Corte costituzionale

Sentenza n. 419/2001

Altra decisione · depositata il 21/12/2001 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

citata

  • art. 27legge 448/1998
  • art. 53legge 488/1999
  • art. 3legge 448/1998

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi promossi con ricorsi per conflitto di attribuzioni delle

Province autonome di Trento e Bolzano notificati il 12 e il

15 novembre 1999 e il 13 ottobre 2000 e depositati in cancelleria il

19 e il 23 novembre 1999 e il 18 ottobre 2000, giudizi sorti a

seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione

dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura

gratuita o semigratuita di libri di testo), in particolare art. 3 e

tabelle A (1) e A (2), e del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 4 luglio 2000, n. 226, (Regolamento recante conferma con

modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di attuazione

dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura

gratuita o semigratuita di libri di testo), ed iscritti,

rispettivamente ai nn. 38 e 40 del registro conflitti 1999 ed al

n. 46 del registro conflitti 2000.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia di

Trento, Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e

l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 12 novembre 1999 e depositato

presso la cancelleria della Corte costituzionale il successivo

19 novembre (r. confl. n. 38 del 1999), la Provincia autonoma di

Trento ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del

Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320

(Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o

semigratuita di libri di testo), lamentando la violazione

dell'art. 8, numero 27, dell'art. 9, numero 2, e dell'art. 16 del

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle

leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige), e delle relative norme di attuazione, nonché

dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il

coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle

Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria), e

chiedendo che la Corte dichiari che non spetta allo Stato di

escludere la Provincia autonoma di Trento dalla ripartizione dei

fondi statali per assicurare la gratuità totale o parziale dei libri

di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico,

di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e

conseguentemente annulli in ragione di tale esclusione il decreto

impugnato, con particolare riferimento alle regole di riparto di cui

all'art. 3 ed alle tabelle di riparto A(1) e A(2).

La ricorrente premette che ai sensi dello statuto speciale per il

Trentino Alto-Adige la Provincia autonoma di Trento dispone di

potestà legislativa primaria in materia di assistenza scolastica per

i settori di istruzione in cui le Province hanno competenza

legislativa, e cioè nei settori della istruzione elementare e

secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica,

professionale e artistica), e che in relazione a tale materia spetta

ad essa anche la potestà amministrativa.

In questa materia è intervenuto l'art. 27 della legge

23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo), che ha disposto un finanziamento

statale aggiuntivo volto a garantire "la gratuità, totale o

parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono

l'obbligo scolastico", nonché a provvedere alla "fornitura di libri

di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola

secondaria superiore". Tale finanziamento aggiuntivo è ripartito tra

le Regioni, che a loro volta ne prevedono la ripartizione tra i

comuni. Solo in caso di inadempimento da parte delle Regioni le somme

possono essere direttamente ripartite tra i comuni. La stessa legge

dispone anche, all'art. 82, che le disposizioni in essa contenute si

applicano nelle Province autonome, ma nel rispetto e nei limiti degli

statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Ora, secondo la ricorrente, nel dare attuazione all'art. 27 della

legge n. 448 del 1998 il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto

tenere conto della competenza provinciale. In questo quadro, verrebbe

in considerazione la legge n. 386 del 1989, ed in particolare i commi

2 e 3 dell'art. 5, i quali dispongono rispettivamente che "i

finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge

statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle

regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al

bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative

provinciali, nell'ambito del corrispondente settore", e che, "per

l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si

prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad

eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle

quote di riparto".

Da queste norme si dovrebbe trarre la conseguenza che nel riparto

del finanziamento in questione avrebbe dovuto essere inclusa anche la

Provincia autonoma di Trento. Quello previsto dall'art. 27 della

legge n. 448 del 1998, infatti, rappresenterebbe un finanziamento

statale aggiuntivo e straordinario di interventi costituzionalmente

rientranti nella competenza provinciale. La stessa legge

presupporrebbe la competenza regionale, come mostrerebbe la

previsione che i finanziamenti debbano restare aggiuntivi rispetto a

quelli già stanziati a tal fine alla data di entrata in vigore della

legge medesima.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, o quanto

meno di respingerlo, e depositando alcuni documenti.

Il ricorso sarebbe inammissibile, in primo luogo, perché la

doglianza relativa alla asserita illegittimità delle tabelle avrebbe

dovuto essere prospettata davanti al giudice amministrativo.

In secondo luogo, sarebbe inammissibile, o quanto meno non

fondato, perché l'art. 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998

attribuirebbe ai comuni, e non alle regioni e alle province autonome,

il compito di garantire la gratuità dei libri di testo e la loro

fornitura. Il comma 2, infatti, assegnerebbe alle Regioni, per

evidenti ragioni pratiche, soltanto un compito per così dire

"tecnico", di disciplinare le modalità di ripartizione dei

finanziamenti tra i comuni. Di ciò vi sarebbe conferma nell'art. 3,

commi 2 e 3, del regolamento impugnato, ove è previsto che la

erogazione segue (e non precede) la trasmissione dei piani di

riparto, e che l'erogazione può essere ordinata direttamente a

favore dei comuni. Ulteriore conferma discenderebbe dall'art. 27,

comma 2, secondo periodo, della legge e dall'art. 3, comma 4, del

regolamento.

Ancora, l'inciso secondo cui i finanziamenti "sono comunque

aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine" (art. 27,

comma 2) si riferirebbe alla finanza comunale e non a quella

regionale, come confermerebbe anche l'art. 3, comma 5, del

regolamento, ove si legge che le somme da ripartire "sono comunque

aggiuntive rispetto a quelle già destinate dalle regioni" alla

fornitura di libri di testo, e non "alle regioni". Sicché

apparirebbe fuori luogo l'invocazione sia dell'art. 5, comma 2, della

legge n. 386 del 1989, sia dell'art. 8, numero 27, dello statuto, in

quanto le tabelle allegate al regolamento rispetterebbero appieno la

competenza legislativa primaria della Provincia, la quale, infatti,

non ha proposto ricorso contro l'art. 27 della legge n. 448 del 1998.

Le tabelle impugnate, fra l'altro, non prevedono neppure le Regioni

Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia.

3. - Con ricorso notificato il 15 novembre 1999 e depositato

presso la cancelleria della Corte costituzionale il successivo

23 novembre (r. confl. n. 40 del 1999), la Provincia autonoma di

Bolzano ha promosso a sua volta conflitto di attribuzione nei

confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per

l'annullamento parziale del medesimo decreto impugnato dalla

Provincia autonoma di Trento, sostenendo la violazione, oltre che dei

parametri già invocati da quella Provincia, di cui si è dato conto

al punto 1, anche del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e

dell'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione

dello statuto speciale per il Trentino-Alto in materia di finanzia

regionale e provinciale).

Anche secondo la Provincia di Bolzano il Presidente del Consiglio

dei ministri avrebbe dovuto includere le province autonome tra i

destinatari del finanziamento, in quanto quest'ultimo riguarderebbe

la materia, di competenza provinciale, dell'assistenza scolastica.

Le argomentazioni sono in parte analoghe a quelle svolte nel

ricorso della Provincia di Trento. In particolare, la Provincia di

Bolzano ritiene di non poter essere esclusa dai finanziamenti

statali, sia che si tratti di fondi speciali istituiti per garantire

livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio

nazionale (primo comma dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989), sia

che si tratti di finanziamenti per i quali sia previsto il riparto o

l'utilizzo a favore delle Regioni (secondo comma dello stesso

articolo). Sulla base della giurisprudenza costituzionale si dovrebbe

ritenere che il caso della fornitura gratuita di libri di testo

ricada più nel primo che nel secondo comma dell'art. 5, essendo essa

diretta a perseguire un obiettivo che è di politica sociale e non

già di politica economica. Ma se pure non si ricadesse nel primo

comma dell'art. 5, allora si ricadrebbe certamente nella disciplina

del secondo comma, e sarebbe applicabile anche il disposto del terzo

comma, secondo cui il finanziamento spetta alla Provincia di Bolzano

"a prescindere da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi

ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o

delle quote di riparto". I parametri di riparto sarebbero quelli

individuati dall'art. 3, comma 1, del decreto impugnato (riparto in

ragione della percentuale di famiglie con reddito netto fino a 30

milioni, rilevata dall'Istat), secondo quanto indicato dalle tabelle

A(1) e A(2), le quali, tuttavia, ignorano la Provincia ricorrente.

4. - Anche in questo secondo giudizio si è costituito in

giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo di

dichiarare inammissibile il ricorso, o quanto meno di respingerlo. Le

difese sono identiche a quelle contenute nell'atto di costituzione

relativo al conflitto sollevato dalla Provincia autonoma di Trento,

di cui si è dato conto al punto 2.

5. - Con ricorso notificato il 13 ottobre 2000 e depositato

presso la cancelleria della Corte costituzionale il successivo

18 ottobre (r. confl. n. 46 del 2000), la Provincia autonoma di

Trento ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del

Presidente del Consiglio dei ministri per l'annullamento parziale del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2000,

n. 226 (Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320,

concernente disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge

23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di

libri di testo), per violazione dell'art. 8, numero 27, dell'art. 9,

numero 2, dell'art. 16 e del titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972,

n. 670 e delle relative norme di attuazione, nonché dell'art. 5

della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dell'art. 12 del d.lgs.

16 marzo 1992, n. 268.

Nel ricostruire il quadro normativo in modo analogo a quanto già

esposto nel ricorso relativo al primo decreto, di cui si è dato

conto al punto 1, la ricorrente aggiunge che l'art. 53 della legge

23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000), ha

stabilito che le disposizioni dell'art. 27 della legge n. 448 del

1998 "continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001",

e afferma che il Presidente del Consiglio dei ministri, nel dare

attuazione alle due disposizioni appena citate, avrebbe dovuto tenere

conto della competenza provinciale e delle disposizioni statutarie ed

attuative che regolano i rapporti tra lo Stato e la Provincia stessa,

ed in particolare avrebbe dovuto osservare l'art. 5, comma 2, della

legge n. 386 del 1989, di integrazione e modifica del titolo VI dello

statuto speciale, e l'art. 12 del d.lgs. n. 268 del 1992, così come

sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 432 del 1996, a norma del quale

le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei

fondi di cui all'art. 5 della legge n. 386 del 1989 "si applicano con

riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le

stesse non sono espressamente richiamate".

Richiamando, in relazione al nuovo decreto impugnato, che esclude

la Provincia dai finanziamenti previsti per l'anno 2000-2001, tutte

le argomentazioni già svolte nel ricorso contro il primo decreto di

riparto, relativo all'anno scolastico precedente, la Provincia

conclude affermando che l'esclusione della Provincia stessa dal

riparto dei finanziamenti risulta chiaramente illegittima ed

arbitraria, per violazione di quanto disposto dall'art. 5 della legge

n. 386 del 1989.

6. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo anche in questo caso di dichiarare inammissibile

il ricorso, o quanto meno di respingerlo.

L'Avvocatura, dopo essersi richiamata a quanto già esposto

nell'atto di costituzione relativo al primo decreto, di cui si è

dato conto al punto 2, osserva che il combinato disposto dell'art. 4,

comma 3, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto

tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché

la potestà statale di indirizzo e coordinamento), il quale dispone

che le amministrazioni statali "non possono concedere direttamente o

indirettamente finanziamenti o contributi per attività nell'ambito

del territorio regionale o provinciale", e dell'art. 12, comma 2, del

d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, il quale circoscriverebbe la portata di

quell'art. 4, comma 3, prevedendo che esso non concerne

"l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della

Provincia per scopi determinati da leggi statali", e aggiungendo che

a detti fondi "continuano ad applicarsi le disposizioni di cui

all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386", conduce

ad escludere le Province di Trento e Bolzano dall'ambito territoriale

di applicazione dei benefici, spettando ad esse l'onere di disporre

tali finanziamenti.

Secondo le disposizioni vigenti, dunque, il bilancio della

provincia autonoma non sarebbe "onnivoro", come vorrebbe la

ricorrente, e, comunque, non potrebbe ammettersi a favore della

popolazione della provincia una duplicazione di flussi finanziari,

pena l'incostituzionalità della legge che la disponesse.

7. - In relazione al conflitto sollevato dalla Provincia autonoma

di Bolzano (r. confl. n. 40 del 1999), in data 3 maggio 2001 il

Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato memoria,

aggiungendo alcune osservazioni a quelle già esposte nell'atto di

costituzione. La legge n. 386 del 1989, come esplicitamente enuncia

all'art. 12, comma 1, ha mirato ad attuare il coordinamento della

disciplina delle entrate tributarie delle Regioni e delle Province

autonome mediante l'emanazione, d'intesa con le Regioni e le Province

stesse, di norme ordinarie in materia. Essa sarebbe però andata

oltre il compito nel suo art. 5, introducendo disposizioni relative

non alle entrate tributarie ma alla spesa pubblica statale. I commi 2

e 3 di tale articolo, oltretutto equivoci e produttivi di

litigiosità, sarebbero di dubbia legittimità costituzionale,

contrastando con entrambi i fondamentali canoni contenuti negli

Statuti speciali, e cioè la devoluzione per così dire

omnicomprensiva di sostanziose quote di gettito e il principio del

riparto delle competenze con attribuzione alle autonomie di

competenze anche esclusive. Il fatto che questa Corte abbia

considerato "rinforzata" la legge ordinaria n. 386 del 1989 non

varrebbe a sottrarre ogni sua disposizione al sindacato di

costituzionalità. Se la Corte non volesse sollevare di fronte a se

stessa questione di legittimità costituzionale dei commi 2 e 3

dell'art. 5, potrebbe quanto meno darne una interpretazione che li

riconducesse a compatibilità con i due menzionati principi

statutari. Una indicazione in questo senso dovrebbe trarsi anche

dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 266 del 1992: comma introdotto

per evitare che attraverso la concessione di finanziamenti o

contributi lo Stato abbia ad interferire nelle competenze

provinciali, e che la Provincia ricorrente avrebbe potuto invocare

qualora l'atto occasione del conflitto avesse incluso tra i

beneficiari del finanziamento anche i comuni siti nel territorio

provinciale.

8. - In data 11 settembre 2001 il Presidente del Consiglio dei

ministri ha presentato una memoria relativa ad entrambi i conflitti

sollevati dalla Provincia autonoma di Trento (r. confl. n. 38 del

1999 e n. 46 del 2000), nella quale dichiara di riproporre e

confermare solo in via subordinata le considerazioni formulate negli

atti di costituzione.

Ad esse, infatti, l'Avvocatura oggi antepone una diversa

considerazione, ricordando che la legge che provvede al coordinamento

della disciplina delle entrate tributarie per il Trentino Alto-Adige,

la n. 386 del 1989, a differenza delle leggi che vi provvedono per le

altre regioni a statuto speciale, salvo la Sicilia, non disciplina

solo la devoluzione di tributi o di quote del gettito fiscale, ma

reca anche l'art. 5, relativo all'accesso a taluni flussi di spesa

statale, che non concerne il gettito dei tributi. Riprendendo quanto

già sostenuto nella memoria relativa al ricorso proposto dalla

Provincia autonoma di Bolzano, di cui si è riferito al punto 7,

l'Avvocatura ripete che se la Corte non volesse sollevare di fronte a

se stessa questione di legittimità costituzionale dei commi 2 e 3

dell'art. 5, potrebbe quanto meno darne una interpretazione che li

riconducesse a compatibilità con i due menzionati principi

statutari. Secondo la difesa erariale, i commi 2 e 3 non potrebbero

trovare applicazione nelle materie di competenza propria della

Regione Trentino Alto-Adige o delle province autonome, in analogia

con quanto disposto per la Regione Valle d'Aosta dall'art. 9 della

legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento

finanziario della Regione Valle d'Aosta).

9. - In prossimità dell'udienza anche la Provincia autonoma di

Trento ha presentato due memorie.

In relazione al primo dei due ricorsi (r. confl. n. 38 del 1999),

la Provincia sostiene di non lamentare una generica illegittimità

del regolamento rispetto all'art. 27 della legge n. 448 del 1998, ma

la mancata applicazione di specifiche norme statutarie o a queste

assimilabili. Se la contestazione di una violazione della legge

bastasse a spogliare della giurisdizione la Corte costituzionale, i

conflitti Stato-Regioni praticamente non potrebbero esistere, poiché

da un lato i provvedimenti amministrativi oggetto del conflitto si

basano sempre sulla legge e, dall'altro, se l'atto fosse pienamente

conforme alla legge il conflitto sarebbe per ciò stesso

inammissibile.

Inoltre, la ricorrente afferma che il fatto che l'art. 27 citato

attribuisca ai comuni funzioni operative non toglie che alle Regioni

siano riconosciute, a titolo di competenza propria, altre funzioni

nella medesima materia, cioè quelle di disciplinare le modalità di

riparto, di trasmettere i piani di riparto e di erogare le somme ai

comuni. L'art. 27, quindi, prevederebbe comunque la ripartizione a

favore delle Regioni, in virtù della loro competenza in materia, dei

finanziamenti statali, e ciò basterebbe a far scattare il meccanismo

di cui all'art. 5 della legge n. 386 del 1989.

Per mero tuziorismo la ricorrente aggiunge che, se anche si

ritenesse che l'art. 27 disconosca qualsiasi competenza regionale in

materia, esso dovrebbe comunque essere applicato nella Provincia nel

rispetto e nei limiti dello statuto di autonomia e delle relative

norme di attuazione (art. 82 della legge n. 448 del 1998), e che

l'art. 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla

Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e

Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), prevede che le funzioni

amministrative che le leggi generali dello Stato conferiscono ai

comuni, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, debbano intendersi

conferite anche ai comuni siti nelle due Province autonome "qualora

non rientrino nelle materie di competenza della regione o delle

province" (comma 1), e che al trasferimento ai comuni delle funzioni

amministrative ricadenti nelle materie di competenza della Regione o

delle Province "si provvede, rispettivamente, con legge regionale o

provinciale" (comma 2): dunque, anche per quanto riguarda le funzioni

propriamente operative, l'art. 27 della legge n. 448 del 1998

dovrebbe essere interpretato, in virtù dell'art. 82 della stessa

legge, come norma non vincolante ma meramente dispositiva, e dunque

non nel senso di escludere la competenza della Provincia

all'esercizio diretto delle funzioni di assistenza.

Quanto poi al potere sostitutivo statale di cui al comma 2

dell'art. 27, esso non solo non negherebbe, ma al contrario

presupporrebbe e confermerebbe la competenza regionale, escludendo

quella comunale.

10. - In relazione al secondo dei due ricorsi (r. confl. n. 46

del 2000), la Provincia autonoma di Trento, replicando

all'interpretazione dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 266 del 1992

e dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 268 del 1992 fornita

dall'Avvocatura, afferma che da tali norme risulterebbe proprio che

il finanziamento di cui all'art. 27 della legge n. 448 del 1998

avrebbe dovuto essere attribuito anche alla Provincia.

L'affermazione della difesa erariale, secondo cui il rispetto

dell'art. 5, comma 2, della legge n. 386 del 1989 comporterebbe una

duplicazione di flussi finanziari, non sarebbe volta a difendere

l'atto impugnato per conflitto, ma semplicemente a contestare

l'autonomia finanziaria della Provincia, così come disciplinata

dalle norme statali che la riguardano. A seguire la tesi

dell'Avvocatura, infatti, le Province autonome dovrebbero essere

escluse da tutti i fondi che lo Stato destina alle Regioni per

specifici interventi: al contrario, del finanziamento integrativo nel

settore dell'assistenza scolastica dovrebbe beneficiare anche la

comunità trentina, pur mantenendo una più ampia ma non certo

assoluta autonomia nella destinazione concreta delle risorse

aggiuntive. Considerato in diritto

1. - I ricorsi per conflitto di attribuzioni, promossi dalle

Province autonome di Trento e di Bolzano, investono due decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri: il d.P.C.m. 5 agosto 1999,

n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o

semigratuita di libri di testo: r. confl. n. 38 e n. 40 del 1999), e

il d.P.C.m. 4 luglio 2000, n. 226 (Regolamento recante conferma con

modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di attuazione

dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura

gratuita o semigratuita di libri di testo: r. confl. n. 46 del 2000).

Le ricorrenti chiedono dichiararsi che non spetta allo Stato

escludere le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla

ripartizione dei fondi statali assegnati per assicurare la gratuità

totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che

adempiono l'obbligo scolastico e per provvedere alla fornitura anche

in comodato di libri di testo in favore degli studenti della scuola

secondaria superiore, di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre

1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo

sviluppo), e all'art. 53 della legge 23 dicembre 1999, n. 488

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato Legge finanziaria 2000); e conseguentemente annullarsi i

decreti medesimi con particolare riferimento all'art. 3 del d.P.C.m.

n. 320 del 1999, all'art. 1, commi 1 e 2, del d.P.C.m. n. 226 del

2000 e alle tabelle allegate al primo decreto, che recano il piano di

riparto dei fondi fra le Regioni.

Le ricorrenti affermano che l'esclusione delle stesse dal riparto

dei finanziamenti statali in questione lede le loro competenze

legislative e amministrative in materia di assistenza scolastica e

l'autonomia finanziaria ad esse attribuita dal titolo VI dello

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dall'art. 5 della legge

30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza

della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento

e di Bolzano con la riforma tributaria), ai cui sensi "le province

autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti

per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto

il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli

stessi previsti" (comma 1, invocato in linea principale dalla

ricorrente Provincia di Bolzano), e "i finanziamenti recati da

qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il

riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle

province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere

utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del

corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle

rispettive province" (comma 2, invocato dalla Provincia di Trento, e,

in subordine, anche dalla Provincia di Bolzano).

2. - I tre ricorsi hanno oggetti identici o connessi, e pertanto

essi devono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

3. - La Corte osserva, preliminarmente, che non ricorrono, nella

specie, le ragioni che altra volta l'hanno indotta a dichiarare

inammissibile il conflitto di attribuzioni in quanto rivolto contro

un atto meramente esecutivo di una disposizione di legge, e come tale

ritenuto privo di autonomo contenuto lesivo, riportandosi

quest'ultimo esclusivamente, in ipotesi, alla legge applicata

(sentenza n. 467 del 1997).

Nel presente caso, infatti, la norma di legge applicata

(l'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, poi prorogato nella

sua efficacia dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) si

limita a prevedere un finanziamento statale aggiuntivo rispetto alle

risorse già destinate allo scopo, e il suo riparto fra i comuni ad

opera delle Regioni, alle quali dunque il finanziamento statale è

destinato, senza distinzione alcuna fra le diverse Regioni (dovendosi

tra queste considerare incluse le Province autonome di Trento e

Bolzano: cfr. sentenza n. 49 del 1991). Gli impugnati decreti del

Presidente del Consiglio hanno stabilito il riparto escludendone,

oltre alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni Valle

d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, senza alcuna motivazione

riconducibile ad una ipotetica interpretazione riduttiva della legge

quanto all'ambito territoriale della sua efficacia, ma sulla base di

ragioni fondate, nel caso delle Province autonome - come dimostrano

le difese svolte nella presente sede dal Presidente del Consiglio dei

ministri -, sulla peculiarità del sistema di finanziamento previsto

nei confronti di queste, e sulla asserita inapplicabilità alla

specie della garanzia di partecipazione al riparto di fondi statali,

recata dall'art. 5 della legge n. 386 del 1989. Dunque interamente ed

esclusivamente ai decreti impugnati si riconduce la lesione lamentata

dalle ricorrenti.

4. - I ricorsi sono fondati.

L'art. 5 della legge n. 386 del 1989 contenente norme che,

secondo la giurisprudenza di questa Corte, in quanto approvate con la

speciale procedura prevista dall'art. 104 dello statuto speciale per

le modifiche statutarie in materia finanziaria, non sono derogabili

da leggi ordinarie non precedute da accordo con le Province autonome

(cfr. sentenze n. 116 del 1991, n. 382, n. 356, n. 366 e n. 427 del

1992, n. 165 del 1994, n. 458 del 1995, n. 520 del 2000) stabilisce

che le Province autonome partecipano alla ripartizione di fondi

speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in

modo uniforme su tutto il territorio nazionale (comma 1), nonché ai

finanziamenti recati da altre disposizioni di legge statale, in cui

sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle Regioni (comma

2).

Non occorre, in questa sede, precisare se il finanziamento di cui

è causa rientri nella prima di tali ipotesi (come indurrebbe a

ritenere la dichiarata finalità di garantire la gratuità, totale o

parziale, o la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni

della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore),

ovvero nella seconda ipotesi. In ogni caso, infatti, le norme

richiamate sanciscono il diritto delle Province autonome a

partecipare al riparto dei finanziamenti.

Ad escluderle da tale partecipazione non può valere la

circostanza che la norma di legge demandi ai comuni, e non alle

Regioni, il compito di garantire la gratuità e di provvedere alla

fornitura dei libri di testo, poiché, spettando alle Regioni il

compito di disciplinare le modalità di ripartizione fra i comuni dei

finanziamenti previsti (art. 27, comma 2, della legge n. 448 del

1998), è chiaro che la ripartizione fra i comuni è preceduta da una

ripartizione dei fondi fra le Regioni, e a ciò provvedono infatti i

decreti impugnati: onde non può non trovare applicazione, nei

riguardi di tale finanziamento, il richiamato art. 5 della legge

n. 386 del 1989.

Non possono derivarsi diverse conclusioni dal fatto che

l'intervento in questione attiene ad una materia l'assistenza

scolastica che spetta alla competenza legislativa primaria delle

Province, ai sensi degli artt. 8, numero 27, e 9, numero 2, dello

statuto speciale, e nella quale le Province stesse già provvedono

con le risorse proprie. I finanziamenti - che attengono peraltro a

materia appartenente alla competenza regionale anche nelle Regioni

ordinarie, già ai sensi dell'originario art. 117 della Costituzione

- sono, infatti, espressamente configurati (art. 27, comma 2, della

legge n. 448 del 1998) come "comunque aggiuntivi rispetto a quelli

già destinati a tal fine", o, come precisa l'art. 3, comma 3, dello

stesso impugnato d.P.C.m. n. 320 del 1999, aggiuntivi rispetto a

quelli già destinati dalle Regioni alla fornitura di libri di testo

"sulla base di legge nazionale o regionale".

5. - Nemmeno si può invocare, per giustificare l'esclusione

delle Province autonome dal riparto dei fondi, lo speciale sistema di

finanziamento delle Province stesse, fondato dallo statuto speciale

essenzialmente sulla partecipazione al gettito localmente riscosso di

tributi statali.

La Corte non ignora i problemi che sorgono per effetto delle

differenze esistenti fra i sistemi di finanziamento delle Regioni a

statuto speciale e le Province autonome, da un lato, e quello

relativo alle Regioni ordinarie, dall'altro lato. Ma - fermo restando

il potere del legislatore statale, in attuazione del novellato

art. 119 della Costituzione, di provvedere alla armonizzazione del

sistema complessivo - sta di fatto che le garanzie finanziarie

previste nei confronti delle Province autonome dalla disciplina

statutaria e di attuazione in vigore, ed in specie dall'art. 5 della

legge n. 386 del 1989, non possono essere disattese nella

applicazione di disposizioni legislative, che non introducono alcuna

discriminazione fra le diverse Regioni.

Né può dubitarsi, secondo la prospettiva da ultimo avanzata

dalla difesa del Presidente del Consiglio nelle memorie presentate in

vista dell'udienza, della legittimità costituzionale di detto

art. 5, o del suo secondo comma. La partecipazione delle Province

autonome alla ripartizione di finanziamenti statali aggiuntivi non

può, di per sé, dirsi in contrasto con il vigente sistema

statutario di riparto delle competenze e del gettito tributario,

restando affidato al legislatore statale il compito di stabilire i

"principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema

tributario" (art. 119 novellato, secondo comma, della Costituzione) e

di stabilire gli ulteriori interventi a fini di rimozione degli

squilibri e di promozione dello sviluppo, della coesione e della

solidarietà sociale (art. 119, quinto comma, della Costituzione).

6. - Alla dichiarazione, cui questa Corte perviene, secondo cui

non spetta allo Stato escludere le Province autonome di Trento e di

Bolzano dalla ripartizione dei finanziamenti in questione, non può

non conseguire l'annullamento dei decreti impugnati, restando in capo

al Presidente del Consiglio dei Ministri l'obbligo di provvedere, di

conseguenza, alla nuova ripartizione dei fondi nel rispetto della

presente decisione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente

del Consiglio dei ministri, escludere le Province autonome di Trento

e di Bolzano dalla ripartizione dei fondi destinati a garantire la

gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni

che adempiono l'obbligo scolastico e a provvedere alla fornitura

anche in comodato di libri di testo in favore degli studenti della

scuola secondaria superiore, effettuata con il d.P.C.m. 5 agosto

1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione

dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura

gratuita o semigratuita di libri di testo), e con il d.P.C.m.

4 luglio 2000, n. 226 (Regolamento recante conferma con modificazioni

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999,

n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell'art. 27 della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o

semigratuita di libri di testo), in applicazione dell'art. 27 della

legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo) e, rispettivamente, dell'art. 53 della

legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2000); e

conseguentemente;

b) Annulla per quanto di ragione, l'art. 3, comma 1, del predetto

d.P.C.m. n. 320 del 1999 e le tabelle ad esso allegate, nonché

l'art. 1, commi 1 e 2, del predetto d.P.C.m. n. 226 del 2000.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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