Corte costituzionale

Sentenza n. 421/1988

Altra decisione · depositata il 07/04/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia

notificati il 14 aprile 1983, il 24 ottobre 1984 e il 23 gennaio

1987, depositati in Cancelleria il 26 aprile 1983, il 7 novembre 1984

e il 2 febbraio 1987 ed iscritti al n. 14 del registro ricorsi 1983,

nn. 47 e 48 del registro ricorsi 1984 e n. 4 del registro ricorsi

1987, per conflitti di attribuzione sorti a seguito delle lettere 5

febbraio 1983, n. 241368/PUR, 25 agosto 1984, nn. 241645 e 241738 FCH

e 27 novembre 1986, n. 260907 CAS della Procura Generale della Corte

dei conti, con le quali si è attribuito il potere di esercitare una

azione di risarcimento danni nei confronti di appartenenti

all'Amministrazione regionale.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia

Giulia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato in data 14 aprile 1983 (confl. n. 14/1983)

il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia,

rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Pacia, ha proposto conflitto

di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei

ministri, "in relazione alla lettera 5 febbraio 1983 n. 241368/PUR",

con la quale la Procura generale della Corte dei conti - assume la

Regione - si è attribuito il potere di esercitare un'azione di

risarcimento danni nei confronti di appartenenti all'Amministrazione

regionale, suppostamente responsabili di culpa in vigilando "per il

danno che si presume arrecato alle pubbliche finanze ed all'economia

nazionale in conseguenza della mancata esecuzione" di un'opera

pubblica da parte del Comune di Rigolato.

Con altri tre ricorsi notificati in data 24 ottobre 1984 (confl.

nn. 47 e 48 del 1984) e 23 gennaio 1987 (confl. n. 4 del 1987) è

stato proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e

difesa dallo stesso avv. Pacia, conflitto di analogo contenuto, in

relazione alle lettere 25 agosto 1984 n. 241645 FCH, 25 agosto 1984

n. 241738 FCH e 27 novembre 1986 n. 260907/CAS, con le quali la

Procura generale della Corte dei conti si è attribuito identico

potere per la mancata esecuzione di un'opera pubblica, ammessa a

contributo regionale, nei Comuni rispettivamente di Treppo Grande, di

Sauris e di Verzegnis.

Secondo i ricorsi, le indagini istruttorie disposte dalla Procura

generale della Corte dei conti e preordinate alla eventuale

instaurazione di un giudizio di responsabilità amministrativa nei

confronti di "appartenenti all'Amministrazione regionale",

lederebbero, nel voler perseguire un danno arrecato alla Regione, la

sfera di competenza e di autonomia propria di questa, contrastando:

con l'art. 1 dello Statuto speciale (l.c. 31 gennaio 1963 n. 1)

che, nel conferire alla Regione la personalità, non ha inteso di

certo privarla della piena capacità d'agire per la tutela dei propri

diritti ed interessi;

con l'art. 46 del medesimo Statuto, che riserva alla Giunta

regionale di "deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce

e transazioni";

con l'art. 5 della Costituzione che "riconosce e promuove le

autonomie locali";

con l'art. 24 della Costituzione, che riconosce ad ogni persona

fisica e giuridica il potere esclusivo di agire in giudizio per la

tutela dei propri diritti ed interessi;

La Regione, assume la ricorrente, è centro di imputazione e di

riferimento, non meno che di gestione, di una molteplicità

d'interessi e adotta per la loro cura, pertanto, le più svariate

determinazioni, in piena libertà di apprezzamento e con valutazioni

soggette esclusivamente al controllo di legittimità del competente

Organo a ciò demandato.

Si precisa, in punto, che la facoltà d'iniziativa della Procura

generale della Corte dei conti, prevista da una norma regolamentare

(art. 43 r.d. 13 agosto 1933 n. 1038), attiene esclusivamente ai

danni cagionati allo Stato.

Nei ricorsi si rileva di non ignorare che la Corte costituzionale

(sentenze n. 68 del 1971 e n. 211 del 1972) ha affermato princìpi,

ai quali non si conformano le tesi sopra esposte. Si confida tuttavia

in un riesame sia alla luce di successive sentenze (n. 112 del 1973 e

n. 102 del 1977), sia nella considerazione che il potere esclusivo di

agire per il risarcimento dei danni non può essere riconosciuto ad

un Organo unico (Procura generale della Corte dei conti), per conto e

nell'interesse dello Stato e di tutti gli altri Enti pubblici, in cui

la Repubblica si riparte.

Il titolare del potere di azione non può non essere differenziato

per ciascun soggetto giuridico giacché un unico Organo chiamato a

far valere le varie pretese, quali che ne siano i soggetti titolari,

dovrebbe necessariamente operare una scelta - per agire

nell'interesse dell'uno e contro l'interesse dell'altro - tutte le

volte che si determinino contrasti d'interessi.

Né vale invocare la legge 19 maggio 1976 n. 335 che, all'art. 31,

stabilisce la competenza della Corte dei conti, per i giudizi di

responsabilità a carico degli amministratori e dei dipendenti delle

Regioni (ordinarie) ed all'art. 32 sancisce l'obbligo della denunzia

al Procuratore generale dei fatti che diano luogo a responsabilità,

lasciando supporre che a questi, soltanto, spetti di promuovere tali

giudizi.

Detta legge (ordinaria) non può aver reso costituzionalmente

legittima la iniziativa processuale del Procuratore generale,

giacché le violazioni più sopra denunciate ineriscono a precetti e

principi di livello costituzionale.

In ordine ai mentovati ricorsi (fatta eccezione per confl. n.

14/83) si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che deduce

l'infondatezza degli assunti, osservando che identiche questioni sono

già state risolte negativamente dalla Corte costituzionale proprio

nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Quanto alle sentenze n. 112 del 1973 e n. 102 del 1977, nessuna

relazione - ad avviso dell'Avvocatura - può sussistere tra i

principi ivi affermati e quelli delle precedenti sentenze nn. 68 del

1971 e 211 del 1972; la seconda anzi, lungi dal collidere con quanto

affermato in precedenza, richiama espressamente in motivazione la

sentenza n. 211 del 1972.

Neppure gli ulteriori assunti della ricorrente circa l'unicità

dell'Organo inquirente a fronte di interessi diversificati valgono a

superare i principi affermati dalla Corte costituzionale, giacché

l'indipendenza sancita per i giudici della Corte dei conti in forza

dell'art. 108 Cost. assicura la loro neutralità nella valutazione

degli interessi stessi, se e quando si presentino in contrasto. Del

resto, come già rilevato dalla Corte costituzionale, il potere di

iniziativa del Procuratore generale non esclude quello della Regione

di partecipare al giudizio.

Si chiede perciò che i ricorsi siano respinti. Considerato in diritto

1. - I quattro ricorsi concernono un'identica questione. I

relativi giudizi vanno riuniti, pertanto, per formare oggetto di

unica sentenza.

2. - Gli atti impugnati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia

determinanti conflitto sono costituiti dalle formali richieste ad

essa Regione inoltrate dalla Procura generale presso la Corte dei

conti, al fine d'ottenere elementi, ravvisati necessari, in ordine

alla esecuzione di lavori pubblici da cui potrebbe esser derivato

danno alle pubbliche finanze ivi compresa quella regionale.

Le richieste risultano assunte ex art. 74 del r.d. 12 luglio 1934,

n. 1214, là dove è previsto che il Pubblico Ministero (presso la

Corte dei conti) nelle istruttorie di sua competenza può richiedere

atti e documenti in possesso di autorità amministrative e

giudiziarie e può disporre, altresì, accertamenti diretti.

Tale potere è contestato dalla Regione in quanto lesivo delle

norme del proprio Statuto in tema di autonomia (art. 1) e di riserva

di competenze (art. 46); correlatamente, dei disposti degli artt. 5 e

24 Cost.

3.1. - La questione non è fondata.

Come ricorda la stessa ricorrente, essa è stata già risolta in

termini negativi, proprio per la Regione Friuli-Venezia Giulia, con

le sentenze di questa Corte n. 68 del 1971 e n. 211 del 1972. È

stato ivi chiarito precipuamente - premessi i contenuti dell'art.

103, comma secondo, Cost. - che quel che viene in considerazione, ai

fini risarcitori che interessano, non attiene al rapporto (esterno)

tra Amministrazione regionale e suoi dipendenti con terzi

danneggiati, nell'ambito del quale la Regione esplica compiutamente

il suo potere d'azione anche in giudizio, bensì alla verifica della

condotta del dipendente - eventualmente pregiudizievole -

nell'esplicazione del rapporto (interno) di servizio.

È in tale seconda ipotesi soltanto che sussiste la generale

competenza dell'Organo della Corte dei conti abilitato alle

istruttorie e al promovimento della conseguente azione: il

Procuratore generale, cioè, rappresentante presso la Corte dei conti

il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 1 del testo unico 12 luglio

1934, n. 1214 delle leggi sull'ordinamento della Corte stessa.

Poteri questi esplicitati nel sovraricordato art. 74 del testo

unico, nonché nel r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 con la procedura per

i giudizi innanzi alla Corte dei conti (art. 43), avente anch'esso

forza di legge e non contenuti meramente regolamentari, come

erroneamente ravvisa la difesa regionale (sentenze n. 41 del 1973 e

n. 74 del 1978).

3.2. - La Corte non ha motivo per discostarsi da quanto già

affermato. Né a formarne un diverso convincimento soccorrono le

proprie sentenze n. 112 del 1973 e 102 del 1977, indicate dalla

Regione: la prima deduce che la regolamentazione applicabile per i

dipendenti regionali (nella specie, Sicilia) è proprio quella della

"giurisdizione speciale" della Corte dei conti; la seconda enuncia

versarsi in fattispecie assolutamente diversa.

Neppure induce a riesame il disposto recente, pure offerto dalla

difesa (art. 12 del d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469, recante norme

integrative dello Statuto): è ivi stabilito che nessuna azione può

essere promossa nell'interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia se

non per specifica determinazione della Giunta. La disposizione è di

attuazione dell'art. 46 dello Statuto, di una norma, cioè, che la

Corte ha già ravvisato non incisa.

Conclusivamente pertanto, va riconosciuto che mediante gli atti

impugnati il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti ha agito

nell'interesse obiettivo della legge (il che elimina ogni supposto

contrasto d'interessi nella sua azione) e per i fini istituzionali

che gli sono propri.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara che spetta alla Procura generale presso

la Corte dei conti promuovere l'azione di responsabilità, a tali

fini esercitando i relativi poteri istruttori, nei confronti dei

funzionari e dei dipendenti della Regione Friuli-Venezia Giulia, per

illeciti di danno connessi all'esercizio delle loro attribuzioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:421 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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