Corte costituzionale

Sentenza n. 420/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,

della legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti

la previdenza e l'assistenza forense), promosso con ordinanza emessa

il 5 luglio 1984 dal Tribunale di Trapani nel procedimento civile

vertente tra TERRANOVA Gaetano e la Cassa Nazionale di Previdenza e

Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 1064 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 34- bis dell'anno 1985.

Visti l'atto di costituzione della Cassa Nazionale Previdenza e

Assistenza Avvocati e Procuratori nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Annibale Marini per la Cassa Nazionale di Previdenza

e Assistenza Avvocati e Procuratori.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 26 agosto 1983 al Pretore di Trapani,

l'avv.Gaetano Terranova chiedeva che la Cassa Nazionale di Previdenza

per Avvocati e Procuratori fosse tenuta a corrispondegli la pensione

di vecchiaia, cui assumeva di aver diritto per avere

continuativamente esercitato la professione forense dal 1938 e che

gli era stata negata per il rilievo che non poteva considerarsi utile

il periodo in cui l'attività professionale era stata esercitata in

situazione di incompatibilità con il contemporaneo esercizio della

gestione del magazzino dei Monopoli di Stato. Il ricorrente sosteneva

l'insussistenza dell'incompatibilità poiché l'attività di

magazziniere doveva qualificarsi come prestazione d'opera. Il pretore

rigettava la domanda.

In sede di appello, il tribunale di Trapani, con ordinanza emessa

il 5 luglio 1984 (Reg. ord. n. 1064/84), dopo aver rilevato che

l'attività svolta dal ricorrente rientrava nell'esercizio del

commercio, e quindi tra le ipotesi di incompatibilità di cui

all'art. 3 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

1, 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 2, terzo comma, legge 22 luglio 1975,

n. 319, sulla previdenza ed assistenza forense, il quale stabilisce

che l'attività professionale svolta in una delle situazioni di

incompatibilità di cui al predetto art. 3 r.d.-l. n. 1578 del 1933,

ancorché l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita,

preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini

del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del

periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta.

Osserva il giudice a quo che questa disposizione, sul coevo

effettivo svolgimento dell'attività forense e del concorrente

esercizio di un'attività incompatibile, comporta la perdita del

diritto a pensione. Nella previsione normativa, tale effetto è

strutturato, così, come conseguenza di un illecito per la violazione

del carattere esclusivo dell'avvocatura, materia, invece, del tutto

estranea al trattamento previdenziale.

Questo tipo di sanzione, pertanto, contrasterebbe con l'art. 36

Cost., che vuole insottraibile ai lavoratori, sia subordinati sia

autonomi, il trattamento conquistato con la prestazione della loro

attività, avente carattere di compenso differito. Contrasterebbe

poi, ancora, col capoverso dell'art. 38 Cost., che garantisce

direttamente il detto trattamento, stabilendo che i lavoratori hanno

diritto a mezzi adeguati per fronteggiare il "rischio" vecchiaia. E

contrasta infine con l'art. 3 Cost., in quanto non appare razionale

la disparità di trattamento tra le categorie dei lavoratori

subordinati, per i quali con legge 8 giugno 1966, n. 424 sono state

abrogate tutte le disposizioni che prevedevano la perdita o la

compressione del diritto a pensione per effetto di condanna o di

procedimento penale o disciplinare per gravi reati, ed i lavoratori

autonomi esercenti l'avvocatura, per i quali la perdita del diritto

previdenziale consegue a comportamenti lesivi di beni e interessi di

assai minore rilevanza.

2. - Si è costituita dinanzi alla Corte la Cassa Nazionale di

Previdenza e di Assistenza degli Avvocati e Procuratori,

rappresentata e difesa dall'avv. Annibale Marini, concludendo per

l'infondatezza della questione.

Non potrebbe, infatti, affermarsi l'illegittimità di norme che

escludono la rilevanza previdenziale dell'attività forense svolta

senza l'osservanza dei prescritti requisiti di legalità, poiché in

caso contrario si verrebbe ad attribuire ad una attività illegale

uno specifico rilievo positivo; il che, per altro verso, condurrebbe

ad incentivare la violazione delle dette norme imperative ed a

sacrificare, in ultima analisi, proprio quegli interessi di carattere

generale che tali norme intendono tutelare.

Rileva quindi la Cassa che è ben diversa da quella in esame

l'ipotesi contemplata dalla legge 8 giugno 1966, n. 424, con cui sono

state abrogate le disposizioni che prevedono la perdita e la

compressione del diritto alla pensione per effetto di condanna penale

o di provvedimento o disciplinare. In questo caso, infatti, la

perdita della pensione si ricollega ad una attività, anteriore alla

condanna o alla sanzione, già svolta in modo del tutto legittimo,

sicché essa avrebbe acquistato un inammissibile carattere

sanzionatorio e punitivo, privando il prestatore di lavoro

subordinato del diritto alla pensione, già legittimamente maturato.

Nemmeno sussisterebbe violazione dell'art. 36 Cost., perché se è

vero che il trattamento di quiescenza ha natura di compenso

differito, è invece indimostrabile il presupposto che il giudice a

quo dà per dimostrato, e cioè che da una attività svolta contra

legem, quale quella in esame, può conseguire la maturazione di un

diritto al trattamento di quiescenza.

Né infine sarebbe ravvisabile violazione dell'art. 38 Cost., che

non può certamente essere interpretato nel senso che il diritto alla

pensione debba conseguire allo svolgimento di una attività

illegittima. Se poi si considera che molte attività incompatibili

con la professione forense (impiego pubblico e privato, esercizio del

commercio, ecc.) sono costitutive, per sé stesse, di un diritto ad

uno specifico trattamento previdenziale emerge che la tesi del

tribunale comporterebbe, in definitiva, un inammissibile cumulo del

trattamento forense con altro diverso, sempre di quiescenza,

derivante proprio dall'attività incompatibile. Con la conseguenza

che l'avvocato versante in tale situazione verrebbe a trovarsi, sotto

l'aspetto previdenziale, in una posizione privilegiata rispetto agli

altri regolarmente appartenenti alla categoria.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo il rigetto della questione.

Viene osservato che il sistema previdenziale forense spiega i suoi

effetti unicamente per quei professionisti che siano dotati di un

particolare status, e cioè unicamente per coloro che, essendo

abilitati all'esercizio della libera professione e permanendo in tale

posizione, svolgano tale attività in maniera continuativa.

Solo per costoro, infatti, è prevista l'iscrizione alla Cassa,

col conseguente obbligo del pagamento dei contributi, al quale sono

poi ricollegate le prestazioni previdenziali, ed in particolare le

pensioni di vecchiaia e di anzianità.

Tutto ciò, rileva l'Avvocatura non viola alcun precetto

costituzionale; si tratta, in definitiva, di un autonomo regime

previdenziale, al pari dei numerosi altri istituiti per ciascuna

categoria di liberi professionisti, volto a realizzare una disciplina

differenziata rispetto a quella generale, soprattutto per quanto

attiene ai presupposti di ammissione alle prestazioni erogate,

attraverso la specifica individuazione non solo dei criteri di

appartenenza alla categoria, ma anche dei requisiti richiesti per

ciascun lavoratore. Il vigente ordinamento professionale sancisce il

principio che l'iscrizione agli albi è subordinata, oltre che al

possesso di taluni requisiti personali, anche alla insussistenza di

certe situazioni di incompatibilità, previste per una esigenza di

tutela della indipendenza e della autonomia di giudizio e di

iniziativa nonché del prestigio degli esercenti la professione

legale. Cosicché l'autonomo regime previdenziale forense, correlato

anche alla tutela della professionalità, non si estende a coloro che

non abbiano titolo all'esercizio professionale, né a coloro che

versino in posizione di incompatibilità, per i quali pertanto è

stato previsto il rimborso dei contributi versati durante gli anni di

iscrizione alla Cassa e dichiarati inefficaci. Considerato in diritto

1. - L'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle

norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), richiamato

poi dalla successiva normazione contenuta nella legge 20 settembre

1980, n. 576, al terzo comma preclude il conseguimento del

trattamento privilegiato forense nei confronti di soggetti che nello

stesso periodo di tempo d'esercizio professionale - si fossero

trovati in una delle situazioni di incompatibilità previste

dall'ordinamento, ancorché queste non fossero state accertate e

perseguite.

Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di tale

disposto sia per assunto contrasto con gli artt. 36 e 38 (oltreché

1) Cost. che tutelano, col diritto al lavoro, i contenuti della

relativa retribuzione e delle connesse prestazioni previdenziali; ma

sia anche per violazione dell'art. 3 poiché verrebbe ad attuarsi una

palese disparità di trattamento con le categorie di lavoratori

subordinati, in virtù della legge 8 giugno 1966, n. 424, la quale

pone il divieto della perdita, riduzione o sospensione dei

trattamenti di pensione, per effetto e a seguito di condanna penale

ovvero di provvedimento disciplinare.

2. - La questione non è fondata.

Le assunte violazioni si incentrano infatti su di un presunto

attentato, intanto, all'art. 38, secondo comma, Cost. (di cui gli

artt. 1 e 36, nelle argomentazioni del remittente, costituiscono il

presupposto), là dove vengono garantiti al lavoratore mezzi adeguati

di previdenza.

Ma a parte ricordare come tale precetto consenta comunque che il

diritto alle prestazioni possa venire subordinato a determinate

condizioni e requisiti (sent. n. 169 del 1986) non può essere

interpretato esso sino a estendere la propria funzione di garanzia

nei confronti di attività svolte in violazione di precise norme

intese a tutelare, per contro, l'interesse generale alla continuità

e alla obiettività della professione forense.

Queste ultime considerazioni consentono, altresì, di constatare

l'assenza d'ogni pregio nelle ulteriori affermazioni del giudice a

quo circa un contrasto (ex art. 3 Cost.) con la disciplina vigente

recante divieto di compressione del diritto alla quiescenza come

conseguenza sanzionatoria di comportamenti illeciti in altra area

(penale e disciplinare).

Ora è esatto il principio, più volte affermato dalla Corte, che

il lavoratore non può essere privato, né altrimenti decurtato,

degli assegni di quiescenza, qualunque sia la causa della cessazione

dall'attività (sentenze n. 31 e n. 169 del 1987).

Ciò concerne tuttavia essenzialmente - ed in tali sensi è la

citata legge n. 424 del 1966 che vorrebbe farsi assurgere a tertium

comparationis - il trattamento di quiescenza collegato a precedente

attività professionale o di servizio al cui esercizio i soggetti

interessati risultassero in apice legittimati. Il che non soccorre

evidentemente al caso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma terzo, legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche

delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense),

sollevata dal Tribunale di Trapani, in relazione agli artt. 1, 3, 36

e 38 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:420 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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