Corte costituzionale

Sentenza n. 412/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1992 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma,

n. 1, della legge 21 febbrario 1980, n. 28 (Delega al governo per il

riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica) e

dell'art. 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento

della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza

emessa il 29 novembre 1991 dal Consiglio di Stato - Sezione VI

giurisdizionale sul ricorso proposto da Greco Giuseppe contro il

Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica,

iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 1° luglio 1992 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - L'avvocato Giuseppe Greco, dall'anno accademico 1985-1986

incaricato, con contratto di diritto privato, dell'insegnamento di

Diritto amministrativo nell'ambito del corso di laurea in Scienze

politiche dell'Università degli studi di Chieti, ai sensi

dell'articolo 100, lettera d), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,

chiedeva, con ricorso diretto al Tribunale amministrativo regionale

del Lazio, l'annullamento del decreto del ministro dell'Università e

della Ricerca scientifica e tecnologica, con il quale era stata

indetta la terza tornata dei giudizi di idoneità a professore

associato. Tale decreto, infatti, non aveva contemplato, tra i

soggetti ammessi a parteciparvi, quelli ricompresi nella categoria

dei professori incaricati con almeno un triennio d'insegnamento

impartito in data successiva al 14 marzo 1981.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio rigettava il

ricorso con sentenza n. 1636 del 27 ottobre 1990, ritenendo tassativa

l'elencazione delle categorie indicate nell'articolo 50 del d.P.R. 11

luglio 1980, n. 382, e rilevando la non assimilabilità della

posizione ricoperta dall'interessato a quella dei professori

incaricati stabilizzati, in difetto del presupposto logico costituito

dall'esigenza di sistemare le situazioni di precariato esistenti

all'atto di riordino della docenza universitaria.

L'interessato proponeva appello avverso la decisione di primo

grado sostenendolo con due motivi di gravame. Con il primo, si

affermava l'insussistenza di qualsiasi limitazione circa le categorie

da ammettere ai giudizi d'idoneità e si chiedeva la partecipazione

dell'appellante sulla base della pronuncianda sentenza; con il

secondo si deduceva l'incostituzionalità di tale limitazione, ove

ritenuta sussistente (combinato disposto dagli articoli 5, terzo

comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28; 50, n. 1, del

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; della legge 9 dicembre 1985, n. 705),

per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

2.1 - Rigettato il primo motivo con sentenza n. 40 del 29 novembre

1992, il Consiglio di Stato, in accoglimento del secondo motivo di

gravame, ha sollevato, con ordinanza in pari data, la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, degli artt. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21

febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,

nella parte in cui non consentono l'ammissione alla terza tornata dei

giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati,

di coloro i quali abbiano maturato un triennio di incarico di

insegnamento in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione,

attribuiti ai sensi dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382, successivamente alla scadenza dei termini per la

partecipazione fissati dal bando relativo alla prima tornata dei

giudizi di idoneità alla menzionata categoria di professore di

ruolo, fascia degli associati, avvenuta il 13 aprile 1981.

Ha ricordato la Corte remittente che l'art. 5 della legge 21

febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della

docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la

sperimentazione organizzativa e didattica) e, sulla sua scia, l'art.

50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica), avevano dettato disposizioni per

l'inquadramento di specifiche categorie di soggetti esplicanti

attività universitarie. Tra queste, avevano inserito quella dei

professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre del 1973, n. 580; quella degli incaricati, in

servizio nell'anno accademico 1978 - 1979, che avessero maturato o

maturassero (in anni accademici successivi) tre anni di anzianità di

insegnamento; quella dei professori incaricati a titolo gratuito che

si avvalessero eventualmente del periodo necessario alla

stabilizzazione (di cui al predetto decreto-legge n. 580 del 1973)

certificato dal rettore dell'università o dal direttore

dell'istituto e documentato da atti ufficiali della facoltà.

Per le categorie ammesse erano state previste due tornate del

giudizio di idoneità da indirsi entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del decreto-delegato, la prima, ed entro il 30

dicembre 1982, la seconda: art. 52, terzo comma, d.P.R. n. 382 del

1980.

Per coloro il cui diritto a partecipare al giudizio di idoneità

maturava, invece, successivamente alla prima tornata, era stato

disposto lo svolgimento di una terza tornata a loro esclusivamente

riservata, che avrebbe dovuto essere indetta entro il 31 dicembre

1983 (e, cioè, a distanza di poco più di tre anni dalla entrata in

vigore della normativa delegata).

Il sistema di termini prefissato con il d.P.R. n. 382 del 1980

tendeva, dunque, ad assicurare un veloce assorbimento del precariato

esistente, in un lasso di tempo tale da non consentire il sorgere o

il formarsi di ulteriori posizioni di precariato.

Ad avviso della Corte remittente, le tre tornate non sarebbero tra

loro omogenee. In particolare, la terza di esse avrebbe avuto una

configurazione peculiare. Si tratterebbe infatti di una vera e

propria tornata di chiusura del sistema "riservata a coloro che il

diritto avrebbero maturato in tempo successivo alla prima" (Corte

costituzionale, sent. n. 93 del 1991). Sì che ne conseguirebbe che

il ritardo nello svolgimento della terza tornata dei giudizi di

idoneità avrebbe comportato, in una oggettiva violazione delle

finalità proprie della legge (la pronta eliminazione del

precariato), il protrarsi di ulteriori situazioni precarie e la

nascita del diritto di partecipare al concorso anche per tutti coloro

i quali maturino i requisiti di partecipazione in un momento

successivo, nonché il sorgere di nuove situazioni di precariato

degne di tutela. La violazione del termine per indire la terza

tornata dei giudizi di idoneità avrebbe insomma come logica

conseguenza, da un lato, il mancato assorbimento del precariato

esistente e, da un altro, la produzione di nuove forme di precariato.

2.2 - Tale situazione, osserva il Consiglio di Stato, si sarebbe

venuta a creare con il decreto del 4 luglio 1989, con il quale il

ministro dell' Università e della Ricerca scientifica e tecnologica

ha indetto, a distanza di quasi sei anni dal limite temporale

stabilito, la terza tornata dei giudizi di idoneità a professore di

ruolo, fascia degli associati. In tale periodo si sarebbero formate,

e consolidate, ulteriori situazioni di precariato, quale quella

dell'appellante, idonea ad essere presa in considerazione; e il

ricorrente ha svolto sei anni di insegnamento universitario ai sensi

dell'art. 100, lettera d), del d.P.R. n. 382 del 1980.

L'art. 100 predetto contiene una norma volta a disciplinare, in

via transitoria, il conferimento degli insegnamenti ufficiali delle

facoltà di nuova istituzione o dei nuovi corsi di laurea, in attesa

della loro entrata a regime. La lettera d) dell'art. 100, infatti, ha

stabilito che, ove non sia possibile procedere all'attivazione degli

insegnamenti necessari per i singoli anni di corso, gli stessi vadano

attribuiti "mediante contratti di diritto privato a tempo

determinato, secondo le modalità di cui al precedente art. 25 e

previo nulla-osta del Ministro".

Ad avviso del Consiglio di Stato, i contratti di cui all'art. 25

del d.P.R. n. 382 del 1980 sarebbero, nella previsione di cui

all'art. 100 dello stesso testo normativo, soltanto lo strumento per

l'attribuzione, in via temporanea e provvisoria, degli insegnamenti

ufficiali della facoltà. Il riferimento all'art. 25, poi,

comporterebbe la rinnovabilità nel tempo dell'incarico per almeno

due volte nel quinquennio, nella medesima università, ma con la

possibilità di ulteriori, specifiche deroghe da parte del ministro.

Senza dire della possibilità che in altre università (purché di

nuova istituzione) vengano conferiti ulteriori incarichi.

La posizione del docente ex art. 100, lettera d) del d.P.R. n. 382

del 1980 appare dunque suscettibile di protrarsi nel tempo.

2.3. - Pur differente nella sua genesi storica, la sopraindicata

figura di docente sarebbe non dissimile da quella degli incaricati di

cui agli artt. 5 della legge n. 28 del 1980 e 50 del d.P.R. n. 382

del 1980. Le due figure, infatti, avrebbero in comune la medesima ratio, vale a dire la necessità di sopperire alle esigenze didattiche

nelle facoltà universitarie. Similari sarebbero anche i meccanismi

procedimentali di nomina, pur nella novità dello strumento giuridico

utilizzato nell'ambito della riforma (attribuzione degli insegnamenti

con contratti di diritto privato). Anche in tale nuovo ambito, al

fine di attribuire gli incarichi di insegnamento, opererebbero

infatti gli stessi organi chiamati ad intervenire nel sistema

previgente e con le stesse garanzie di accertamento della

qualificazione professionale dei candidati.

Nel sistema previgente alla riforma si perveniva al conferimento

degli incarichi mediante una proposta deliberata dal Consiglio di

facoltà, approvata dal Senato accademico, sottoposta al controllo

ministeriale e formalizzata con provvedimento del Rettore. Nel nuovo

sistema gli incarichi di insegnamento ex art. 100, lettera d), d.P.R.

382 del 1980 vengono conferiti mediante deliberazione motivata della

Facoltà, previo nulla-osta del Ministro, con l'intervento del

Rettore, che è chiamato alla stipula del contratto con il docente

avente comprovata alta qualificazione scientifica o professionale

(combinato disposto dagli artt. 25 e 100 del d.P.R. n. 382 del 1980).

Anche lo status dei due tipi di docenti incaricati

dell'insegnamento sarebbe sostanzialmente analogo. I docenti del

d.P.R. n. 382 del 1980, al pari dei professori incaricati,

rientrerebbero nel novero dei "professori ufficiali" e farebbero

parte del Consiglio di facoltà, del Consiglio di dipartimento e del

Consiglio di istituto (artt. 84 e 88 del citato d.P.R. n. 382) e

svolgerebbero la medesima attività, volta alla realizzazione dei

fini istituzionali dell'università.

Né appare come particolarmente rilevante la circostanza che i

docenti di cui all'art. 100 testé menzionato non appartengono a un

vero e proprio ruolo. La pronuncia n. 89 del 1986 della Corte

costituzionale avrebbe infatti svalutato l'appartenenza a un ruolo

quale circostanza determinante per l'ammissione di talune categorie

di soggetti ai giudizi di idoneità, atteso che sia la legge di

delega sia il decreto delegato avrebbero previsto l'ammissione ai

cennati giudizi anche di personale non di ruolo, come ad esempio per

talune figure di professore incaricato.

Del resto, i professori incaricati a titolo gratuito, pure ammessi

ai giudizi di idoneità sulla base della legge e del decreto

delegato, non parrebbero costituire una categoria maggiormente

meritevole rispetto a quella dei professori a contratto nominati ai

sensi dell'art. 100 del d.P.R. predetto.

2.4. - La tassatività dell'elencazione delle categorie di

soggetti chiamati a partecipare, ai sensi degli art. 5 della legge n.

28 del 1980 e 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, ribadita espressamente

dalla legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni

ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

1980, n. 382), è stata più volte sottolineata anche dalla Corte

costituzionale. La partecipazione del ricorrente al cennato giudizio

di idoneità non sarebbe pertanto possibile se non attraverso la

declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme di legge

che ostacolano la partecipazione dell'intera categoria dei professori

a contratto ex art. 100, lettera d) del d.P.R. n. 382 del 1980. Tali

norme, ad avviso del Consiglio di Stato remittente, andrebbero

individuate in quelle contenute nei soli articoli 5, terzo comma,

n.1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 1, del d.P.R. 11

luglio 1980, n. 382, e non invece anche nell'art. 9 della legge 9

dicembre 1985, n. 705, che pure è stato denunciato dall'appellante,

in quanto quella disposizione, interpretando autenticamente l'art. 50

predetto con una dichiarazione di tassatività, sarebbe superfluo,

giusto quanto avrebbe già stabilito la Corte costituzionale con la

sent. n. 89 del 1986. L'impugnativa di tale disposizione non sarebbe

perciò rilevante.

Sarebbero viceversa rilevanti gli articoli già indicati, poiché

una pronuncia additiva della Corte costituzionale che rimuovesse il

limite legale nascente dal carattere tassativo dell'elencazione

contenuta in quelle disposizioni, con riferimento esclusivo alla

categoria dei docenti ex art. 100, lettera d), del d.P.R. n. 382 del

1980, condurrebbe a un risultato utile per l'interessato.

2.5. - La questione, così delimitata, sarebbe non manifestamente

infondata in relazione ai parametri disegnati dagli artt. 3 e 97

della Costituzione.

In relazione al primo dei due, anzi, la fondatezza si paleserebbe

dal confronto (già illustrato) con la categoria dei professori

incaricati, la quale ha invece trovato il suo riconoscimento nelle

norme impugnate. Il limite temporale, costituito dal triennio di

insegnamento a decorrere da una data non posteriore al 13 aprile 1981

(e, cioè, dalla scadenza dei termini per la presentazione delle

domande di partecipazione alla prima tornata di giudizio di idoneità

a professore associato), non sembra disposizione razionale,

considerato lo slittamento del tempo del decreto ministeriale per la

terza tornata dei giudizi di idoneità.

In relazione al secondo parametro, il contrasto emergerebbe a

causa della impossibilità di utilizzare la qualificata e

sperimentata esperienza didattica di questa fascia di docenti

incaricati ai sensi dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. più volte

citato.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per la

inammissibilità o la manifesta infondatezza della sollevata

questione d'incostituzionalità.

Ha premesso, l'Avvocatura, che il d.P.R. n. 382 del 1980 mirava,

esclusivamente, a porre fine alle situazioni di precariato esistenti

nell'ambito della docenza universitaria. Tra gli aventi titolo a

partecipare ai giudizi di idoneità erano compresi, oltre agli

incaricati stabilizzati (che pertanto avevano diritto a conservare a

tempo indeterminato l'incarico) e i titolari di incarichi nell'anno

accademico 1978 - 1979, che avevano maturato un triennio di

insegnamento ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 54, anche

coloro che, a seguito della legge 6 ottobre 1982, n. 724, avevano

ottenuto l'incarico per la prima volta nel corso dell'anno accademico

1979-1980 e che, pertanto, erano in servizio alla data di entrata in

vigore del d.P.R. n. 382 del 1980.

Per nulla assimilabile a queste categorie sarebbe, dunque, la

posizione dei contrattisti di diritto privato cui è consentito, in

via eccezionale, la copertura degli insegnamenti dei corsi di laurea

di nuova istituzione (nel caso in cui non sia possibile adottare le

altre soluzioni prospettate nelle lettere a), b), c), dello stesso

articolo 100). La situazione giuridica di costoro difetterebbe della

necessaria preesistenza alla data di entrata in vigore del d.P.R. n.

382 del 1980.

Del resto, la possibilità di partecipare a una doppia tornata

concorsuale non sarebbe possibile, in questo caso, atteso che la

terza tornata consiste, essa stessa, in una prova d'appello (per

coloro i quali abbiano maturato il titolo partecipativo

successivamente alla prima ed abbiano potuto quindi partecipare alla

seconda tornata con risultato negativo) e, per consentirla ai docenti

a contratto, si dovrebbe ipotizzare una quarta tornata, peraltro non

prevista dalla legge.

Tutti gli incarichi di docenza rilevanti ai fini del giudizio di

idoneità avrebbero dovuto essere conferiti, insomma, prima dell'anno

accademico 1979-1980 (così per gli stabilizzati, così per gli

stabilizzandi). Unica eccezione, la deroga legislativa imposta dalla

legge 6 ottobre 1982, n. 724, (art. 20) riferibile agli assistenti

universitari dell'Istituto universitario europeo di Firenze.

Per altre categorie (assistenti e tecnici laureati) il legislatore

avrebbe richiesto la sussistenza della qualifica al 1° agosto 1980.

In particolare, per gli assistenti universitari si sarebbe consentita

la partecipazione anche a coloro che avevano il concorso in via di

definizione al 1° agosto 1980 (e comunque si trattava di assistenti

universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del decreto

legge 1° ottobre 1973, n. 580, e cioè di personale in servizio

assunto con pubblico concorso); per i tecnici laureati si sarebbe

pretesa l'assunzione a mezzo pubblico concorso, e il servizio in

ruolo al 1° agosto 1980.

La terza tornata sarebbe stata prevista per le eccezioni

introdotte con la predetta legge n. 604 del 1982 e con la legge 6

ottobre 1982, n. 724 (che ha consentito la partecipazione ai giudizi

di idoneità anche ai professori incaricati nell'anno accademico

1979-1980).

L'ampliamento delle categorie determinate dalle decisioni della

Corte costituzionale n. 397 del 1989 e n. 89 del 1986 avrebbero

comportato l'ammissione alla prima e alla seconda tornata di

idoneità, non certo alla terza, avendo essa riguardato categorie

aventi titolo abilitativo previsto dal d.P.R. 382 del 1980 e, quindi,

già temporalmente fissato.

Con la sentenza n. 93 del 1991 la Corte costituzionale, pur

dilatando il limite temporale, peraltro nel corpo della motivazione,

non avrebbe comunque posto in discussione, rispetto all'entrata in

vigore della riforma, la preesistenza dell'inizio del rapporto.

L'Avvocatura, tanto premesso, ha innanzitutto eccepito

l'inammissibilità della questione, atteso che non sarebbe stata

dedotta l'incostituzionalità delle leggi n. 724 del 1982 e 604 del

1982 (art. 20) che hanno consentito l'ammissione alla terza tornata

in via di eccezione. Non prospettata con questo petitum, la questione

sarebbe dunque priva di rilevanza.

Nel merito, poi, la questione sarebbe infondata, poiché il d.P.R.

n. 382 del 1980 avrebbe espressamente vietato il conferimento di

incarichi di docenza (art. 3, quinto comma, legge n. 28 del 1980) e,

dunque, al momento della entrata in vigore della riforma la

categoria, che si duole dell'esclusione dei giudizi di idoneità, non

era ancora nata e, certamente, non avrebbe quei requisiti di

omogeneità con le situazioni valorizzate dalla riforma stessa. Né

sulla questione potrebbe riverberare i suoi effetti la circostanza

che la terza tornata dei giudizi di idoneità sia stata indetta solo

nel corso del 1989, anziché entro il 31 dicembre 1983, poiché la

funzione di tale tornata sarebbe quella di portare a conclusione il

riassorbimento del precariato esistente al momento di emanazione

delle citate norme e non già quella di costituire una sorta di

valvola di sicurezza generale capace di fornire protezione a ogni

forma di precariato.

Solo un nuovo intervento legislativo, insomma, potrebbe dar corpo

alle aspettative del ricorrente. Considerato in diritto

1. - Il Consiglio di Stato dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97

della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 5,

terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 1,

del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non consentono

l'ammissione alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore

di ruolo, fascia degli associati, di coloro i quali abbiano maturato

un triennio di incarico di insegnamento in facoltà o corsi di laurea

di nuova istituzione attribuito ai sensi dell'art. 100, lett. d), del

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, successivamente alla scadenza dei

termini per la partecipazione, fissati dal bando relativo alla prima

tornata dei giudizi di idoneità avvenuta il 13 aprile 1981.

2.1. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità

della questione, per difetto di rilevanza, poiché il Consiglio di

Stato, nel rimetterla avanti a questa Corte, non avrebbe dedotto

l'incostituzionalità delle leggi n. 604 e 724 del 1982 nelle parti

in cui consentono l'ammissione alla terza tornata in via di

eccezione. Nel merito, poi, la questione sarebbe infondata.

L'esame dell'eccezione sollevata, così come l'eventuale analisi

del merito della questione, esigono una premessa capace di dar conto

dell'intero quadro legislativo all'interno del quale si è mossa la

Corte remittente.

2.2. - La legge 21 febbraio 1980, n. 28, contenente la delega al

Governo per il riordinamento della docenza universitaria, e il d.P.R.

11 luglio 1980, n. 382, che su quella base ne è scaturito,

costituiscono un unico corpo normativo chiaramente finalizzato alla

sistemazione del precariato esistente nelle università in epoca

antecedente alla loro entrata in vigore. Significativamente l'art. 3,

quinto comma, della legge n. 28 del 1980 chiudeva ogni possibile via

di accesso e stabiliva il principio generale secondo cui "a decorrere

dalla entrata in vigore della legge" non potevano più "essere

conferiti incarichi di insegnamento".

Una volta sbarrata la strada a nuove possibili accessi, la riforma

(con l'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980) ha elencato le figure

professionali che, nella sua prima applicazione, potevano essere

inquadrate nel ruolo dei professori associati e, fra queste, ha

incluso le varie categorie di professori incaricati, gli assistenti

universitari del ruolo ad esaurimento, i tecnici laureati ed altre

figure particolari, mentre con l'art. 52 dello stesso d.P.R. ha

disciplinato la procedura per il conseguimento del giudizio di

idoneità, stabilendo che, sulla base dei raggruppamenti di discipline, dovessero indirsi tre tornate di giudizi: una prima, entro

novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto; una seconda, entro

il 31 dicembre 1982; una terza, infine, entro il 31 dicembre 1983

riservata a coloro che avessero maturato il diritto a partecipare al

giudizio di idoneità solo in seguito alla prima tornata.

Successivamente, una legge del 6 ottobre 1982, la n. 724, ha

esteso ai professori incaricati nell'anno 1979-80 il diritto a

partecipare alla seconda e terza tornata dei giudizi di idoneità.

Inoltre, l'art. 20 della legge 25 agosto 1982,

n. 604, aveva eccezionalmente assicurato agli assistenti universitari

di cittadinanza italiana in servizio presso l'Istituto universitario

europeo di Firenze la possibilità di ottenere l'inquadramento nel

ruolo dei professori universitari, fascia degli associati, previo il

giudizio di idoneità di cui agli artt. 50-53 del d.P.R. n. 382 del

1980.

Infine, la legge 9 dicembre 1985, n. 705, ha dato, all'art. 9,

un'interpretazione autentica del controverso art. 50 del d.P.R. n.

382 del 1980, fornendo assicurazioni circa la tassatività delle

categorie da ammettere ai giudizi di idoneità e stabilendo come

condizione necessaria che gli appartenenti a quelle fossero in

possesso dei requisiti temporali anche per partecipare alla seconda

tornata dei giudizi idoneativi.

2.3. - L'Avvocatura generale asserisce che la mancata impugnativa

delle norme derogatorie del regime generale relativo ai giudizi di

idoneità per l'accesso al ruolo dei professori universitari, fascia

degli associati, e in ispecie dell'art. 20 della legge n. 604 del

1982, relativa agli assistenti universitari dell'Istituto

universitario europeo di Firenze, pregiudichi la rilevanza del

presente giudizio.

L'eccezione è infondata.

Il ricorrente, nel gravare la sentenza del Tribunale

amministrativo regionale del Lazio ha esposto, infatti, due motivi di

doglianza: da un lato, affermando l'insussistenza di una limitazione

al suo diritto di partecipazione attuale al giudizio di idoneità e,

da un altro, deducendo in linea subordinata che, ove detta

limitazione fosse stata ritenuta sussistente, sarebbe stata in

contrasto, certamente, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Non

v'era, dunque, necessità di aggredire altre norme di legge per

assicurare l'ammissibilità dell'odierno giudizio, atteso che,

aderendo all'itinerario logico giuridico dell'appellante, il

Consiglio di Stato ha esaminato, rigettandolo, il primo motivo e,

affermando l'esistenza della lamentata limitazione (combinato

disposto dagli artt. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio

1980, n. 28 e 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382), ha

aderito al secondo ragionamento, così dubitando della legittimità

costituzionale delle norme denunciate.

La rilevanza della questione risiede, dunque, nel fatto che, se il

complesso normativo sottoposto all'esame della Corte fosse in

contrasto con i parametri costituzionali indicati, indubbiamente, si

garantirebbe al ricorrente, con sentenza additiva, la possibilità di

accedere all'indicato giudizio di idoneità.

3.1. - Nel merito la questione è infondata.

Le norme impugnate, infatti, sono chiaramente finalizzate alla

sistemazione del precariato esistente nelle università italiane con

riferimento a un preciso periodo temporale, antecedente all'entrata

in vigore di quelle stesse norme. L'elencazione delle categorie degli

aventi titolo, contenuta nell'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980,

ritenuta tassativa dall'art. 9 della legge n. 705 del 1985, fa

riferimento a figure professionali già radicatesi nell'università e

in ordine alle quali il legislatore aveva, contestualmente, stabilito

il principio di non conferimento di ulteriori incarichi di

insegnamento (art. 3, quinto comma, legge n. 28 del 1980). Tanto è

vero che s'era potuto ampliare il novero della categoria degli aventi

titolo soltanto attraverso disposizioni legislative, una delle quali

facente riferimento a figure professionali con incarico conferito

nell'anno accademico 1979-1980 (in qualche modo, dunque, anch'esse

incardinatesi nelle università in un momento logicamente anteriore

all'entrata in vigore della riforma), e l'altra (quella relativa agli

assistenti dell'Istituto universitario europeo di Firenze)

costituente una vera e propria eccezione, non sottoposta all'esame

della Corte, rispetto al predetto principio di tassatività.

Il rapporto tra il ricorrente e l'università degli studi di

Chieti si è invece instaurato solo a partire dall'anno accademico

1985-1986, attraverso un contratto d'insegnamento conferito ai sensi

dell'art. 100, lettera d), del d.P.R. 382 del 1980.

L'esclusione dai giudizi di idoneità a professore di ruolo,

fascia degli associati, di coloro i quali abbiano maturato un

triennio di incarico di insegnamento in facoltà o corsi di nuova

istituzione, attribuito ai sensi dell'art. 100, lettera d), del

d.P.R. più volte citato, non è perciò in contrasto con l'intento

perseguito dal legislatore di dare sistemazione nelle università

alle categorie professionali precarie preesistenti alla riforma: il

che non appare irragionevole, e neppure arbitrario, rispetto alla

finalità perseguita. Al contrario, la scelta è coerente, specie

considerando che il legislatore non ha inteso discostarsi da una

linea di condotta sufficientemente chiara ed univoca.

3.2. - In questo quadro, appare ininfluente la circostanza

fattuale circa il ritardato inizio dell'espletamento della terza

tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli

associati, avvenuto solo nel corso del 1989 (decreto ministeriale

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 1°

agosto 1989, n. 58- bis) in luogo del 1983, secondo la previsione del

quinto comma dell'art. 52 del d.P.R. n. 382 del 1980 (che programmava

la scadenza, al massimo, entro il 31 dicembre di quell'anno), in

quanto anche per i partecipanti alla terza tornata deve intendersi

come esistente lo sbarramento temporale posto per la seconda tornata

in ordine al possesso del titolo di partecipazione. Il quinto comma

dell'art. 52 del citato d.P.R. deve leggersi, infatti, non

disgiuntamente dal nono e dal decimo comma, dove si stabilisce che i

partecipanti "al giudizio di idoneità successivamente alla prima

tornata .. partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata".

"In caso di esito negativo il giudizio può essere ripetuto nella

terza tornata".

È di tutta evidenza che alla terza tornata dei giudizi idoneativi

possono partecipare solo coloro che, pur possedendo il titolo al

momento in cui fu indetta la seconda tornata, non abbiano conseguito

in questa l'idoneità.

3.3. - Senza aggiungere, poi, che il ricorrente, come si è detto

titolare di un rapporto contrattuale di diritto privato, lamenta

l'ingiustificata disparità di trattamento facendo riferimento, quale

tertium comparationis, a figure professionali di sicuro inquadramento

pubblicistico, quali sono le categorie elencate nell'art. 50 del

d.P.R. n. 382 del 1980, ben lontane rispetto alla categoria dei

docenti a contratto cui egli appartiene. Non è infatti chi non veda

come la durata, di norma annuale, e la funzione, meramente suppletiva

(in raffronto alle figure che preferenzialmente devono essere tenute

in considerazione per il conferimento degli incarichi) assolta dal

contratto ex art. 100, lettera d) del d.P.R. n. 382 del 1980, imprima

alla nuova figura una diversità strutturale rispetto alle vecchie

forme di precariato che, sole, la riforma ha voluto sistemare. Né

appare corretto qualificare tali nuovi incarichi come forme nuove di

precariato, vuoi per la predetta durata temporale del rapporto, vuoi

per la selezione dei docenti fra quelle categorie extra-universitarie

cui fa riferimento l'art. 2 del d.P.R. n. 382 del 1980.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.

5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50 n. 1,

del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sollevata dal Consiglio di Stato

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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