Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13r.d. 929/1942

citata

  • art. 25r.d. 929/1942

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 marzo

1967 n. 158 (modifica dell'art. 13 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 in

materia di brevetti per marchi d'impresa) promosso con ordinanza emessa

il 31 gennaio 1978 dalla Corte di Appello di Napoli nei procedimenti

civili vertenti tra S.p.A. Antonio Amato e C. e S.p.A. Cosimo Amato e

C. iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 dell'anno 1978;

visto l'atto di costituzione della S.p.A. Antonio Amato e C.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino e l'avvocato dello Stato Benedetto

Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con sent. 14 dicembre 1976-17 febbraio 1977, il Tribunale di

Salerno, sezione I civile, dichiarò la convenuta S.p.A. Amato Antonio

responsabile di concorrenza sleale nei confronti della attrice S.p.A.

Cosimo Amato Molini e Pastifici in liquidazione per uso illegittimo dei

segni distintivi di impresa limitatamente al periodo compreso tra

l'entrata in vigore della legge 21 marzo 1967 n. 158 e la cessazione

definitiva della produzione e del commercio della società attrice, e

per l'effetto condannò la convenuta al risarcimento in favore della

attrice del relativo danno da determinarsi e liquidarsi in separato

giudizio; rigettò le altre domande proposte dalla società attrice

dichiarando assorbito l'esame della riconvenzionale condizionata della

convenuta; dichiarò interamente compensate tra le parti le spese del

giudizio.

1.2. - Con ordinanza emessa il 31 gennaio 1978 (notificata il 16 e

comunicata il 27 del successivo maggio; pubblicata nella G. U. n. 313

dell'8 novembre 1978 e iscritta al n. 394 R.O. 1978) la Corte d'appello

di Napoli - sezione distaccata di Salerno, premesso che la S.p.A.

Antonio Amato e C. eccepiva la incostituzionalità della l. 21 marzo

1967 n. 158 e quindi dell'art. 13 comma secondo r.d. 25 giugno 1942 n.

929 per quanto concerne l'applicazione della norma alle situazioni già

consolidate nel vigore del testo originario dell'art. 13 (in

particolare, quando nella adozione successiva dello stesso nome fossero

stati introdotti elementi idonei a differenziare i marchi ed in

esecuzione di convenzione intervenuta tra i titolari di marchi con lo

stesso nome patronimico) e ritenuto che l'art. 13, nella nuova

formulazione, più non consente la consistenza di marchi comprendenti

il nome patronimico di omonimi imprenditori concorrenti pur con

l'aggiunta di idonei elementi differenziatosi e pare disporre, in via

assoluta ed inderogabile, la prevalenza del marchio anteriore su quello

successivo non più legittimamente utilizzabile e che la legge n.

158/1967 era da consolidata giurisprudenza ritenuta di natura

pubblicistica ed incidente anche su situazioni pregresse, ha reputato

la l. 158/1967 in contrasto con gli artt. 25 comma secondo Cost. e 11

prelim. c.c. perché verrebbe ad essere data efficacia retroattiva con

conseguenze anche in situazioni legittimamente consolidate, con l'art.

41 Cost. perché verrebbe a comprimersi il libero svolgimento della

iniziativa economica privata di alcuni ad esclusivo vantaggio di altri

della medesima categoria, con l'art. 42 comma secondo e terzo Cost.

perché verrebbe ad espropriarsi il bene patrimoniale (marchio) senza

corrispondere indennizzo ha la sollevata questione di costituzionalità

giudicato non manifestamente infondata e pregiudiziale alla decisione

della controversia di merito in quanto la S.p.A. Cosimo Amato in

liquidazione ha posto a fondamento della propria pretesa la ripetuta

legge.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta delega in margine

all'atto di deduzioni depositato il 7 agosto 1978, gli avvocati Paolo

Clarizia, Giuseppe Guarino e Giuseppe Sena nell'interesse della S.p.A.

Antonio Amato deducendo e concludendo dichiararsi che l'art. 13 comma

secondo della legge sui marchi, modificato dalla l. 158/1967, con

particolare riguardo alla applicazione della norma alle situazioni già

consolidatesi nel vigore del testo originario è illegittimo per

contrasto con i principi di cui agli artt. 25, 41 e 42 Cost..

Con atto depositato il 23 novembre 1978, è intervenuta per il

Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello

Stato, la quale, richiamati passi della relazione alla Camera sulla l.

158/1967, ha argomentato e concluso per la evidente infondatezza della

proposta. questione sul riflesso che l'art. 25 Cost. attiene ai

delitti, che l'art. 11 disp. prelim. non ha carattere di regola

assoluta e che non sussiste contrasto tra l'art. 41 Cost. e la norma

impugnata la quale mira a potenziare il libero svolgimento della

iniziativa economica e non attenta alla proprietà privata garantita

dall'art. 42 Cost..

2.2. - Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1986, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Guarino per la S.p.A.

Antonio Amato e l'avv. dello Stato Baccari per il Presidente del

Consiglio dei ministri hanno illustrato le contrapposte conclusioni. Considerato in diritto :

3.1. - Con l'art. un. l. 21 marzo 1967 n. 158, l'art. 13 comma

secondo r.d. 21 giugno 1942 n. 929 ("Coloro ai quali spetta il diritto

alla ditta, sigla od insegna, hanno anche la facoltà esclusiva di

farne uso come marchio, per la loro industria od il loro commercio. Il

proprio nome, o la sigla corrispondente, può essere usato come

marchio. Quando però questo sia costituito dallo stesso nome, ditta,

sigla, od insegna usati da altri in un marchio anteriore per prodotti o

merci dello stesso genere, deve essere accompagnato da elementi idonei

a differenziarlo") è stato Così modificato: "Coloro ai quali spetta

il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno la facoltà

esclusiva di farne uso come marchio, per la loro industria o il loro

commercio, purché non sia costituito da un nome, ditta, sigla o

insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore

per prodotti o merci dello stesso genere".

La modificazione è stata giustificata dalla constatazione che

l'onere, imposto dall'art. 13 comma secondo r.d. 929/ 1942, di

accompagnare i marchi patronimici con elementi idonei a differenziarli

da omonimi marchi non era, alla luce dell'esperienza, apparsa efficace;

Così la relazione illustrativa della proposta di legge di modifica

dell'art. 13 comma secondo, d'iniziativa del deputato Bima, presentata

alla Camera il 18 febbraio 1964, nella quale non si mancava di porre in

rilievo l'opportunità di adeguare la patria legislazione sui marchi al

"Project d'une joi uniforme pour la protection des Marques de

fabrique", proposto dalla C.E.E., il cui art. 3 prevedeva che il nome

di un marchio - sia di fantasia o di nome patronimico - non deve essere

uguale né rassomigliante ad un altro marchio depositato né porre

sullo stesso piano sia i marchi costituiti da nomi patronimici che

quelli costituiti da altre indicazioni.

3.2. - La constatazione che la giurisprudenza, su cui si è fondato

il giudice a quo per dire incidente l'art. un. l. 158/1967 su

situazioni pregresse non può dirsi "consolidata" al punto da

rapresentare alla data della ordinanza di rimessione (31 gennaio 1978)

diritto vivente, non esime dallo scrutinare la fondatezza del sospetto

di incostituzionalità questa Corte che in non pochi incontri non ha

esitato a verificare la conformità alla Carta costituzionale di

interpretazioni di norme, alle quali pur si affiancavano altra o altre

interpretazioni, rilevando sl' la interpretazione ritenuta contraria ai

dettami costituzionali ma non vietando altra o altre interpretazioni

non soggette al vaglio di legittimità.

4. - Tali punti fermati, il contrasto, dal giudice a quo ravvisato,

tra il testo dell'art. 13 comma secondo r.d. 929/ 1942, quale

modificato in virtù dell'art. un. l. 158/1967, da un lato e gli artt.

25, 41 e 42 comma secondo e terzo Cost. dall'altro lato non sussiste.

L'art. 25 non può essere esteso fuori della materia penale né a

tanto giova il richiamo dell'art. 11 disp. prelim. c.c., che non ha

vigore costituzionale e comunque non ha carattere assoluto.

I valori della iniziativa economica privata pur nel rispetto

dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità

umana, garantiti dall'art. 41, non sono menomamente offesi dalla norma

impugnata, che mira - traverso il rispetto del canone, prior in tempore

potior in iure - ad assicurare al titolare del marchio patronimico

preminenza rispetto a chi usa in un tempo successivo lo stesso

contrassegno d'identificazione del prodotto senza altri elementi

d'identificazione di cui la esperienza aveva svelato la inidoneità.

L'art. 42 comma secondo e terzo, lungi dal porre in dubbio la

legittimità della norma impugnata, ne fornisce giustificazione perché

anche la titolarità e il godimento dei beni immateriali vanno

armonizzati con l'interesse sociale, la cui sussistenza nel caso di

specie non compete a questa Corte verificare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. un. l. 21 marzo 1967 n. 158 (modifica dell'art. 13 r.d. 21

giugno 1942 n. 929 in materia di brevetti per marchi d'impresa),

sollevata, in riferimento agli artt. 25 comma secondo, 41, 42 comma

secondo e terzo Cost., con ordinanza 31 gennaio 1978 (n. 394 R.O. 1978)

della Corte d'appello di Napoli - sezione distaccata di Salerno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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