Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Provincia

autonoma di Trento, notificato il 2 luglio 1979, depositato in

cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 20 del registro 1979,

per conflitto di attribuzioni sorto a seguito dell'ingiunzione fiscale

notificata dall'Ufficio del Registro di Borgo Valsugana a Osti Liliana

e per conoscenza alla Provincia di Trento, per sanzione pecuniaria

irrogata dal sindaco di Siror a seguito di annullamento di licenza

edilizia.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri con l'intervento del Comune di Siror;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Vitaliano Lorenzoni per la Provincia autonoma di

Trento e l'avv. dello Stato Dante Corti per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto, notificato il 2 luglio 1979 al Presidente del

Consiglio dei ministri (depositato il 19 luglio 1979 e iscritto al n.

20/1979 Reg. ricorsi conflitti), la Provincia autonoma di Trento, in

persona del Presidente autorizzato con delibera di Giunta n. 4782

dell'8 giugno 1979, rappresentata e difesa giusta procura per atti

notar Pierluigi Mott di Trento n. 27177 del 12 giugno 1979, dagli

avv.ti Feliciano Benvenuti e Vitaliano Lorenzoni, ha proposto ricorso

per conflitto di attribuzioni contro il Presidente del Consiglio dei

ministri e il Ministero delle Finanze per l'annullamento

dell'ingiunzione in data 29 marzo 1979 dell'Ufficio del Registro di

Borgo Valsugana - Intendenza di Finanza di Trento - con la quale era

stato richiesto il pagamento di una sanzione pecuniaria in materia

edilizia comminata, a seguito di annullamento giurisdizionale di

licenza edilizia, a carico di Osti Liliana. Ha esposto la Provincia

che, a seguito di annullamento pronunciato dal Cons. di Stato con

decisione 17 maggio 1973, di licenza edilizia concessa a Osti Liliana

il 24 ottobre 1970 per la costruzione di un edificio nel Comune di

Siror, il Sindaco, con provvedimento in data 21 ottobre 1975, n. 2299,

determinò in lire 72 milioni la sanzione pecuniaria, e invitava la

Osti al pagamento, che il provento della sanzione era stato rivendicato

dal Ministero delle Finanze - Intendenza di Finanza di Trento - a mezzo

dell'Ufficio del Registro di Borgo Valsugana, aveva emesso sotto la

data del 29 marzo 1979 ingiunzione di pagamento notificata per

conoscenza alla Provincia di Trento in data 8 maggio 1979; sulla base

di tale esposizione, ha lamentato la violazione dell'art. 8, n. 5,

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 1, d.P.R. 22 marzo 1974, n.

381 ed ha chiesto dichiararsi la competenza di essa Provincia per la

riscossione delle sanzioni pecuniarie in materia edilizia irrogate e,

conseguentemente, annullare l'ingiunzione di pagamento emessa

dall'Ufficio del Registro di Borgo Valsugana del 29 marzo 1979 nei

confronti di Osti Liliana.

Con atto di deduzioni depositato il 19 luglio 1979, si è

costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'interesse del

quale l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto dichiararsi il

ricorso della Provincia I) irricevibile per ciò che il termine di

sessanta giorni avrebbe preso a decorrere dal 28 febbraio 1979 (data

della lettera missiva, con la quale la Provincia aveva dichiarato di

conoscere e di contestare la lettera intendentizia del 16 agosto 1978),

laddove la successiva ingiunzione sarebbe da definire atto meramente

esecutivo della già manifestata volontà di esercitare il potere, e

II) in subordine infondata per ciò IIa) che l'ultimo comma dell'art.

13, l. 675/1967 stabilisce che, mentre nel caso di costruzione senza

licenza i proventi delle sanzioni pecuniarie sono riscossi dal Comune e

destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, nel caso di

annullamento di licenza i proventi sono incamerati dallo Stato senza

alcuna destinazione specie di carattere urbanistico (in tal senso ha

richiamato Cons. Stato Sez. V 30 aprile 1973, n. 368 che ha posto in

luce come, nel caso di sanzione consecutiva ad annullamento

giurisdizionale delle licenze, non è da reputare lecito che il Comune

tragga arricchimento da atto illegittimo cui ha dato vita), IIb) che la

norma in esame non ha giustificazione diversa da quella cui si ispirano

gli artt. 586 e 827 c.c., che rispettivamente attribuiscono allo Stato

le eredità in assenza di successibili e le proprietà degli immobili

vacanti, e ciò spiega perché lo Stato, che, a differenza del Comune,

beneficia delle sanzioni in caso di difetto di licenza, non sia tenuto

a destinare le somme, che ne formano oggetto, a finalità urbanistica o

di altro specifico genere, IIc) che nessuna rilevanza nel problema che

ne occupa sarebbe da riconoscere al trasferimento di attribuzioni

urbanistiche operato con l'art. 1, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381

perché il potere di irrogare le sanzioni e di incamerarne gli importi

nulla avrebbe da vedere con tali attribuzioni. In allegato ha

l'Avvocatura erariale esibito l'ordinanza 21 ottobre 1975 e

l'ingiunzione 31 marzo 1977 del Sindaco di Siror, la nota 16 agosto

1978 dell'Intendente di finanza di Trento e la nota 28 febbraio 1979

della Provincia di Trento.

Con atto depositato il 30 giugno 1980, in calce al quale era stata

stilata procura all'avv. Ivone Cacciavillani, ha spiegato intervento il

Comune di Siror chiedendo dichiararsi spettargli la sanzione e

deducendo a sostegno di tale conclusione che, a sensi del comma nono

dell'art. 15, l. 10/1977, la somma che ne forma oggetto va attribuita

al Comune se non ancora esatta alla data di entrata in vigore della

legge stessa (interpretazione recepita nella circolare 15 febbraio

1977, n. 156/1-XIII, nella quale la Provincia di Trento aveva affermato

vigenti, nel suo territorio, tutte le disposizioni dell'art. 15 della

l. 10/1977, ivi compreso l'ultimo comma).

Con la memoria depositata il 10 luglio 1984 la difesa del Comune ha

fatto capo alla distinzione tra vizi formali e vizi sostanziali della

concessione edilizia ed ha soggiunto che nel primo caso nessuna

sanzione può essere imposta al richiedente che si appalesa vittima di

scorrettezza formale, laddove nel secondo caso il richiedente è

l'artefice primo dell'illegittimità e, pertanto, va a suo carico

imposta la sanzione, il cui oggetto pecuniario dovrebbe andare al

Comune che è vittima della illegittima iniziativa, laddove ne è la

spettanza alla Provincia o allo Stato esclusa dal fatto che l'una e

l'altro sono del tutto estranei alla gestione urbanistica; ha poi

richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentt. 5/1980

e 127/1983) espressiva della concessione quale causa della elevazione

del jus aedificandi a diritto soggettivo perfetto per inferirne che

spetterebbe al Comune, cui compete siffatta elevazione, sopportare le

conseguenze della illegittimità di questa rimuovendo le opere abusive,

a conferma della conclusione già formulata nell'atto d'intervento -

spettare non già alla Provincia ricorrente o allo Stato resistente ma

al Comune interveniente l'oggetto pecuniario della sanzione -.

2. - Alla pubblica udienza del 12 dicembre 1984, alla quale il

ricorso era stato rinviato a seguito del decesso del giudice Maccarone

dalla pubblica udienza del 10 luglio 1984, il giudice Andrioli ha

svolto la relazione, gli avv.ti Lorenzoni per la Provincia di Trento e

l'avv. dello Stato Corti per il Presidente del Consiglio dei ministri

hanno illustrato le già formulate conclusioni con specifico

riferimento alle eccezioni di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto :

3. - È infondata l'eccezione d'irricevibilità del ricorso della

Provincia perché la lettera, indirizzata il 16 agosto 1978

dall'Intendente di Finanza di Trento al Comune di Siror e p.c.

all'Ufficio del Registro di Borgo Valsugana, era diretta a persuadere

il Comune destinatario che questo poteva irrogare la pena pecuniaria e

non anche emettere l'ingiunzione di pagamento, e, di conseguenza, a

rimettere il provvedimento irrogatorio all'Ufficio di Registro di Borgo

Valsugana onde questo procedesse alla riscossione del credito.

Né a far sì che il proposito dell'Intendenza di Finanza evadesse

dai rapporti tra Stato e Comune era idonea la circostanza che

l'Assessore della Provincia a Finanze, Territorio, Programmazione

economica e Servizi dell'Urbanistica - venuto a conoscenza della

missiva intendentizia (non indirizzata, si ripete, né a lui né

impersonalmente alla Provincia) - ebbe ad esprimere nella lettera del

28 febbraio 1979 "l'avviso che la riscossione della sanzione pecuniaria

di cui all'art 13 legge 765/1967, a seguito dell'annullamento della

licenza comunale, spetti alla Provincia". E ciò perché nella missiva

intendentizia, indirizzata al Comune, non è lecito ravvisare un atto

in senso tecnico preparatorio della lesione degli interessi della

Provincia, ai quali la sola ingiunzione della Intendenza al Comune

poteva attentare, e ciò perché l'ingiunzione si profilava nei

confronti della Provincia come fatto giuridico e non come provvedimento

anteriormente al quale si potesse delineare la entità di atto o di

atti di funzione in senso tecnico-giuridico preparatoria. Pertanto

l'alternativa della conoscenza e della notificazione dell'atto da

impugnare non affiora nella realtà della presente specie, di laiche la

sola notificazione della ingiunzione al Comune ad istanza

dell'Intendenza è da riguardare come veicolo di conoscenza della

volontà dell'Intendenza di arrecare offesa ai diritti della Provincia.

4. - poiché l'intervento è dal Comune diretto al riconoscimento

della legittimazione del Comune medesimo all'ingiunzione e alla

percezione del ricavato nei confronti della Provincia e dello Stato, la

complessa pretesa, che ne forma, indipendentemente e ancora prima dello

scrutinio di fondatezza della stessa, oggetto, sfugge alla

giurisdizione di questa Corte, cui compete la definizione di conflitti

di attribuzione di natura costituzionale tra Stato e Regioni o Province

autonome. Né spetta alla Corte individuare il giudice competente a

conoscere del buon fondamento della pretesa del Comune.

5. - Nel merito la domanda, per prima proposta dalla Provincia

autonoma di Trento al fine di accertare se la pretesa, dallo Stato

azionata, di incassare l'oggetto pecuniario della sanzione comminata a

carico della Osti Liliana, la quale aveva costruito nel Comune di Siror

un edificio sulla base di autorizzazione poi annullata in sede

giurisdizionale, è fondata perché in virtù dell'art. 8, n. 5, d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi

costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto

Adige) "Le province hanno la potestà di emanare norme legislative

entro limiti indicati dall'art. 4 nelle seguenti materie: ... 5)

urbanistica e piani regolatori;", in virt - dell'art. 16 dello Statuto

"Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione può emanare norme

legislative, le relative potestà amministrative, che in base

all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono

esercitate rispettivamente dalla Regione o dalla Provincia", e in

virtù dell'art. 1, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 "Le attribuzioni

dell'Amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia

comunque sovvenzionate, di utilizzazione delle acque pubbliche, di

opere idrauliche ... esercitate sia direttamente dagli organi centrali

e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti

pubblici a carattere nazionale o sopraprovinciale e quelle già

spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono

esercitate, per il rispettivo territorio dalla Provincia di Trento e di

Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 8, 9 e 16 del decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con la

osservanza delle norme del presente decreto".

Non giova contrapporre, come nell'interesse dello Stato ha fatto

l'Avvocatura, alla premessa maggiore del sillogismo giudiziale, così

come costituita, la distinzione tra costruzione elevata senza licenza e

costruzione elevata sulla base di licenza poi annullata in via

giurisdizionale perché la l. 6 agosto 1967, n. 675 (rectius 765), al

cui art. 13 la si deve, per essere anteriore nel tempo è stata

superata dai tre corpi normativi costitutivi della premessa maggiore.

L'affermata competenza della Provincia giustifica l'annullamento

della ingiunzione di pagamento emessa il 29 marzo 1979 dall'Ufficio del

Registro di Borgo Valsugana nei confronti di Osti Liliana;

declaratoria, cui - stante la carenza, al tempo in cui fu sollevato il

conflitto di normativa inteso a dissociare il diritto d'incamerare il

ricavo pecuniario delle sanzioni della legittimazione ad intimare

l'ingiunzione - consegue il diritto della ricorrente Provincia al

ricavo.

Il rispetto dei limiti soggettivi del giudicato impone di

circoscrivere l'autorità della sentenza che la Corte va a pronunciare

alla Provincia autonoma di Trento e allo Stato, parti del conflitto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato dal Comune

di Siror, dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Trento la

riscossione di sanzioni pecuniarie in materia edilizia irrogate a

seguito di annullamento della licenza edilizia e, di conseguenza,

annulla la ingiunzione di pagamento emessa dall'Ufficio del Registro di

Borgo Valsugana il 29 marzo 1979 nei confronti di Osti Liliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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