Corte costituzionale

Sentenza n. 412/1993

Altra decisione · depositata il 23/11/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta

notificato il 6 e l'8 aprile 1993, depositato in cancelleria il 15

successivo, per conflitto di attribuzioni sorto a seguito della nota

del Ministero del Tesoro, prot. n. 319660, in data 10 febbraio 1993,

relativa al rifiuto della chiusura del conto corrente acceso dalla

Regione Valle d'Aosta presso la Tesoreria Centrale dello Stato, ed

iscritto al n. 13 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta e

l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente depositato e notificato la Regione

Valle d'Aosta ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti

dello Stato in relazione alla nota del Ministro del tesoro in data 10

febbraio 1993, con la quale quest'ultimo ha rifiutato di estinguere

il conto corrente intestato alla predetta Regione presso la tesoreria

dello Stato, respingendo la corrispondente richiesta che la

ricorrente aveva formulato a seguito dell'entrata in vigore dell'art.

6, secondo comma, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431

(Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Valle

d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali). Secondo la

ricorrente, il rifiuto opposto dal Ministro del tesoro appare lesivo

delle norme statutarie sulle competenze in materia di finanza

regionale e sull'autonomia finanziaria della Regione stessa e, in

particolare, degli artt. 3, primo comma, lettera f), 4, 12, 13 e 50,

terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).

La premessa posta a base del ricorso muove dalla convinzione della

Regione ricorrente che il ricordato art. 6, secondo comma, del

decreto legislativo n. 431 del 1989 contiene una deroga al sistema

della tesoreria unica stabilito per tutti gli enti e gli organi

pubblici, comprese le regioni e le province autonome, dall'art. 40,

quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Legge finanziaria

1981) e dall'art. 2, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720

(Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi

pubblici). In particolare, tali articoli, i quali impongono alle

singole regioni di far affluire tutte le somme loro destinate dal

bilancio dello Stato a un conto intestato a ciascuna di esse presso

la tesoreria statale (salve le somme detenute dalle regioni stesse

per le disponibilità a breve termine, in misura comunque non

eccedente il limite del tre per cento delle entrate previste dal

bilancio regionale di competenza), avrebbero subìto una deroga a

favore della Regione Valle d'Aosta ad opera del ricordato art. 6,

secondo comma, del decreto legislativo n. 431 del 1989, il quale

stabilisce che "il regime di gestione delle disponibilità

finanziarie e delle giacenze di tesoreria della regione e degli enti

locali da essa dipendenti compete alla regione medesima in armonia

con i principi del citato titolo IV della legge 5 agosto 1978, n.

468".

Sulla base di quest'ultima disposizione la Regione Valle d'Aosta

con lettera del 6 maggio 1992 ha chiesto al Ministro del tesoro di

disporre la chiusura del conto corrente, ad essa intestato, aperto

presso la tesoreria dello Stato, nonché il conferimento del saldo al

tesoriere regionale e, per il futuro, l'erogazione a quest'ultimo di

ogni finanziamento statale direttamente attribuito alla Regione

medesima. Di fronte al rifiuto del Ministro di dar corso alla

richiesta, basato sul rilievo che la Regione Valle d'Aosta sarebbe

tuttora tenuta al rispetto dei vincoli della tesoreria unica, la

ricorrente ha sollevato conflitto assumendo che lo Stato ignorerebbe

l'esistenza della ricordata deroga a favore della Valle d'Aosta,

deroga che ha già avuto attuazione nella Regione con la legge

regionale 7 aprile 1992, n. 16. La ricorrente conclude chiedendo a

questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato porre limiti e

vincoli alla gestione delle giacenze di tesoreria della Regione Valle

d'Aosta.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito

solo formalmente chiedendo che il ricorso sia dichiarato

inammissibile o infondato e facendo riserva di ulteriori memorie.

3. - In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato una

memoria, con la quale afferma che la propria tesi interpretativa

appare suffragata dall'art. 50, secondo comma, dello Statuto, il

quale prevede che l'ordinamento finanziario della Regione potrebbe

essere modificato soltanto a seguito di un accordo con la Regione

stessa. Pertanto, come ha riconosciuto questa Corte con la sentenza

n. 95 del 1981, senza il consenso della Valle d'Aosta non sarebbe

legittimo imporre a questa un obbligo di deposito delle proprie

giacenze finanziarie presso la tesoreria dello Stato. Né questa

decisione sarebbe stata contraddetta dalla successiva sentenza n. 242

del 1985, che ha pure escluso la riespansione del sistema di

tesoreria unica alla Valle d'Aosta. Tantomeno, poi, la pretesa di

estensione di tale sistema alla Regione potrebbe basarsi sulla sua

pretesa inerenza a una funzione di indirizzo e coordinamento ovvero a

quello di coordinamento finanziario, mancando del tutto nel vincolo

della tesoreria unica i requisiti minimi di un istituto di

coordinamento.

4. - In prossimità dell'udienza ha depositato una memoria anche

la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'Avvocatura dello Stato, premesso che in base all'art. 2, primo

comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e all'allegata tabella

"B", tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sarebbero

vincolate al sistema della tesoreria unica, ricorda che queste norme

sono state riconosciute come legittime da numerose sentenze della

Corte costituzionale (a cominciare dalla sent. n. 242 del 1985), che

in particolare hanno affermato essere quel sistema conforme a

un'esigenza dell'intera comunità nazionale, espressione del potere

statale di coordinamento finanziario ai sensi dell'art. 119 della

Costituzione.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, è in relazione a tale

giurisprudenza, e non all'isolata decisione n. 95 del 1981, che va

interpretato l'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 431

del 1989. Quest'ultimo, infatti, dopo le affermazioni di questa Corte

sulla tesoreria unica, avrebbe potuto essere interpretato come deroga

a quel sistema soltanto ove avesse previsto una deroga espressa allo

stesso. Al contrario, la mancanza di questa induce a interpretare

l'art. 6, secondo comma, come una norma sulla gestione delle giacenze

di tesoreria relative ai fondi che la Regione non è tenuta a

conferire alla tesoreria centrale. Interpretata come disposizione

intesa a consentire alla Regione di ripartire le risorse tra le diverse destinazioni, l'art. 6, secondo comma, si manifesterebbe in

perfetta armonia con le norme sulla tesoreria unica, offrendo

altresì una chiave di lettura diversa alla legge regionale del 1992,

citata dalla ricorrente, e una giustificazione del fatto che la

Regione ha continuato a rispettare le regole della tesoreria unica

per oltre due anni dopo l'entrata in vigore del ricordato art. 6,

secondo comma, del decreto legislativo n. 431 del 1989. Considerato in diritto

1. - La Regione Valle d'Aosta ha sollevato conflitto di

attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione alla lettera del

Ministro del tesoro in data 10 febbraio 1993, con la quale è stata

respinta la sua richiesta di disporre la chiusura del conto corrente

intestato alla Regione medesima presso la tesoreria dello Stato, il

versamento del saldo al tesoriere regionale e, per il futuro,

l'erogazione diretta a quest'ultimo di ogni finanziamento statale

devoluto alla Regione stessa. Ad avviso della ricorrente, dopo

l'entrata in vigore dell'art. 6, secondo comma, del decreto

legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello

statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze

regionali e comunali), il quale dispone che "il regime di gestione

delle disponibilità finanziarie e delle giacenze di tesoreria della

regione e degli enti da essa dipendenti compete alla regione

medesima, in armonia con i principi del citato titolo IV della legge

5 agosto 1978, n. 468", il predetto rifiuto lederebbe tanto le

proprie competenze in materia di "finanze regionali e comunali"

(artt. 3, lettera f, e 4 dello Statuto speciale), quanto l'autonomia

finanziaria assicurata alla Regione medesima dagli artt. 12, 13 e

50, terzo comma, dello stesso Statuto speciale (legge costituzionale

26 febbraio 1948, n. 4).

2. - Il ricorso va rigettato.

La Regione ricorrente fonda la pretesa lesività dell'atto

impugnato nei confronti delle proprie competenze in materia

finanziaria sopra l'asserita violazione del già ricordato art. 6,

secondo comma, del decreto legislativo n. 431 del 1989, articolo che,

nell'interpretazione della stessa ricorrente, sottrarrebbe le

disponibilità finanziarie attribuite dallo Stato alla Regione al regime generale della tesoreria unica stabilito per tutte le regioni e

le province autonome dalla legge 30 marzo 1981, n. 119 (art. 40) e

dalla legge 28 ottobre 1984, n. 720 (art. 2), e successive

modificazioni. Emanato in forza della delega affidata al Governo

dalla legge 5 agosto 1981, n. 453, al fine di completare il

trasferimento delle funzioni attribuite dallo Statuto speciale alla

Valle d'Aosta, il decreto di cui il citato art. 6 è parte opera il

trasferimento alla medesima Regione delle funzioni necessarie al

pieno svolgimento della competenza che l'art. 3, lettera f), dello

Statuto speciale assegna alla stessa in materia di "finanze regionali

e comunali": una competenza che, come le altre previste dal citato

art. 3, questa Corte (v. sent. n. 547 del 1989) ha definito di tipo

concorrente, secondo un'interpretazione riecheggiata dal predetto

art. 6, secondo comma, che vincola l'esercizio delle funzioni ivi

menzionate al rispetto dei principi della legge sulla contabilità

generale (rispetto che nel caso è riferito al titolo IV della legge

n. 468 del 1978).

Come emerge dai lavori preparatori, la formulazione dell'art. 6,

secondo comma, del decreto legislativo n. 431 del 1989 è tutt'altro

che chiara. Tuttavia, interpretato sulla base dei fini e dei criteri

direttivi contenuti nella legge di delega e nell'ambito dei principi

costituzionali relativi al rapporto tra ordinamento finanziario della

Regione e poteri di coordinamento dello Stato nella stessa materia,

l'art. 6, secondo comma, non può essere caricato del significato

normativo che ad esso vorrebbe attribuire la ricorrente.

Infatti, se occorre mantenere la disposizione in questione nei

limiti della delega entro i quali è stato concesso al Governo il

potere legislativo delegato, si deve dire che l'art. 6, secondo

comma, va interpretato come norma attributiva di funzioni tenute a

svolgersi entro i confini propri di una competenza di tipo

concorrente. In proposito, questa Corte, se si esclude l'isolata

pronunzia n. 95 del 1981 (che ha ricondotto il vecchio art. 31 della

legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di giacenze di tesoreria

delle regioni, a una modifica delle norme statutarie sull'ordinamento

finanziario della Regione, richiedente, come tale, l'accordo con la

Giunta regionale), a partire dalle sentenze nn. 162 del 1982 e 242

del 1985, aventi ad oggetto la nuova disciplina sulla tesoreria unica

stabilita dall'art. 40 della legge n. 119 del 1981, ha riconosciuto,

anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e della Valle

d'Aosta in particolare, la competenza dello Stato a dettare, in nome

dell'indispensabile coordinamento finanziario e senza necessità di

alcun accordo con le regioni, misure, come quelle in oggetto, sulle

somme provenienti dal bilancio dello Stato e destinate ad affluire

negli appositi conti intestati alle regioni presso la tesoreria dello

Stato. Su questa linea, di recente la stessa Corte ha precisato che

le norme sulla tesoreria unica (art. 40 della legge n. 119 del 1981 e

art. 2 della legge n. 720 del 1984) non incidono sull'autonomia

finanziaria delle regioni nel disporre delle proprie risorse e

riflettono un interesse nazionale, legato all'esigenza di consentire

allo Stato il controllo della liquidità e la disciplina dei relativi

flussi monetari (v. sent. n. 132 del 1993, nonché sent. n. 61 del

1987 e ord. n. 759 del 1988), un interesse che, per sua natura,

richiede un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale,

derogabile soltanto in caso di comprovate necessità locali nascenti

da situazioni del tutto eccezionali.

L'insussistenza di quest'ultima evenienza nel caso della Regione

Valle d'Aosta o la mancata dimostrazione della stessa inducono,

dunque, a rigettare l'interpretazione del predetto art. 6, secondo

comma, nel senso suggerito dalla ricorrente.

3. - Ricondotto nell'ambito del regime della tesoreria unica,

l'articolo in esame, come suppone l'Avvocatura dello Stato, non può

non riferirsi alle giacenze che le regioni e le province autonome

possono tenere presso i propri tesorieri nei limiti del 3 per cento

dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza

delle regioni stesse, ai sensi dell'art. 40, primo comma, della legge

n. 119 del 1981.

Tale significato normativo che, riferito ad altre regioni, sarebbe

del tutto pleonastico, in quanto ripeterebbe principi discendenti

dalle norme costituzionali sull'autonomia finanziaria, esplicitati

dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 (v. artt. 21 e 33), assume in

relazione alla Valle d'Aosta un valore diverso, dovuto al regime

particolare per il quale, in base all'art. 3 del medesimo decreto

legislativo n. 431 del 1989, le risorse finanziarie attribuite dallo

Stato agli enti locali della Valle d'Aosta sono direttamente

corrisposte alla Regione. Questa disposizione, come specifica il

secondo comma del medesimo articolo, è prevista al fine di

permettere alla Regione di ripartire fra gli enti locali i

finanziamenti così ricevuti insieme a quelli destinati agli stessi

enti dal bilancio regionale "secondo criteri informati all'attuazione

del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività

degli enti locali, nonché all'obbiettivo di adeguare i mezzi

finanziari alle funzioni proprie o delegate agli enti medesimi".

Vista alla luce di tale particolarità, l'autonomia di gestione delle

disponibilità finanziarie e delle giacenze di tesoreria di cui può

disporre la regione - sottolineata dall'art. 6, secondo comma, del

decreto legislativo n. 431 del 1989 - può assumere un senso

specifico nell'ambito del coordinamento della finanza regionale con

quella locale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro,

rigettare la richiesta della Regione Valle d'Aosta di disporre la

chiusura del conto corrente intestato alla Regione medesima presso la

tesoreria dello Stato, in applicazione degli artt. 40 della legge 30

marzo 1981, n. 119, e 2 della legge 23 ottobre 1984, n. 726.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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