Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1979

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/06/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art 2948, n 4 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 agosto 1976 dal

pretore di Andria nel procedimento civile vertente tra Attimonelli

Giovanni ed altri e Consorzio autonomo guardie campestri di Andria ed

altri, iscritta al n. 610 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10 novembre

1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atti introduttivi separati ma successivamente riuniti

Attimonelli Giovanni e altri chiesero al pretore di Andria, nei

confronti del Consorzio autonomo guardie campestri di Andria, di cui

sono dipendenti, il riconoscimento delle proprie qualifiche in aderenza

alle mansioni in concreto esplicate e le conseguenziali differenze di

retribuzione, nonché le retribuzioni mai percepite delle ore

lavorative quotidianamente svolte in più dell'orario di lavoro. Avendo

il Consorzio eccepito, tra l'altro, la prescrizione estintiva ex artt.

2946 e 2948, n. 4, cod. civ. dei crediti vantati dagli attori, l'adito

giudice - premesso che tra la sent. 63/1966 della Corte costituzionale

e la sent. 1268/1976 delle Sezioni Unite della Cassazione, la quale al

fine di legittimare il maturarsi della prescrizione quinquennale dei

crediti di lavoro nel corso di rapporti di lavoro privato stabili,

aveva definito stabili i rapporti che, indipendentemente dal carattere

pubblico o privato dei medesimi, siano retti da disciplina che, sul

piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della loro

risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate

e, sul piano processuale, affidi al giudice la valutazione di tali

circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del

licenziamento illegittimo (rimozione garantita a stregua dell'art. 18

legge 300/1970 in guisa ben più incisiva di quella cui detta

rimozione sarebbe assicurata dall'art. 8 legge 604/1966) sarebbesi

scavato contrasto - trae (sebbene lo stesso giudice a quo si professi

consapevole della non vincolatività erga omnes della pronuncia delle

Sezioni unite) dal delineato contrasto convinzione per constatare che

"consentire il decorso prescrizionale dei crediti retributivi in

pendenza del rapporto di lavoro, così come voluto dall'art.2948, n.

4, cod. civ. nella nuova lettura datagli dalla citata sentenza delle

S.U. del 12 aprile 1976, n. 1268, rappresenti ipotesi non

manifestamente infondata di illegittimità costituzionale in relazione

all'art. 36 della Costituzione, sotto il profilo della

irrinunciabilità di tali diritti. Donde la denuncia

d'incostituzionalità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. in riferimento

all'art. 3 Cost., mossa con la ordinanza 4 agosto 1976, notificata,

comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 10 novembre

1976 (ord. 690/1976).

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha invece

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto

29 novembre 1976, in cui, richiamati atti di intervento in altri

procedimenti, conclude per la infondatezza della questione; conclusioni

ribadite all'udienza pubblica del 21 marzo 1979. Considerato in diritto :

Con l'assumere la non vincolatività giuridica della

individuazione, effettuata dalle Sezioni Unite della Corte di

cassazione, cui pur compete la funzione di nomofilachia (art. 65 r.d.

12/1941), dei requisiti che fan stabili rapporti di lavoro privato e

giustificherebbe la decorrenza della prescrizione quinquennale dei

crediti di lavoratori nel corso di rapporti definiti stabili, il

pretore di Andria offre il miglior argomento a favore del giudizio di

inammissibilità della questione.

Questa Corte, per dichiarare, con sent. 174/1972, l'illegittimità

dell'art. 49, comma terzo, del contratto collettivo di lavoro 24

maggio 1956 per i dipendenti delle case di cura private recepito

dall'articolo unico del d.P.R. 1040/1960, nella parte che fa decorrere

il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti medesimi dal

giorno in cui il pagamento venga effettuato, anche per i rapporti di

lavoro non considerati dalla legge 604/1966, e successive modificazioni

(tra cui la legge 300/1970), ha giudicato incontestabile l'analogia

tra i rapporti di impiego pubblico, estranei alla sent. 63/1966, e

quei rapporti di impiego privato, per i quali "ricorra l'applicabilità

delle due serie di disposizioni menzionate, di cui la seconda (e

cioè: legge 300/1970) deve considerarsi necessaria integrazione della

prima dato che una vera stabilità non si assicura se all'annullamento

dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa

reintegrazione nella posizione giuridica precedente fatta

illegittimamente cessare".

Non compete a questa Corte verificare se i giudici delle

controversie intendano in senso conforme alla legge la duplice

condizione puntualizzata nella sent. 174/1972, e, più

specificamente, se sia da stimare "vera" la reintegrazione nel posto di

lavoro ove si neghi la esecutorietà forzata della sentenza, che tale

reintegrazione ordini, così come ben potrà il Parlamento approvare

leggi che pongano punti fermi nel tutt'altro che univoco contesto

normativo in perpetuo divenire; contesto di cui fan parte i dispositivi

di pronunce di fondatezza di questioni di legittimità costituzionale

rese dalla Corte, nel senso fatto palese dal significato proprio delle

parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione espressa da

questa Corte nelle motivazioni delle pronunce medesime.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, così come sollevata dal

pretore di Andria con l'ordinanza 4 agosto 1976, in riferimento

all'art. 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRTOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari