Corte costituzionale

Sentenza n. 412/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 133d.P.R. 417/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 133, primo

comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ("Norme sullo stato

giuridico del personale docente direttivo ed ispettivo della scuola

materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato"), promossi

con n. 2 ordinanze emesse il 27 luglio 1979 e il 16 dicembre 1983 dal

Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale sui ricorsi proposti

da Vairo Felice e Siciliano Mario contro il Ministero della Pubblica

Istruzione ed altro iscritte al n. 196 del registro ordinanze 1980 e

n. 441 del Registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 98 dell'anno 1980 e n. 273 dell'anno

1984;

Visti gli atti di costituzione di Vairo Felice e del Ministero

della Pubblica Istruzione e l'atto di intervento di Garruba Palmisano

Caterina ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con decreto del Ministro della pubblica istruzione

(pubblicato sulla G.U. del 30 aprile 1976), furono banditi concorsi

per titoli e colloquio a preside negl'istituti d'istruzione classica,

scientifica e magistrale, nonché negl'istituti tecnici, ai sensi

dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. I bandi stabilivano

che i concorsi erano riservati al personale insegnante di ruolo

incaricato di presidenza per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74.

Tali bandi furono impugnati da alcuni aspiranti ai concorsi tra

cui il Prof. Vairo, incaricato di presidenza per gli anni scolastici

1972-73 e 1974-75. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio

ritenne che i bienni d'incarico utili per la partecipazione ai

concorsi riservati ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 417 del 1974,

fossero tutti quelli compresi nel quadriennio 1972/73-1975/76,

purché continuativi. Accolse, pertanto, i ricorsi di coloro che

erano stati incaricati di presidenza per due anni consecutivi in

detto periodo e respinse il ricorso del Prof. Vairo che era stato

incaricato, in detto periodo, per due anni non continuativi.

Il prof. Vairo propose ricorso avverso tale sentenza, sostenendo

che l'art. 133 del d.P.R. n. 417 del 1974 non stabilisce, ai fini

dell'ammissione ai concorsi da esso previsti, né l'epoca in cui

l'incarico di presidenza deve essere stato esercitato né che esso

debba essere stato prestato in due anni consecutivi.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza 27 luglio 1979 - dopo avere

affermato che la formula usata dall'art. 133, comma primo, del d.P.R.

n. 417 del 1974, secondo la quale il concorso a posti di preside ivi

previsto è riservato al personale insegnante di ruolo, incaricato da

almeno due anni della presidenza, intende riferirsi ad incarichi di

presidenza svolti per un biennio continuativo - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale di tale norma, in

riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Nell'ordinanza di rimessione si afferma che, qualunque delle

interpretazioni si accolga circa la data di compimento del biennio,

il requisito della continuità di esso darebbe luogo a

discriminazioni a danno di talune categorie di aspiranti alla nomina

a preside, discriminandosi senza plausibile ragione i titolari di

incarichi di presidenza per bienni non continuativi, compresi nel

quadriennio 1972/73 - 1975/76.

Secondo il giudice a quo, mentre rientrerebbe nella insindacabile

valutazione del legislatore ordinario, il disconoscimento della

rilevanza, ai fini dell'ammissione ai concorsi in questione, degli

incarichi di presidenza espletati anteriormente all'anno scolastico

1972-73, in quanto incarichi conseguibili indipendentemente da

qualsiasi procedura concorsuale (introdotta soltanto a partire

dall'anno scolastico 1972-73 con la L. 14 agosto 1971 n. 821) non

sarebbe legittima, con riferimento all'art. 3 Cost., il

disconoscimento dell'ammissibilità ai concorsi in questione, dei

titolari di taluni e non altri incarichi biennali, continuativi o

meno, compresi nel quadriennio 1972/73 - 1975/76, tutti egualmente

conseguiti mediante superamento di apposito concorso selettivo, per

soli titoli.

Secondo il Consiglio di Stato, la norma impugnata violerebbe anche

l'art. 97 Cost. poiché la mancata ammissione al concorso dei docenti

provvisti d'incarico continuativo, verrebbe a ridurre arbitrariamente

il campo delle scelte dell'amministrazione e, conseguentemente, a

rendere meno probabile l'individuazione dei più idonei all'esercizio

delle pubbliche funzioni da attribuire.

2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri e si è costituito il Ministero della p.i.

(parte nel giudizio a quo), chiedendo che la questione sia dichiarata

non fondata. Rientrerebbe, infatti, nella discrezionalità del

legislatore stabilire i requisiti necessari per l'ammissione ai

pubblici concorsi; né sarebbe, poi, irragionevole la previsione, per

l'accesso al concorso in questione, di due anni consecutivi

d'incarico. La necessità, di requisiti più rigorosi sarebbe

garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione tutelato

dall'art. 97 Cost., che pertanto non potrebbe essere stato violato

dalla norma impugnata.

Si è costituito pure il prof. Vairo, chiedendo che la norma

impugnata sia dichiarata illegittima e sottolineando che la

continuità nell'incarico dipendeva dalla disponibilità dei posti e

non dal merito, che sarebbe anzi maggiormente dimostrato dall'aver

ottenuto l'incarico due volte ex novo.

Dinanzi a questa Corte sono intervenute pure altri docenti che non

erano costituiti nel giudizio a quo, al momento del deposito

dell'ordinanza di rimessione.

3. - Questione identica è stata sollevata con l'ordinanza 16

dicembre 1983 del Consiglio di Stato, emessa in un analogo giudizio

dopo l'entrata in vigore della l. 22 dicembre 1980, n. 928 che ha

previsto la possibilità d'immissione in ruolo dei docenti che

abbiano conseguito una votazione di almeno trentacinque cinquantesimi

nella prova-colloquio dei concorsi a posti di preside indetti a norma

dell'art. 133 del d.P.R. n. 417 del 1974 ed esclusi dalla graduatoria

dei vincitori per carenza dei requisiti di ammissione al concorso.

Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri e si è costiuito il Ministro per la p.i. chiedendo che

la questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto

4. - Può disporsi la riunione dei giudizi per l'identità del

loro oggetto, che ne consente la definizione con un'unica sentenza.

5. - È da dichiarare inammissibile l'intervento dei docenti che

non erano parti nel giudizio a quo al momento del deposito delle

ordinanze di rimessione (cfr. sent. 22 febbraio 1988, n. 220).

6. - Premesso che l'art. 133, primo comma, del d.P.R. 31 maggio

1974, n. 417, prevedeva transitoriamente l'indizione di un concorso,

unico e speciale, per titoli, integrato da un colloquio, per posti

vacanti e disponibili di preside degli istituti e scuole di

istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte

(tale concorso era riservato al personale insegnante di ruolo nelle

predette scuole, "incaricato da almeno due anni della presidenza dei

corrispondenti tipi di istituti e in possesso dei requisiti

richiesti" per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside),

le ordinanze di rimessione muovono dal presupposto che la norma ora

indicata debba interpretarsi nel senso che l'incarico biennale,

legittimamente alla partecipazione al concorso, debba avere il

carattere della continuità. Così intesa, tale norma opererebbe una

illegittima discriminazione nei confronti dei titolari di incarichi

biennali non continuativi, violando l'art. 3, primo comma. e l'art.

97, primo comma, della Costituzione.

7. - In relazione alla prima delle dedotte censure appare esatto

il rilievo dell'Avvocatura generale dello Stato che nega l'esistenza

di trattamenti discriminatori ogni volta che si stabiliscano

requisiti per l'ammissione a concorsi, quando - deve aggiungersi - la

determinazione di essi sia sorretta da criteri di ragionevolezza e

sia immune da ingiustificate disparità.

Il legislatore, valutando nel suo potere discrezionale le

posizioni soggettive legittimanti alla partecipazione al concorso

(unico e speciale), ha ritenuto di dar la preferenza ai docenti che,

per la titolarità dell'incarico, espletato continuativamente per un

biennio, si presentavano come provvisti di un requisito maggiore

rispetto ai docenti che non avevano svolto l'incarico in via

continuativa. Tale elemento appariva indice di una più sicura

attitudine al disimpegno della funzione, in quanto connesso ad un

più ampio arco di tempo, al quale si riferiva lo svolgimento

dell'incarico.

Né vale osservare in contrario che un siffatto criterio

preferenziale non avrebbe potuto giustificarsi dopo che gli incarichi

di presidenza vennero conferiti a seguito di apposita selezione,

introdotta dalla l. 14 agosto 1971, n. 821, a decorrere dall'anno

scolastico 1972-73.

Osserva la Corte che tale rilievo non è idoneo ad introdurre

nella scelta normativa un elemento di irrazionalità, dato che i

docenti, ammessi al concorso speciale, ex art. 133 d.P.R. n. 417 del

1974, oltre ad avere superato la selezione per l'affidamento

dell'incarico, prevista dalla cit. l. n. 821 del 1971, avevano

esplicato tale incarico per un biennio continuativo. Il che

costituiva sempre un elemento differenziale a loro favore, rispetto

ai titolari di incarichi non provvisti di continuità biennale.

8. - Non sussiste, poi, la violazione dell'art. 97 Cost., nei due

profili prospettati dalle ordinanze di rimessione.

La richiesta del requisito del servizio continuativo non

restringeva arbitrariamente la scelta dell'Amministrazione, ma la

delimitava in un ambito più proprio. E la delimitazione era

opportuna, se collegata al carattere unico e speciale del concorso,

previsto dall'art. 133 del d.P.R. n. 417 del 1974. Tale concorso fu

indetto per la prima applicazione di tale decreto e, per la sua

peculiarità (prova-colloquio), erano giustamente richiesti requisiti

di ammissione improntati ad un certo rigore.

Non è violato, infine, il principio del buon andamento

dell'Amministrazione per la circostanza che il numero complessivo dei

candidati era inferiore al numero dei posti messi a concorso in

contrasto con le "esigenze organizzative dell'amministrazione

scolastica" (cfr. ord. n. 441 del 1984).

È da osservare che siffatto rilievo non è idoneo a riflettersi

sulla legittimità dell'art. 133 cit., in quanto non tocca la

previsione normativa; esso, se mai, rileva in sede di attuazione

amministrativa della norma.

Comunque, il legislatore ebbe cura di valutare a tempo opportuno

la situazione e provvide, con l'art. 2 (primo e secondo comma) della

l. 22 dicembre 1980, n. 928, ad immettere nel ruolo del personale

direttivo i docenti, in possesso dei requisiti di laurea e di

servizio prescritti, che avevano conseguito una votazione di almeno

trentacinque cinquantesimi nella prova-colloquio dei concorsi a posti

di preside ex art. 133 l. n. 417 del 1974 e fossero stati esclusi

dalla graduatoria dei vincitori "per carenza di posti o di requisiti

di ammissione al concorso". La successiva valutazione del legislatore

(della quale risultano essersi avvantaggiati alcuni ricorrenti: cfr.

ord. n. 441 del 1984 cit.) comprova il carattere discrezionale

dell'apprezzamento legislativo e ne segna, al tempo stesso, i limiti

di operatività, riferiti alle esigenze concrete dell'amministrazione

scolastica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 133, primo comma, del d.P.R. 31

maggio 1974, n. 417 ("Norme sullo stato giuridico del personale

docente direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare,

secondaria ed artistica dello Stato"), in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dal

Consiglio di Stato (Sez. VI) con le ordinanze 27 luglio 1979 (r.o. n.

196 del 1980) e 16 dicembre 1983 (r.o. n. 441 del 1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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