Corte costituzionale

Sentenza n. 415/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8d.P.R. 737/1981

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma,

lett. b) del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari

per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e

regolamentazione dei relativi procedimenti) promosso con ordinanza

emessa il 20 dicembre 1990 dal Consiglio di giustizia amministrativa

per la Regione Sicilia sul ricorso proposto dal Questore di Ragusa

p.t. ed altro contro Giacomo Pampallona, iscritta al n. 324 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21, prima serie speciale dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel prendere cognizione - in sede di appello - di un provvedimento

di destituzione di diritto di un agente della polizia di Stato,

emanato prima dell'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n.

668, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia,

con ordinanza 29 dicembre 1989, sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. b), del d.P.R. 25

ottobre 1981, n. 737, che prevedeva la destituzione di diritto del

dipendente che, a seguito di condanna penale, fosse stato interdetto

anche temporaneamente dai pubblici uffici.

Con ordinanza n. 403 del 1990, questa Corte restituiva gli atti

all'anzidetto Consiglio per il riesame della rilevanza della

questione alla luce della legge 7 febbraio 1990, n. 19, contenente

una nuova disciplina della riammissione in servizio del dipendente

destituito.

Il Consiglio di giustizia amministrativa, con ordinanza 20

dicembre 1990, ha nuovamente sollevato la stessa questione,

osservando che l'eventuale declaratoria di illegittimità del già

richiamato art. 8, nel suo testo originario, condurrebbe

all'annullamento, da parte dello stesso Consiglio, del provvedimento

di destituzione emanato il 29 gennaio 1985, col conseguente diritto

dell'interessato alla integrale ricostruzione ex tunc della carriera.

La riammissione in servizio, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 19

del 1990, comporta invece la reintegrazione nel ruolo "con la

qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di

cessazione dal servizio", operando quindi con effetto ex nunc.

Permarrebbe dunque, ad avviso del giudice remittente, la rilevanza

della questione, già sollevata in data 29 dicembre 1989 e ora

riproposta. Considerato in diritto

1. - Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

Sicilia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma,

lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nel testo vigente prima

dell'entrata in vigore delle leggi 10 ottobre 1986, n. 668, e 7

febbraio 1990, n. 19.

La norma impugnata prevedeva la destituzione di diritto

dell'appartenente ai ruoli dall'Amministrazione della pubblica

sicurezza a seguito di condanna penale che comportasse

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

La questione, pur dopo le menzionate leggi n. 668 del 1986 e n. 19

del 1990, conserverebbe la propria rilevanza perché l'eventuale

accoglimento condurrebbe all'annullamento del provvedimento

destitutivo, con il conseguente diritto dell'interessato ad una

integrale ricostruzione ex tunc della carriera sotto il profilo sia

giuridico che economico. L'applicazione dell'art. 10 della legge n.

19 del 1990 porterebbe invece alla meno favorevole reintegrazione nel

ruolo con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data

di cessazione del servizio. Donde l'interesse del pubblico dipendente

"a vedere decisa la questione di legittimità costituzionale

sollevata con l'ordinanza n. 504 del 1989".

2. - La questione è da dichiararsi irrilevante.

Con la normativa posta dalla legge n. 19 del 1990 il legislatore

ha inteso dare una generale ed uniforme disciplina alla materia della

destituzione del pubblico dipendente e risolvere altresì i problemi

insorti a seguito della sentenza di questa Corte n. 971 del 1988

(preceduta da altre decisioni), che aveva dichiarato l'illegittimità

di numerose norme che comminavano la destituzione di diritto, invece

che l'apertura del procedimento disciplinare, con le possibili,

diversificate sanzioni, in relazione alle specifiche situazioni.

A tal fine, la legge n. 19 provvede con gli articoli 9 e 10. Con

il primo di essi definisce la nuova normativa, in base alla quale il

pubblico dipendente può essere destituito a seguito di condanna

penale soltanto all'esito del procedimento disciplinare, che viene

assoggettato a termini rigorosi (centottanta giorni per il

promovimento del giudizio disciplinare, novanta giorni per la sua

definizione), diretti a limitare nel tempo la situazione di

incertezza che tocca sia la p.a. che il soggetto implicato.

L'art. 10, a sua volta, detta una coerente disciplina

intertemporale, che predispone un'adeguata tutela per il soggetto

già incorso nella destituzione di diritto, prevedendone la

riammissione in servizio, a domanda. Il legislatore si è

preoccupato, contestualmente, di realizzare il pubblico interesse,

inteso a conservare alla p.a. il personale, la cui condotta sia

riconosciuta non incompatibile con le esigenze del servizio. Si

tratta, in sostanza, di un complesso normativo, diretto ad attuare un

assetto definitivo di situazioni, già definite con l'inflizione di

un provvedimento destitutivo, contrastato dalle ricordate pronunce di

incostituzionalità e dalla nuova legge, attraverso misure sorrette

da una più equa considerazione delle ragioni del pubblico dipendente

destituito e di quelle della p.a., vo'lte a condizionare il recupero

dell'impiegato alle necessarie garanzie amministrative, da definire

con particolare rapidità.

Da tale normativa si desume innanzitutto che con la presentazione,

da parte del pubblico dipendente destituito, della domanda di

riammissione in servizio (art. 10, comma 2), cessa la sanzione

inflitta e sorge la potestà della p.a. di promuovere un nuovo

procedimento disciplinare entro i rapidi termini innanzi indicati.

La nuova disciplina sostituisce integralmente quelle precedenti,

le quali erano sorrette dalla ratio dell'automatismo destitutivo,

abrogato espressamente dalla legge n. 19 e integralmente sostituito

dal nuovo sistema.

Si regola così in modo organico, generale ed uniforme la delicata

materia della destituzione ex lege con riguardo ad ogni categoria di

pubblici dipendenti.

3. - Sulla scorta della nuova normativa, posta dalla legge n. 19,

appare opportuno fissare il quadro delle posizioni dei dipendenti

destituiti.

Per le posizioni, già definite con il provvedimento destitutivo,

l'amministrazione provvede all'apertura di un nuovo procedimento

disciplinare, sul presupposto della estinzione della sanzione a

seguito della presentazione della domanda di riammissione in

servizio.

Il nuovo procedimento rientra nel dominio della legge n. 19,

vigente fin dal momento della sua instaurazione. Tale legge, per

effetto dell'espressa abrogazione, dalla sua entrata in vigore, di

"ogni contraria disposizione di legge" (art. 9, primo comma, l. cit.)

è la sola competente a regolare la materia oggetto del rinnovato

giudizio.

Per le posizioni, rispetto alle quali il procedimento disciplinare

è in corso (ad esse si riferiscono il secondo comma dell'art. 9 e il

terzo comma dell'art. 10 della legge n. 19 quando fanno riferimento

ai procedimenti che debbono essere "proseguiti"), è del pari

applicabile alla legge n. 19, come è espressamente previsto dalle

norme ora dette che stabiliscono - facendo riferimento al nuovo

procedimento - che esso deve essere proseguito e definito nei termini

ristretti e perentori dalle norme stesse sanciti.

Le situazioni in via di svolgimento vanno regolate secondo un

disegno unitario e uniforme per tutte le categorie degli interessati,

per pervenire a soluzioni eque e rapide, cessata ogni

diversificazione di trattamento sostanziale e formale, consentita,

invece, dalle precedenti normative.

Per le posizioni, infine, caratterizzate dall'inflizione della

destituzione, contro la quale sia stata esperita impugnativa (e il

relativo giudizio sia ancora pendente: situazione, questa, che

caratterizza la fattispecie), è del pari applicabile la nuova legge,

che - come si è posto in luce - è espressione di una rilevante

esigenza di pubblico interesse alla concreta e rapida definizione

delle situazioni pendenti e, come tale, regola la materia prevalendo

su ogni altra precedente, fissando limiti e termini specifici al

giudizio.

Si realizza così un sistema normativo, sostanziale e

procedimentale, che ha come momento iniziale la cessazione dell'atto

destitutivo e come momento finale la rideterminazione dello status

del dipendente, a seguito della rinnovata valutazione della sua

condotta. La nuova disciplina agevola il dipendente, facendo cessare

la destituzione, e lo recupera all'amministrazione tutte le volte che

il procedimento disciplinare lo consente. Si realizza, così, un

trattamento unitario di tutte le pregresse posizioni di destituzione,

con l'impossibilità di perseguire soluzioni differenziate dal

modello descritto. Si impedisce inoltre la prosecuzione

dell'impugnativa in corso con le (eventuali) pronuncie di

annullamento. Anche le posizioni ad esse relative vengono assorbite

nel disegno unificatore, ispirato al perseguimento delle già dette

esigenze pubbliche e si consente al dipendente, già destituito e

riammesso ai sensi dell'art. 10, secondo e terzo comma, legge n. 19,

di essere "reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e

l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio" (art. 10

cit., quarto comma).

Il contenuto e gli effetti della normativa posta dalla nuova legge

costituiscono l'elemento fondamentale del giudizio di rilevanza della

questione di costituzionalità proposta alla Corte. Il giudice a quo

si è limitato a considerare l'interesse del dipendente ad ottenere i

benefici della eventuale pronuncia di annullamento. Vale in segno

contrario, oltre a quanto si è già osservato, il richiamo

all'insegnamento di questa Corte, la quale ha affermato, (cfr. sent.

20 luglio 1990, n. 344) che "secondo una giurisprudenza consolidata,

la rilevanza di una determinata questione di costituzionalità va

valutata, non già in relazione agli ipotetici vantaggi di cui

potrebbero beneficiare le parti in causa, ma, piuttosto, in relazione

alla semplice applicabilità nel giudizio a quo della legge di cui si

contesta la legittimità costituzionale e, quindi, alla influenza che

sotto tale profilo il giudizio di costituzionalità può esercitare

su quello dal quale proviene la questione".

Non appare, quindi, pertinente l'argomentazione del giudice a quo

circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale

dell'abrogato art. 8, primo comma, lett. b) del d.P.R. 25 ottobre

1981, n. 737.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, primo comma, lett. b) del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

(Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di

pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti),

sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Consiglio

di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:415 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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