Corte costituzionale

Sentenza n. 421/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/12/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati

annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e

l'Italia, l'11 febbraio 1929), promosso con ordinanza emessa il 13

marzo 1992 dalla Corte d'appello di Torino nei procedimenti civili

riuniti vertenti tra Giuseppe Quercia ed Olimpia Barberio, iscritta

al n. 700 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 novembre 1993 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente

del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione in

sede civile del matrimonio contratto da Giuseppe Quercia ed Olimpia

Barberio secondo le norme del diritto canonico e trascritto nei

registri dello stato civile, la Corte d'appello di Torino, con

ordinanza emessa il 13 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento

all'art. 7, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale della riserva di giurisdizione a favore

dei tribunali ecclesiastici in materia di nullità del matrimonio

concordatario, stabilita dall'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n.

810, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 34, quarto comma, del

Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e lo Stato

italiano.

La Corte di Torino premette che l'azione di nullità, in ordine

alla quale il Tribunale con la sentenza appellata aveva affermato il

proprio difetto di giurisdizione, era stata proposta dal marito ai

sensi dell'art. 122, secondo comma, del codice civile, sull'assunto

di avere contratto il matrimonio in stato di errore essenziale su

qualità personali dell'altro coniuge; precisa inoltre che il

giudizio era stato riunito a quello di delibazione della sentenza,

pronunciata tra le stesse parti dal Tribunale ecclesiastico regionale

piemontese, di nullità del matrimonio per errore dell'uomo circa una

qualità essenziale della donna.

Il giudice a quo, nel valutare se la riserva di giurisdizione a

favore dei tribunali ecclesiastici per le cause concernenti la

nullità del matrimonio concordatario trovi applicazione anche senza

la esplicita previsione di tale principio nell'art. 8 dell'Accordo

che apporta modificazioni al Concordato (firmato il 18 febbraio 1984

e ratificato in forza della legge 25 marzo 1985, n. 121), ritiene di

non condividere le motivazioni con le quali il giudice di primo grado

aveva affermato la conservazione della riserva, desumendola dai dati

testuali offerti dall'art. 8, nonostante l'abrogazione delle

disposizioni del Concordato non riprodotte nell'Accordo (art. 13). La

Corte d'appello osserva tuttavia che la conservazione, ritenuta

plausibile, della regola contenuta nel Concordato deriverebbe

dall'essere il principio della riserva di giurisdizione effetto di

una scelta dello Stato costituzionalmente garantita.

Il giudice rimettente prospetta il contrasto della norma

denunciata con l'art. 7, primo comma, della Costituzione, in quanto

consentire che il matrimonio concordatario sia dichiarato nullo

soltanto dai tribunali ecclesiastici vulnerebbe la sovranità dello

Stato. Motiva inoltre la rilevanza della questione affermando che il

riconoscimento della legittimità costituzionale della riserva di

giurisdizione matrimoniale a favore dei tribunali ecclesiastici, con

esclusione di quella concorrente dei giudici della Repubblica,

porterebbe a confermare la sentenza impugnata.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia

dichiarata inammissibile o infondata.

L'Avvocatura rileva anzitutto che, come aveva ritenuto il giudice

di primo grado, l'art. 8 del nuovo Accordo determina gli effetti

nell'ordinamento italiano delle sentenze del tribunale ecclesiastico,

considerato come "il giudice competente", ed i limiti in cui il

giudice dello Stato è chiamato a verificare le condizioni,

tassativamente indicate, alle quali l'efficacia di quelle pronunce è

subordinata; e ciò secondo una delimitazione delle rispettive sfere

di giurisdizione nell'ambito di un sistema non di concorrenza, ma di

alternatività e di complementarità.

Per l'Avvocatura nessun argomento in senso contrario potrebbe

trarsi dall'art. 13 dell'Accordo, per il quale "le disposizioni del

Concordato non riprodotte nel presente testo sono abrogate", sia

perché per "disposizioni" non si possono intendere singole

proposizioni letterali, ma i diversi istituti costituenti materie del

Concordato, che in ipotesi siano stati esclusi dal nuovo Accordo, sia

perché nella sentenza di questa Corte n. 18 del 1982 la riserva di

giurisdizione era stata fondata non su meri argomenti letterali, ma

sul sistema dei rapporti tra i due ordinamenti, precisandosi che la

riserva di giurisdizione ecclesiastica nelle cause di nullità dei

matrimoni canonici trascritti agli effetti civili è funzionalmente

connessa e logico corollario della disciplina del negozio

matrimoniale canonico.

L'Avvocatura ritiene peraltro che la questione, sollevata nei

confronti della legge n. 810 del 1929, sia irrilevante per aberratio,

in quanto il riparto di giurisdizione in materia matrimoniale è in

realtà regolato dalla legge n. 121 del 1985. La questione sarebbe

inoltre inammissibile sotto altro profilo, perché formulata in modo

perplesso. Nel merito la riserva di giurisdizione sarebbe, comunque,

coerente con l'art. 7 della Costituzione, rappresentandone

un'articolata e logica applicazione.

3. - Nell'imminenza dell'udienza del 2 novembre 1993 l'Avvocatura

ha depositato una memoria, ribadendo che l'Accordo del 1984 ha

disciplinato in modo organico il matrimonio concordatario ed ha

stabilito gli effetti nell'ordinamento italiano delle sentenze di

nullità matrimoniale emesse dal tribunale ecclesiastico, che viene

considerato "il giudice competente", fissando i poteri del giudice

italiano in sede di delibazione. È stata così operata una precisa

delimitazione delle rispettive sfere di giurisdizione, ciascuna delle

quali è individuata in modo rigoroso ed inequivocabile nell'ambito

di un sistema non di concorrenza ma di complementarità.

Nella memoria si ricorda una recente sentenza della Corte di

cassazione (n. 1824 del 1993) orientata in senso contrario al

mantenimento della riserva di giurisdizione matrimoniale

ecclesiastica, sul rilievo che nella nuova disciplina concordataria

non si rinviene più una disposizione che ne sancisca espressamente

il carattere esclusivo. Si tratta, ad avviso dell'Avvocatura, di una

lettura riduttiva, frutto di una tecnica di esegesi del testo tutta

giocata sulla extrapolazione più che di una coerente interpretazione

logica e sistematica. Indicati gli argomenti testuali che orientano

in senso contrario, l'Avvocatura ribadisce che nella sentenza della

Corte costituzionale n. 18 del 1982 è contenuta, in tema di riserva

di giurisdizione, una affermazione generale legata al riconoscimento,

da parte dello Stato, di effetti al

matrimonio come disciplinato, anche nella sua sostanza, dal diritto

canonico. Osserva inoltre che lasciare il giudizio sulla nullità dei

matrimoni canonici trascritti nell'ambito della sola giurisdizione

ecclesiastica appare conforme allo spirito del nuovo Accordo che, nel

rendere effettiva la collaborazione tra Stato e Chiesa in relazione

al matrimonio che gli sposi hanno inteso contrarre secondo le norme

del diritto canonico con effetti civili, esige il rispetto della

reciproca indipendenza dei due ordinamenti.

Dai lavori preparatori e dalle discussioni parlamentari

l'Avvocatura trae ulteriore argomento interpretativo, per affermare

che la concorrenza di giurisdizioni opera su un piano di integrazione

a livelli diversi: da una parte la giurisdizione ecclesiastica,

coerente alla disciplina del negozio; dall'altra la delibazione

statale, a garanzia dei principi fondamentali dell'ordinamento

costituzionale. Il testo del nuovo Accordo non suffraga, ad avviso

dell'Avvocatura, l'ipotesi che sull'accertamento della nullità del

matrimonio concordatario ci sia concorrenza alternativa della

giurisdizione ecclesiastica e della giurisdizione dello Stato; ma

riconosce la giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale,

ispirata a principi già verificati dalla Corte costituzionale, ed

attribuisce maggiori poteri al giudice civile nell'ambito del

procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica.

L'Avvocatura rileva infine che la questione prospettata dal

giudice a quo è stata già da tempo risolta negativamente dalla

Corte costituzionale; né vi sarebbe ragione di riproporla, perché

la premessa su cui si fonda è contraddetta dalla reale portata

dell'Accordo del 1984, che conferma la giurisdizione ecclesiastica,

nei limiti e con il più garantistico meccanismo di raccordo ivi

previsto con l'ordinamento processuale italiano. Questo significato

dell'Accordo, aggiunge conclusivamente l'Avvocatura, è coerente con

i principi generali della Costituzione ed in particolare con l'art.

7. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Torino, dubitando della legittimità

costituzionale della riserva di giurisdizione ai tribunali

ecclesiastici in ordine alla nullità del matrimonio concordatario,

la cui fonte normativa il giudice rimettente individua nell'art. 1

della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui dà esecuzione

all'art. 34, quarto comma, del Concordato tra l'Italia e la Santa

Sede dell'11 febbraio 1929, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale di questa disposizione in riferimento all'art. 7,

primo comma, della Costituzione.

2. - L'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri intervenuto nel giudizio dinanzi a questa

Corte, dopo avere affermato che la riserva di giurisdizione

ecclesiastica permane in base all'interpretazione sistematica

dell'art. 8 dell'Accordo di revisione del Concordato e concluso nel

merito per la infondatezza della questione, ha proposto due eccezioni

di inammissibilità in quanto:

a) la questione di legittimità costituzionale sarebbe

formulata in modo perplesso ed ondivago, sì da non consentirne la

identificazione;

b) il giudice rimettente avrebbe denunciato la legge n. 810 del

1929 in relazione all'art. 34 del Concordato, anziché la legge n.

121 del 1985 in relazione all'art. 8 dell'Accordo del 1984 che

apporta modificazioni al Concordato, disposizioni queste ultime che

disciplinano ora la materia ed in base alle quali la riserva, ad

avviso dell'Avvocatura, permane.

3. - Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di

inammissibilità, seguendo l'ordine logico loro proprio.

La prima eccezione, pregiudiziale rispetto ad ogni altra perché

attinente alla stessa individuabilità dell'oggetto del giudizio, non

è fondata.

La Corte d'appello di Torino, esaminando la disciplina

concordataria della giurisdizione ecclesiastica in materia

matrimoniale, espone l'interpretazione dell'art. 8 dell'Accordo in

forza della quale il giudice di primo grado aveva escluso la propria

giurisdizione e, mostrando di non condividerla, si fa carico di una

diversa lettura ermeneutica che trae argomento da altri indirizzi

giurisprudenziali e dottrinali, sulla cui base ritiene plausibile che

la esclusività della giurisdizione ecclesiastica discenda ancora

dall'art. 34, quarto comma, del Concordato lateranense, attesa la

speciale garanzia costituzionale assicurata alle norme concordatarie.

In questa sede non sono censurabili l'itinerario logico seguito

dal giudice rimettente, né lo sviluppo argomentativo con il quale lo

stesso è pervenuto a sollevare la questione di legittimità

costituzionale, quando sia possibile individuare la questione stessa

(sentenze n. 55 del 1993 e n. 147 del 1985). Nella specie il tema di

decisione che il giudice rimet

tente sottopone all'esame della Corte risulta nell'ordinanza di

rinvio conclusivamente determinato con la richiesta che si verifichi

se la riserva di giurisdizione in materia matrimoniale, espressa

dall'art. 1 della legge n. 810 del 1929 in relazione all'art. 34 del

Concordato, permanendo ad avviso del giudice rimettente quelle

disposizioni, sia in contrasto con l'art. 7, primo comma, della

Costituzione.

4. - L'altra eccezione di inammissibilità riguarda l'indicazione

della norma sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale e

prospetta l'irrilevanza della questione in quanto, ad avviso

dell'Avvocatura, la Corte d'appello di Torino avrebbe dovuto fare

applicazione, per escludere la propria giurisdizione, della legge n.

121 del 1985 che ora regola la materia, mentre la questione è stata

sollevata nei confronti della legge n. 810 del 1929.

La valutazione della eccezione proposta dall'Avvocatura implica e

presuppone, perché ne sia accertata la fondatezza, di esaminare a

questo fine la disciplina dettata in materia dall'Accordo che apporta

modificazioni al Concordato lateranense. Difatti l'art. 13, primo

comma, dell'Accordo, secondo una lettura non frammentata di esso, nel

collocare la nuova disciplina in raccordo alla precedente e nel

contesto dei Patti richiamati dall'art. 7, secondo comma, della

Costituzione, fa in primo luogo riferimento alle disposizioni di

modificazione, che sono idonee a disciplinare ciascun istituto

concordatario regolando interamente la relativa materia.

Residualmente la seconda parte dello stesso art. 13, primo comma,

abroga le altre disposizioni non riprodotte.

Occorre quindi anzitutto considerare l'art. 8 dell'Accordo ed il

punto 4 del contestuale e complementare Protocollo addizionale, che

regolano la materia matrimoniale nei connessi aspetti sostanziale e

processuale.

Le nuove disposizioni rispecchiano il permanere di un sistema nel

quale gli effetti civili sono riconosciuti, mediante la trascrizione,

ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico e da

quell'ordinamento disciplinati nel loro momento genetico. Si è

dunque in presenza di un matrimonio religioso, cui i cittadini

possono accedere con una piena libertà di scelta e con le

conseguenze che ne derivano (sentenza n. 175 del 1973); rimane quindi

ferma la base del sistema matrimoniale concordatario.

Questa Corte, sul fondamento di considerazioni di principio non

ancorate a meri riferimenti testuali, ha individuato gli elementi

essenziali del sistema concordatario basato sul riconoscimento del

matrimonio canonico, ed ha fissato nella sua giurisprudenza principi

ai quali si è conformata la disciplina dell'Accordo.

La Corte stessa ha, difatti, già ritenuto che il matrimonio

religioso, validamente celebrato secondo la disciplina canonica, è

assunto quale presupposto cui vengono collegati, con la trascrizione,

gli effetti civili (sentenze n. 169 del 1971 e n. 176 del 1973).

L'atto rimane regolato dal diritto canonico, senza che sia operata

dall'ordinamento italiano una recezione di quella disciplina

(sentenza n. 169 del 1971), con quanto ne segue in ordine alla

giurisdizione. La Corte ha inoltre affermato che "se il negozio cui

si attribuiscono effetti civili, nasce nell'ordinamento canonico e da

questo è regolato nei suoi requisiti di validità, è logico

corollario che le controversie sulla sua validità siano riservate

alla cognizione degli organi giurisdizionali dello stesso

ordinamento, conseguendo poi le relative pronunce dichiarative della

nullità la efficacia civile attraverso lo speciale procedimento di

delibazione" (sentenza n. 18 del 1982, nonché n. 176 del 1973).

Nell'Accordo del 1984 permane il riconoscimento degli effetti

civili, mediante la trascrizione, ai matrimoni che, per libera scelta

delle parti, sono stati contratti secondo le norme del diritto

canonico e che rimangono regolati, quanto al momento genetico, da

tale diritto. Ne deriva che su quell'atto, posto in essere

nell'ordinamento canonico e costituente presupposto degli effetti

civili, è riconosciuta la competenza del giudice ecclesiastico.

Coerentemente con il principio di laicità dello Stato (sentenza

n. 203 del 1989), in presenza di un matrimonio che ha avuto origine

nell'ordinamento canonico e che resta disciplinato da quel diritto il

giudice civile non esprime la propria giurisdizione sull'atto di

matrimonio, caratterizzato da una disciplina conformata nella sua

sostanza all'elemento religioso, in ordine al quale opera la

competenza del giudice ecclesiastico. Il giudice dello Stato esprime

la propria giurisdizione sull'efficacia civile delle sentenze

ecclesiastiche di nullità del matrimonio, attraverso lo speciale

procedimento di delibazione regolato dalle stesse norme dell'Accordo

in modo ben più penetrante che nella disciplina originaria del

Concordato. Permane inoltre pienamente, secondo i principi già

fissati dalla Corte, la giurisdizione dello Stato sugli effetti

civili.

La ricognizione della nuova fonte consente di affermare che le

modificazioni del Concordato espresse dall'Accordo del 1984

disciplinano l'intera materia e impediscono, quindi, di fare ricorso

a testi normativi precedenti. L'eccezione di inammissibilità

proposta dall'Avvocatura dello Stato è pertanto fondata e la

questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte

d'appello di Torino deve essere dichiarata, come si è precisato,

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nella parte in cui

dà esecuzione all'art. 34, quarto comma, del Concordato fra la Santa

Sede e lo Stato italiano dell'11 febbraio 1929, sollevata, in

riferimento all'art. 7, primo comma, della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:421 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari