMA al competente

assessorato regionale dell'agricoltura, al fine del successivo

espletamento dei controlli aziendali.

Ora, non è immaginabile che con mera circolare possa essere

modificato il riparto di attribuzioni fra lo Stato e le Regioni, come

delineato dagli articoli 71 e 77 del citato d.P.R. 616 del 1977, e

l'ambito delle competenze dell'AIMA, quale risulta dalla legge 14

agosto 1982, n. 610, e in particolare dall'art. 3, lett. e), che

affida all'Azienda di Stato il compito di provvedere all'erogazione

degli aiuti e delle compensazioni finanziarie disposte dai

regolamenti comunitari. Proprio il citato art. 3 della legge n. 610

del 1982 prevede che per tale attività l'AIMA possa avvalersi della

collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite

convenzioni. E in vista di siffatta eventualità, la circolare ha

disposto l'invio della copia della domanda ai competenti assessorati

regionali: in funzione, dunque, di doverosa informazione, e non certo

al fine di attribuire loro nuovi compiti, oltretutto indeterminati.

Così correttamente interpretata, la circolare si sottrae alle

censure mosse dalla Regione Umbria, il cui ricorso va dunque

respinto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, dettare, con circolare,

prescrizioni sull'applicazione della normativa comunitaria

concernente il sostegno a favore dei coltivatori di taluni

seminativi, e, in particolare, disporre che copia della domanda

presentata dal produttore all'Azienda di Stato per gli interventi nel

mercato agricolo (AIMA) sia trasmessa al competente assessorato

regionale, a fini di informazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:425 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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