Corte costituzionale

Sentenza n. 418/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 463/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo

comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con

ordinanza emessa il 18 marzo 1991 dal Tribunale di Firenze nel

procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Mecacci Vittoria,

iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Mecacci Vittoria e dell'I.N.P.S.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Mecacci Vittoria e Pasquale

Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Firenze, sez. Lavoro, con ordinanza emessa il

18 marzo 1991 nella controversia tra I.N.P.S. e Mecacci Vittoria, ha

sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma,

del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in

cui non contempla la conservazione dell'importo erogato alla data di

cessazione del diritto alla integrazione anche per il caso di doppia

integrazione al minimo.

Riferisce il giudice rimettente che il Pretore di Firenze,

decidendo sul ricorso proposto da Mecacci Vittoria, titolare di due

pensioni entrambe integrate al minimo, condannava l'I.N.P.S. al

pagamento della pensione di reversibilità nell'importo

cristallizzato al 30 settembre 1983 sul presupposto che la

cristallizzazione prevista dal settimo comma dell'art. 6 della legge

n. 638 del 1983 si applichi ad ogni ipotesi di cessazione del diritto

alla integrazione e non solo a quella per superamento di reddito di

cui al comma sesto e cioè dopo il 1° settembre 1983. Chiamato al

riesame della controversia dall'appello dell'I.N.P.S., il giudice a

quo non condivide le motivazioni di due pronunce della Corte di

cassazione (nn. 5720/1989 e 3749/1990) che hanno affermato,

rispettivamente, che:

a) l'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983 convertito in

legge n. 638 del 1983 ha dettato un generale regime di integrazione

al minimo per l'ipotesi di cumulo di più pensioni, sicché risulta

legittima la soppressione del diritto all'integrazione al minimo per

il periodo successivo all'entrata in vigore della normativa (1°

ottobre 1983), salva la corresponsione dell'integrazione nella misura

pagata al 30 settembre 1983 fino al riassorbimento conseguente alla

rivalutazione automatica della pensione-base, conformemente al

dettato del settimo comma dell'art. 6;

b) dopo il 1° ottobre 1983 il diritto alla doppia integrazione

al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore cessa solo per

effetto del superamento del limite reddituale.

Le motivazioni delle due pronunce della Corte di cassazione non

costituirebbero diritto vivente, in quanto da un lato, con la prima

decisione, si è creduto di trovare nella stessa legge n. 638 del

1983 quel principio della doppia cristallizzazione che invece,

secondo il giudice rimettente, è stato dettato per l'unico caso di

integrazione che si è voluto regolare, non essendosi mai posto

nell'iter formativo della legge il problema di una integrazione

plurima. Con la seconda decisione, la Corte di cassazione avrebbe

addirittura affermato il diritto alla doppia integrazione al minimo

anche per il periodo successivo al 1° ottobre 1983, il che sarebbe da

escludere, contenendo la nuova legge esplicito riferimento ad una

sola ipotesi di integrazione.

Il giudice a quo ritiene quindi di non poter accogliere la domanda

di riconoscimento del diritto alla "cristallizzazione" della pensione

in godimento al 30 settembre 1983 (data di cessazione del diritto

alla seconda integrazione al minimo) ostandovi la disposizione

dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 638 del 1983. Su

quest'ultima norma tuttavia viene sollevata questione di legittimità

costituzionale laddove non si contempla la conservazione dell'importo

erogato alla data di cessazione del diritto alla integrazione anche

per il caso di doppia integrazione al minimo: non sussisterebbe,

infatti, valida ragione per un diverso trattamento tra titolari di

una sola pensione al minimo e titolari di due pensioni, anch'esse integrate al minimo, considerato che la ratio della previsione, nella

norma impugnata, del diritto alla "cristallizzazione" con riferimento

ad una sola integrazione, dovrebbe essere comune ad entrambi i casi.

2. - Intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio

dei ministri, l'Avvocatura dello Stato insiste per l'infondatezza

della questione, in quanto il giudice a quo, nel richiamarsi alle

decisioni citate della Corte di cassazione, non ritenendo di poterne

condividere la motivazione, opta per la soluzione interpretativa

opposta deducendone poi il contrasto con gli artt. 3 e 38 della

Costituzione.

3. - Si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio

Salafia, Pasquale Vario, Fabrizio Ausenda, Giorgio Starnoni e

Giuseppe Gigante, presentando una memoria in cui si segnalano le

ulteriori decisioni della Corte di cassazione (nn. 2751, 2752, 2848,

2850 e 3248 del 1991) motivate tutte per relationem sulle sentenze

nn. 5720 del 1989 e 3749 del 1990.

In particolare, in una memoria presentata nell'imminenza

dell'udienza, la difesa dell'I.N.P.S. ribadisce che, siccome

l'attuale disciplina normativa dell'integrazione al minimo delle

pensioni circoscrive il diritto ad una sola integrazione (cessante

per effetto del superamento del limite di reddito), l'ordinanza di

rimessione muoverebbe da petizione di principio laddove ritiene

comparabili, per effetto della ritenuta comune ratio del diritto alla

cristallizzazione, la situazione del titolare di una sola pensione

integrata al minimo in presenza di redditi ostativi e quella del

titolare di due pensioni anch'esse integrate al minimo. Le due

situazioni sarebbero, per la difesa dell'I.N.P.S., diverse sotto ogni

profilo, in quanto "qualora il reddito preclusivo del diritto alla

integrazione al minimo sia costituito anche solamente da un

trattamento pensionistico superiore al minimo, le due situazioni

sopra considerate non possono ritenersi omogenee e ricevere un

trattamento normativo uniforme con il diritto alla cristallizzazione

della seconda pensione, anch'essa integrata al minimo". Non sembra,

dunque, alla difesa dell'INPS, priva di razionale giustificazione

sotto il profilo dei princip/' di uguaglianza e di adeguatezza la

esclusione dal diritto alla cristallizzazione nel concorso di due (o

più) pensioni, tutte integrate al minimo, posto che con la

integrazione spettante una sola volta nella misura intera su una

pensione, si garantiscono le esigenze vitali minime, con

considerevole apporto finanziario dello Stato a titolo di

solidarietà generale. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Firenze, con ordinanza del 18 marzo 1991 (R.O.

n. 319/1991), solleva, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del settimo

comma dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure

urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento

della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

Amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge,

con modificazioni, con l'articolo unico della legge 11 novembre 1983,

n. 638, "laddove non contempla la conservazione dell'importo erogato

alla data di cessazione del diritto all'integrazione anche per il

caso di doppia integrazione al minimo".

2. - La questione non è fondata nei termini di cui appresso.

Il quesito posto alla Corte è: se la norma impugnata, nel

disporre la cosiddetta "cristallizzazione" della pensione integrata,

a seguito della perdita del diritto all'integrazione, per superamento

del limite di reddito, regoli anche l'ipotesi del cumulo di pensioni

integrate e, in caso affermativo, consenta la possibilità di una

cristallizzazione del trattamento non più integrabile dopo il 1°

ottobre 1983.

Va innanzi tutto premesso che l'ipotesi del concorso di due o più

pensioni appare nel terzo comma dell'art. 6 della legge n. 638 del

1983, uscito indenne dalla verifica di costituzionalità, operata da

questa Corte con sentenza n. 184 del 1988. Anche allora la disciplina

legislativa veniva sospettata di vulnerare gli artt. 3 e 38 della

Costituzione, ma la Corte statuì che la norma denunciata, sancendo

una regola generale in ordine alla scelta della pensione da integrare

al minimo e consentendo la perequazione automatica del trattamento

non integrato, non era da considerarsi illegittima in quanto

collocata nel divenire di un processo tendente, dal 1° ottobre 1983,

a rendere uniforme l'istituto del trattamento minimo in presenza del

cumulo di più pensioni.

La osservazione di un graduale processo di razionalizzazione della

materia, decisiva per il giudizio di costituzionalità, impone una

lettura storica della norma oggi impugnata. A tal fine acquista

rilievo dirimente il dies a quo del 1° ottobre 1983 non solo per gli

effetti temporali della disciplina dettata, ma ai fini della esatta

individuazione delle fattispecie normate.

3. - Alla data della legge n. 638 del 1983 vigeva il divieto della

integrazione al minimo di più pensioni, così come disposto dagli

artt. 2, secondo comma, della legge n. 1338 del 1962, e 23 della

legge n. 153 del 1969.

Successivamente, con sentenza n. 314 del 1985, questa Corte

dichiarava, per incompatibilità con il principio generale di

eguaglianza, la illegittimità costituzionale del divieto di

integrare al minimo le pensioni di riversibilità concorrenti con le

pensioni dirette, qualora fossero entrambe a carico

dell'assicurazione generale obbligatoria "limitatamente al periodo

non considerato dal decreto-legge n. 463 del 1983, come convertito

dalla legge n. 638 del medesimo anno".

La decisione fu seguita da una serie di statuizioni, volte ad

applicare alle svariate combinazioni di trattamenti la generale

regola delle illegittimità della preclusione all'integrazione di

più pensioni ma sempre entro l'indicato limite temporale.

È evidente dunque che non si può rintracciare nelle disposizioni

letterali dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983 la fattispecie, a

quella data vietata, del cumulo di due pensioni integrate al minimo e

di conseguenza nel comma settimo l'ipotesi di cristallizzazione di

una di esse.

Per effetto della sopravvenuta sentenza n. 314 del 1985, il

principio dell'unica pensione integrata al minimo, affermato dal

legislatore del 1983, deve intendersi validamente operante solo a

partire dal 1° ottobre 1983 ma non per il periodo antecedente.

Ne consegue che, successivamente alla data indicata, il titolare

di due pensioni integrate al minimo conserva su un solo trattamento

il diritto all'integrazione, mentre per l'altro la misura

dell'integrazione stessa resta ferma all'importo percepito alla data

del 30 settembre 1983 ed è destinata ad essere gradatamente

sostituita per riassorbimento, in virtù degli aumenti che la

pensione-base viene a subire per effetto della perequazione

automatica.

4. - Può pertanto darsi risposta affermativa al quesito della

utilizzabilità dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 638 del

1983 ai fini del decidere il giudizio a quo, non ricorrendo una ratio

decidendi dissimile da quella che già condusse questa Corte a non

riscontrare illegittimità costituzionale nell'art. 6, terzo comma,

della stessa legge con la richiamata sentenza n. 184 del 1988 e con

la successiva sentenza n. 503 del 1988.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione

di legittimità costituzionale, dell'art. 6, settimo comma, del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e

proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella

legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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