Corte costituzionale

Sentenza n. 416/1994

Altra decisione · depositata il 07/12/1994 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e

Trento, notificati il 10 maggio 1994, depositati in cancelleria

rispettivamente il 18 e 23 maggio 1994, per conflitti di attribuzione

sorti a seguito della deliberazione del Comitato interministeriale

per la programmazione economica del 21 dicembre 1993, intitolata

"Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale", ed iscritti

ai nn. 15 e 16 del registro conflitti 1994;

Udito nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 1994 il Giudice

relatore Prof. Antonio Baldassarre;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

di Bolzano e l'Avvocato Gualtiero Rueca per la Provincia di Trento.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 10 maggio 1994 e depositato il

successivo 18 maggio, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione

alla deliberazione del Comitato interministeriale per la

programmazione economica del 21 dicembre 1993, intitolata "Programma

triennale 1994-1996 per la tutela ambientale", pubblicata nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo

1994.

Oggetto di censura è, in particolare, il punto 5.1.1. della

citata deliberazione, il quale, in ottemperanza a quanto previsto

dall'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.

266, esclude le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla

distribuzione dei finanziamenti statali destinati all'attuazione del

piano triennale. Questa disposizione violerebbe le competenze

attribuite alla ricorrente da numerose norme statutarie, nonché

l'autonomia finanziaria alla stessa garantita dall'art. 119, terzo

comma, della Costituzione e dal titolo VI dello Statuto, come attuato

dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, dall'art. 12 del

decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 e dall'art. 4 del decreto

legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

Il contrasto con quanto disposto dall'art. 5, secondo comma, della

legge n. 386 del 1989 (legge rinforzata perché approvata, ai sensi

dell'art. 104 dello Statuto, su richiesta del Governo, della Regione

Trentino-Alto Adige e delle due Province autonome), sarebbe, ad

avviso della ricorrente, evidente. Infatti, mentre l'art. 5, secondo

comma, stabilisce che "i finanziamenti recati da qualunque altra

disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o

l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province

autonome e affluiscono al bilancio delle stesse per essere

utilizzati, secondo norme provinciali, nell'ambito del corrispondente

settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province", al contrario l'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo n.

266 del 1992, mira soltanto ad impedire allo Stato la concessione di

finanziamenti a terzi, nelle materie di competenza delle province, e

non già ad escludere che i finanziamenti possano affluire alle province in base a leggi di settore, per essere poi utilizzati dalle

province stesse in base alla propria normativa.

Del resto, prosegue la ricorrente, ove la disposizione dell'art.

4, comma terzo, del decreto legislativo n. 266 del 1992 dovesse

essere interpretata nel senso indicato dalla deliberazione impugnata,

la disposizione stessa, lungi dal tutelare l'autonomia provinciale

preservandola da interferenze statali, precluderebbe definitivamente,

a partire dalla sua entrata in vigore, il trasferimento di risorse in

tutte le materie di competenza provinciale.

La ricorrente conclude, quindi, chiedendo alla Corte di dichiarare

che non spetta allo Stato escludere la Provincia autonoma di Bolzano

dalla attribuzione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione

del piano triennale, come previsto dalla deliberazione CIPE 21

dicembre 1993, nonché di annullare, in parte qua, la deliberazione

stessa.

2. - Con ricorso notificato il 10 maggio 1994 e depositato il

successivo 23 maggio, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla

medesima deliberazione del CIPE oggetto del ricorso illustrato

precedentemente, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spetta

allo Stato, e per esso al CIPE, escludere la Provincia stessa dal

riparto e dall'assegnazione dei finanziamenti previsti dalla legge 28

agosto 1989, n. 305 e dal programma triennale 1994-1996 per la tutela

ambientale deliberato in applicazione della legge, nonché di

annullare il punto 5.1.1., secondo periodo, del capitolo V del

programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, approvato con

la citata deliberazione del CIPE 21 dicembre 1993.

La ricorrente osserva che l'atto impugnato si fonda su

un'interpretazione erronea dell'art. 4, comma terzo, del decreto

legislativo n. 266 del 1992 e comunque lesiva dell'autonomia

provinciale. Tale articolo, infatti, lungi dal precludere il

trasferimento alle province autonome dei finanziamenti a carico del

bilancio statale, pure previsti dalla legge come destinati ad essere

ripartiti tra le regioni, non è certo vòlto, come affermato dalla

Corte costituzionale nella sentenza n. 165 del 1994, a precludere il

finanziamento di funzioni amministrative delle Province autonome.

3. - In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano

ha depositato una memoria, con la quale insiste, sulla base di quanto

affermato nella sent. n. 165 del 1994, per l'accoglimento del

ricorso.

4. - All'udienza dell'8 novembre 1994, le ricorrenti, preso atto

che, con deliberazione 3 agosto 1994 ""Rettifiche e aggiustamenti al

Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, approvato il

21 dicembre 1993"), il CIPE ha modificato la deliberazione impugnata,

ed in particolare la disposizione di cui al punto 5.1., introducendo

una disciplina conforme alla interpretazione delle norme di

attuazione dello Statuto speciale affermata dalla Corte

costituzionale nella sentenza n. 165 del 1994, hanno chiesto che

venga dichiarata cessata la materia del contendere. Considerato in diritto

1. - Le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno impugnato la

deliberazione del CIPE 21 dicembre 1993, intitolata "Programma

triennale 1994-1996 per la tutela ambientale", ed in particolare la

disposizione contenuta nel punto 5.1.1. della stessa, chiedendo a

questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al

CIPE, escludere le province autonome dalla ripartizione delle somme

destinate alla attuazione del piano triennale 1994-1996 per la tutela

ambientale e di annullare, in parte qua, la deliberazione stessa.

Poiché i ricorsi concernono il medesimo atto, i relativi giudizi

possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Come riferito in narrativa, il CIPE, con deliberazione 3

agosto 1994, ha modificato in alcune parti la precedente

deliberazione 21 dicembre 1993. In particolare, il CIPE ha preso atto

della sentenza di questa Corte n. 165 del 1994, con la quale la

stessa Corte ha affermato che l'art. 4, comma terzo, del decreto

legislativo n. 266 del 1992 è vo'lto a "garantire l'ente locale da

possibili invasioni della sua competenza a mezzo di interventi

diretti di spesa, non certo a precludere il finanziamento di

attività amministrative dell'ente stesso. ( ..) La ratio della

previsione sta, in sostanza, nel ripartire la misura

dell'amministrazione nel senso di destinare i finanziamenti

esclusivamente a chi ha il compito di gestirli, così da evitare, fra

l'altro, il verificarsi di soppressioni o di duplicazioni in favore

dei medesimi soggetti per attività che siano contemporaneamente

disciplinate dalle regioni o dalle province autonome in quanto si

svolgono nel loro territorio".

Per effetto di tale decisione, la predetta deliberazione del 3

agosto 1994 ha esteso l'ambito di applicazione della deliberazione 21

dicembre 1993 alle Province autonome di Trento e di Bolzano, dettando

una specifica disciplina per l'attribuzione alle province stesse

delle risorse finanziarie previste dal programma triennale. Con la

deliberazione integrativa del 3 agosto 1994, è stata, quindi,

recepita l'interpretazione secondo la quale la disposizione dell'art.

4, comma terzo, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, non

incide sulla operatività delle disposizioni di cui all'art. 5, terzo

comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386 e all'art. 12 del decreto

legislativo 6 marzo 1992, n. 268.

Pertanto, poiché questa disciplina trova applicazione per tutto

il periodo di vigenza del programma triennale per la tutela

ambientale, e, quindi, anche per il periodo anteriore all'entrata in

vigore della deliberazione integrativa, deve, conseguentemente,

dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara cessata la materia del contendere in

ordine ai ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:416 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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