Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1996 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 4 e

5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema

radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza emessa il

29 marzo 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Incerti

Caselli Patrizia ed altri, iscritta al n. 373 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Randazzo Rosa nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella udienza pubblica del 23 gennaio 1996 il giudice

relatore Enzo Cheli;

Udito l'avvocato dello Stato Nicola Bruni per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Milano, con l'ordinanza in esame, propone nuovamente la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 4 e 5, della legge 6

agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico

e privato), in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La

questione viene sollevata con riferimento particolare alla seconda

parte del comma 5, dove, per i reati di diffamazione commessi con il

mezzo radiotelevisivo e consistenti nell'attribuzione di un fatto

determinato, la competenza territoriale, in deroga al criterio

generale, viene radicata presso il giudice del luogo di residenza

della parte offesa e non del luogo dove il reato è stato consumato.

Il giudice rimettente ricorda innanzitutto di aver sollevato nello

stesso procedimento, con ordinanza del 26 ottobre 1993, identica

questione che questa Corte, con sentenza n. 344 del 1994, dichiarava

inammissibile per mancanza di una adeguata motivazione in ordine al

requisito della rilevanza. Al fine di motivare sulla rilevanza il

giudice richiama ora i fatti che stanno alla base del procedimento a

quo, che, a seguito di querela presentata da Rosa Randazzo, vede

Patrizia Incerti Caselli e Pietro Vigorelli, in quanto responsabili

di una trasmissione televisiva andata in onda il 2 marzo 1992,

imputati di diffamazione aggravata, ed Antonino Mangano, in quanto

ospite della stessa trasmissione, imputato di diffamazione semplice.

Pertanto, in base alla norma impugnata, per i primi dovrebbe essere

competente l'autorità giudiziaria di Milano in quanto luogo di

residenza della parte lesa, mentre il secondo dovrebbe affrontare il

processo a Roma in quanto luogo di diffusione della trasmissione. Su

questa base, il giudice rimettente ritiene che il giudizio non possa

essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione

di costituzionalità sollevata.

In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il

giudice, riportando integralmente la precedente ordinanza, osserva

che il criterio adottato dal legislatore con la norma impugnata non

rientra neppure tra quelli indicati come residuali dal codice di

procedura penale, venendo, di conseguenza, a introdurre una deroga

irragionevole al criterio generale, valevole solo per la diffamazione

aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato commessa con il

mezzo radiotelevisivo. Né i lavori parlamentari fornirebbero

elementi utili a chiarire se tale deroga risponda ad un particolare

favor per la parte offesa da tale delitto o sia, invece, frutto di

una semplice dimenticanza degli altri reati.

Viene, di conseguenza, prospettata la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento che la

norma impugnata introdurrebbe per la diffamazione aggravata rispetto

a tutti gli altri reati commessi attraverso l'uso del mezzo

radiotelevisivo, e, in particolare, rispetto alla diffamazione

semplice.

Il giudice rimettente contesta, poi, la violazione dell'art. 25

della Costituzione, dal momento che l'autorità giudiziaria del luogo

in cui il reato è stato consumato non può conoscere dello stesso

reato in tutte le ipotesi in cui l'evento non coincida con la

residenza dell'offeso.

Questo verrebbe a determinare una lesione al principio di

precostituzione del giudice naturale, in base al quale la disciplina

della competenza da parte del legislatore dovrebbe essere "in qualche

modo" ancorata al luogo di consumazione del reato.

2. - Si è ritualmente costituita la parte offesa Rosa Randazzo,

riportandosi all'ordinanza di rimessione e sottolineando che la

stessa risulta ora motivata in punto di rilevanza.

La parte privata sviluppa poi le censure relative sia all'art. 3

che all'art. 25 della Costituzione.

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in via subordinata, per

l'infondatezza della questione.

Quanto all'inammissibilità, l'Avvocatura richiama la pronuncia

della Corte n. 344 del 1994, che non considera superata dalla nuova

motivazione dell'ordinanza con riferimento al profilo della

rilevanza.

Nel merito, l'Avvocatura ritiene che la scelta discrezionalmente

operata dal legislatore attraverso la norma impugnata non sia

censurabile, né sotto il profilo della razionalità né sotto quello

della parità di trattamento.

La difesa dello Stato si sofferma, in particolare, sulla ratio

della disposizione, rinvenendola nell'esigenza di controbilanciare la

sproporzione di forze esistente tra chi, disponendo del mezzo

televisivo, pone in essere condotte diffamatorie particolarmente

gravi e lesive per il soggetto diffamato, e quest'ultimo, che ha,

invece, come unico mezzo di reazione la presentazione della querela.

In questa situazione, il giudice del luogo di residenza della parte

offesa si presenta - sempre ad avviso dell'Avvocatura - come il più

idoneo al fine di conoscere quei fatti determinati che, attraverso

l'azione diffamatoria, sono stati attribuiti all'offeso, mentre

l'eventuale decisione favorevole resa dallo stesso giudice nel luogo

di residenza abituale della persona offesa può agevolmente

restituire alla stessa la reputazione lesa. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Milano solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.

30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del

sistema radiotelevisivo pubblico e privato), nella parte in cui

individua il giudice territorialmente competente per i reati di

diffamazione consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato,

commessi attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo, con

riferimento al luogo di residenza della persona offesa.

Tale criterio - derogando al principio generale espresso nell'art.

8, comma 1, del codice di procedura penale, dove la competenza

territoriale viene individuata con riferimento al luogo in cui il

reato è stato consumato - verrebbe a violare:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento

operata nei confronti della diffamazione aggravata rispetto agli

altri reati commessi con il mezzo radiotelevisivo e, in particolare,

rispetto alla diffamazione semplice;

b) l'art. 25 della Costituzione, che imporrebbe, attraverso

l'obbligo di precostituzione del giudice naturale, di collegare "in

qualche modo" la competenza territoriale del giudice penale al luogo

in cui il reato è stato consumato.

2. - Va in primo luogo presa in esame l'eccezione di

inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui

l'ordinanza in esame non avrebbe superato i profili di

inammissibilità già sanzionati da questa Corte con la sentenza n.

344 del 1994.

L'eccezione non può essere accolta.

Nella sentenza n. 344 del 1994 l'inammissibilità della questione

era stata affermata sul presupposto che la precedente ordinanza di

rimessione aveva completamente omesso di motivare in ordine alla

rilevanza della questione, né aveva esposto i fatti che avevano dato

luogo al giudizio, impedendo così di identificare l'oggetto ed i

termini dello stesso. L'ordinanza in esame contiene, invece, una

sommaria esposizione dei fatti ed una motivazione sulla rilevanza che

può ritenersi adeguata, dal momento che pone in luce come, nel

giudizio a quo, venga a profilarsi, sul piano della competenza

territoriale, l'eventualità di un diverso trattamento degli

imputati, due dei quali sono chiamati a rispondere del reato di

diffamazione aggravata (da sottoporre, in base alla norma impugnata,

al giudice di Milano) ed uno del reato di diffamazione semplice (da

sottoporre, invece, in base al criterio generale, al giudice di Roma,

luogo di diffusione della trasmissione).

Sulla scorta di tali precisazioni anche la contraddittorietà tra

dispositivo e motivazione, che era stata posta in luce nella sentenza

n. 344 del 1994 nei confronti della precedente ordinanza di

rimessione, appare superata, stante la riproposizione, nella nuova

ordinanza, di una domanda che mira inequivocabilmente non tanto ad

estendere quanto a caducare la deroga introdotta attraverso la norma

impugnata e, di conseguenza, a spogliare il giudice a quo della

competenza a giudicare.

3. - Nel merito, la questione non è fondata.

Per quanto concerne il profilo relativo all'asserita violazione

dell'art. 3 della Costituzione va, innanzitutto, rilevato che, con la

previsione espressa attraverso la norma oggetto dell'impugnativa, il

legislatore ha inteso introdurre una disciplina di favore per le

persone colpite dal reato di diffamazione aggravata, quando lo stesso

risulti commesso attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo.

Tale disciplina non può ritenersi lesiva del principio di

eguaglianza, ove si consideri che la sua giustificazione può trovare

fondamento proprio nella particolare natura, o, se vogliamo, nella

particolare forza e diffusività del mezzo impiegato, suscettibile di

manifestare, anche in relazione all'ampiezza della platea dei

destinatari del messaggio, una potenzialità lesiva nei confronti

della persona e della sua reputazione di gran lunga superiore a

quella di qualsivoglia altro strumento di comunicazione di massa. Da

qui l'esigenza di attenuare l'evidente squilibrio delle posizioni

che, nell'azione diffamatoria consistente nell'attribuzione di un

fatto determinato, è dato constatare tra chi, attraverso l'impiego

del mezzo radiotelevisivo, commette il reato e chi del reato si

trova, invece, a subire le conseguenze lesive. Su questo piano,

l'individuazione del giudice competente con riferimento al luogo di

residenza della persona offesa, anziché al luogo di consumazione del

reato, appare, dunque, giustificata, in quanto strumento destinato a

rendere più agevole la possibilità di reazione del soggetto leso

che, presso il giudice del luogo della propria residenza, sarà in

grado di attivarsi a difesa della propria reputazione con minore

dispendio di tempo e di risorse economiche.

Ma non vanno neppure trascurate due considerazioni ulteriori, che

la dottrina ha avuto modo di porre in luce. La prima è che, per

quanto concerne la valutazione di quei "fatti determinati" la cui

attribuzione integra il reato di diffamazione aggravata, il giudice

del luogo di residenza della persona offesa può ritenersi l'organo

più idoneo al giudizio, in relazione alla sua presumibile vicinanza

con il luogo di svolgimento di tali fatti. La seconda è che,

nell'ipotesi di accertata sussistenza dell'azione diffamatoria, la

sentenza di condanna, ove adottata nel luogo di residenza del

soggetto leso, sarà in grado di avere una maggiore efficacia

riparatoria, collegata alla più ampia conoscenza che la stessa

sentenza potrà ottenere nell'ambiente sociale normalmente

frequentato da tale soggetto.

Tutto questo induce, dunque, a sottolineare la non irragionevolezza

della scelta operata dal legislatore attraverso l'introduzione, per

il reato di diffamazione aggravata, della deroga al criterio generale

di individuazione della competenza territoriale introdotta attraverso

la norma di cui è causa.

4. - Infondata si presenta anche la censura riferita all'art. 25

della Costituzione. In proposito, va ricordato come questa Corte

abbia avuto ripetutamente occasione di affermare che "il principio

della precostituzione del giudice sancito dall'art. 25, primo comma,

della Costituzione deve ritenersi rispettato allorché l'organo

giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri

generali fissati in anticipo e non già in vista di singole

controversie" (v. sentenze n. 217 del 1993 e n. 269 del 1992) e che

"la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella

determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma

anche di tutte quelle disposizioni, le quali derogano a tale

competenza sulla base di criteri che razionalmente valutino i

disparati interessi in gioco nel processo" (v. ordinanza n. 508 del

1989 e sentenza n. 274 del 1974).

La norma in esame, avendo indicato preventivamente, e non in vista

di singole controversie, il foro territorialmente competente per

determinati reati, si presenta, dunque, in sintonia con il parametro

costituzionale, tenuto conto che lo stesso affida alla

discrezionalità del legislatore l'individuazione del giudice

naturale, senza stabilire, per la competenza in materia penale, il

vincolo di un collegamento necessario tra lo stesso giudice ed il

luogo di consumazione del reato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223

(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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