Corte costituzionale

Sentenza n. 421/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/11/1991 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo,

della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali) promosso con

ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal Pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Tamagno Carlo e INADEL ed altra,

iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Tamagno Carlo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso dal dott. Carlo

Tamagno contro l'INADEL in merito alla liquidazione dell'indennità

premio servizio, il Pretore di Genova, con ordinanza del 6 marzo

1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

della legge 8 marzo 1968, n. 152, "nella parte in cui non prevede che

la retribuzione degli ultimi dodici mesi sia proporzionalmente

aumentata sulla base degli anni di servizio, qualora superiori siano

i compensi erogati mensilmente nel corso del rapporto per effetto

della prestazione di un maggior orario di lavoro rispetto all'ultimo

anno riguardato dalla norma predetta".

Il dott. Tamagno, medico dipendente della USL n. 10 di Genova, ha

prestato servizio dal 1° luglio 1980 al 31 maggio 1984 a tempo pieno

e poi, fino al 31 dicembre 1987, con orario ridotto a dieci ore

settimanali. In applicazione della norma impugnata, l'INADEL ha

liquidato l'indennità premio di servizio calcolandola sulla base

della retribuzione ridotta, corrisposta negli ultimi dodici mesi di

servizio, senza tenere conto della maggiore retribuzione percepita in

precedenza.

Ad avviso del giudice remittente, questo trattamento contrasta con

l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo del principio di eguaglianza,

soprattutto se confrontato con l'ipotesi inversa in cui l'iscritto

all'INADEL abbia sempre prestato servizio ad orario ridotto tranne

negli ultimi dodici mesi, sia sotto il profilo del principio di

ragionevolezza e di equità, atteso che per il periodo di servizio a

tempo pieno viene corrisposta un'indennità non proporzionale ai

contributi versati.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il

ricorrente, il quale svolge una serie di argomentazioni riferite a

parametri costituzionali non richiamati nell'ordinanza di rimessione,

e comunque aderisce alle conclusioni del giudice a quo in riferimento

all'art. 3 Cost.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Inammissibile, perché tende a una sentenza invasiva della

discrezionalità del legislatore in ordine alla scelta del criterio

di proporzionamento dell'indennità a dimensioni diverse dell'orario

di lavoro in periodi anteriori all'ultimo anno di servizio;

infondata, perché la denunciata disparità di trattamento non è

direttamente collegata all'applicazione della disposizione, ma a

situazioni personali dell'interessato, onde trattasi di disparità di

fatto non rilevante ai fini del principio di eguaglianza. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Genova ritiene contrastante con l'art. 3 Cost.

l'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte

in cui, qualora nel corso del rapporto il dipendente sia passato da

un servizio a tempo pieno a un servizio a tempo parziale o viceversa,

non prevede un proporzionamento del calcolo dell'indennità premio di

servizio alle diverse dimensioni temporali della prestazione di

lavoro nei periodi corrispondenti alle dette variazioni.

2. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente

l'inammissibilità della questione sul riflesso che essa tende a una

pronunzia della Corte invasiva della discrezionalità del

legislatore, essendo possibili più soluzioni tecniche ove l'attuale

sistema di calcolo, invariabilmente basato sulla retribuzione

percepita nell'ultimo anno di servizio, debba essere sostituito con

un sistema che proporzioni l'indennità ai mutamenti di durata

dell'orario di lavoro intervenuti in fasi successive del rapporto e

alla correlativa diversa entità della retribuzione contributiva.

Ora è vero che alla soluzione prospettata dal giudice remittente,

la quale opera sulla base di calcolo, è alternativa un'altra

soluzione che effettua il proporzionamento operando, invece, sul

coefficiente dell'anzianità, ma la questione proposta non implica

necessariamente la scelta tra le due soluzioni possibili, in guisa da

sconfinare nel campo delle decisioni riservate al legislatore, ben

potendo un eventuale accoglimento dell'impugnativa essere limitato

alla mera declaratoria di illegittimità della norma denunciata in

quanto esclude il proporzionamento.

In tale eventualità sarebbe poi compito del giudice di merito

stabilire se la disciplina in questione sia o no integrabile mediante

estensione o adattamento di un modello normativo già presente

nell'ordinamento vigente, quale, ad esempio, quello reperibile

nell'art. 5, undicesimo comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726,

convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in tema di

determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione nel caso di

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di

lavoro a tempo parziale e viceversa.

3. - La questione è fondata.

La norma impugnata viola il principio di eguaglianza perché

tratta in modo uguale situazioni disuguali, quali la situazione di

chi, avendo prestato servizio a orario pieno per un certo periodo ed

essendo poi passato a una prestazione a orario ridotto, si trovi in

quest'ultima condizione al momento della cessazione del rapporto, e

la situazione inversa di chi al momento della cessazione dal servizio

sia prestatore di lavoro a tempo pieno, avendo in un periodo

anteriore all'ultimo anno prestato lavoro a tempo parziale. Ad

entrambi l'indennità è liquidata sulla base della retribuzione

percepita negli ultimi dodici mesi, così che il primo riceve una

somma calcolata sulla retribuzione corrispondente all'orario ridotto

anche per gli anni di servizio prestato ad orario pieno, mentre il

secondo lucra un'indennità calcolata sulla retribuzione piena anche

per gli anni di servizio prestato a orario ridotto.

4. - Indipendentemente dal confronto svolto nel numero precedente,

l'art. 3 Cost. appare violato anche sotto il profilo del principio di

razionalità, che implica l'esigenza di conformità dell'ordinamento

a valori di giustizia e di equità. Invero, nella prima delle

situazioni sopra distinte, nella quale versa l'odierno ricorrente,

l'indennità di fine rapporto viene liquidata sulla base della

retribuzione ridotta anche per gli anni pregressi di servizio a tempo

pieno, senza tenere conto che per questi anni è stata versata - in

parte a carico dell'ente datore di lavoro, in parte a carico del

dipendente - una contribuzione commisurata all'intera retribuzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,

della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia

previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui

non prevede, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a

tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, il

proporzionamento dell'ammontare dell'indennità premio di servizio ai

periodi pregressi di servizio a tempo pieno o, rispettivamente, ai

periodi di servizio a tempo parziale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:421 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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