Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/02/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12-quaterd.l. 23/1979
  • art. 12-quaterlegge 91/1979

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-quater,

della legge 29 marzo 1979, n. 91, in relazione al D.L. 30 gennaio

1979, n. 23 ("Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina

in materia di agevolazioni al settore industriale"), promosso con

ordinanza emessa il 15 luglio 1987 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra S.r.l. Calcestruzzi Guidetti e

l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine, nonché il

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, iscritta

al n. 54 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto Centrale per il Credito

a Medio Termine;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Giuseppe Latone per l'Istituto Centrale;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio, instaurato dalla s.r.l. Calcestruzzi

Guidetti (nei confronti dell'Istituto centrale per il credito a medio

termine e del Ministero dell'industria) per l'accertamento del

diritto ad ottenere il contributo in conto interessi, previsto

dall'art. 12-quater della legge 29 marzo 1979, n. 91, in relazione ad

un contratto di finanziamento stipulato il 28 febbraio 1979, il

Tribunale di Roma, con ordinanza in data 15 luglio 1987, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione

in riferimento all'art. 3 Cost.

La norma impugnata, introdotta dalla legge di conversione del d.l.

30 gennaio 1979, n. 23 (recante modificazioni ed integrazioni alla

vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore

industriale), prevede l'immediata concessione di un contributo in

conto interessi per le operazioni stipulate - a tasso pari o

superiore al tasso di riferimento - in epoca anteriore alla data di

entrata in vigore del decreto legge (1° febbraio 1979). Tale

limitazione temporale appare al giudice a quo irragionevole e fonte

di un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle

operazioni che, concluse successivamente e fino al momento di entrata

in vigore della legge di conversione (16 aprile 1979), non sarebbero

assistite dal medesimo beneficio.

Nonostante la ratio della disposizione denunciata consista nella

volontà di sanare le operazioni stipulate fino al momento di

operatività della nuova disciplina concernente i contributi in conto

interessi, e cioè fino all'entrata in vigore della legge di

conversione, trattandosi di disposizioni (artt. 12- ter e 12-quater)

che, essendo nuove e diverse rispetto a quelle contenute

nell'originario decreto-legge, hanno efficacia ex nunc, il tribunale

remittente esclude che l'art. 12-quater, atteso il suo inequivoco

tenore letterale, possa interpretarsi nel senso che il legislatore

abbia in realtà inteso aver riguardo alla data di entrata in vigore

della legge di conversione.

Osserva, invece, che alla stregua della norma in questione e

considerato il complessivo contenuto della l. n. 91 del 1979, le

agevolazioni al settore industriale, tramite il trattamento riservato

a talune operazioni di finanziamento, concernono tutte quelle

stipulate dal 16 aprile 1979 (data di entrata in vigore della legge

citata) in poi, ovvero, dal 1976 al 31 gennaio 1979 (giorno

precedente a quello dell'entrata in vigore del d.l. 30 gennaio 1979,

n. 23, poi convertito in legge). Risulterebbero pertanto escluse dai

benefici previsti dalla l. n. 91 del 1979 soltanto quelle operazioni

stipulate tra l'1 febbraio 1979 ed il 16 aprile 1979, dal momento che

gli interessati non possono usufruire né delle vecchie provvidenze,

per essere spirato ex post il relativo termine, né delle nuove. E

ciò senza alcuna individuabile giustificazione, posto che la ratio

della legge di conversione "era invece proprio quella di ammettere

alla c.d. sanatoria tutte le operazioni stipulate prima della sua

entrata in vigore". Lo stesso Ministero del tesoro, difatti, con nota

del 22 novembre 1979 indirizzata al Ministero dell'industria, aveva

attribuito il riferimento al decreto legge, anziché alla legge, ad

un mero errore materiale del legislatore.

2. - Si è costituito in giudizio l'Istituto centrale per il

credito a medio termine contestando che la legge di conversione n. 91

del 1979 abbia modificato o sostituito le preesistenti agevolazioni

creditizie (introdotte dal d.P.R. n. 902 del 1976), limitandosi

invece a snellire la procedura del prefinanziamento (art. 12- ter).

La disposizione impugnata, pertanto, prevedendo la sanatoria dei

finanziamenti stipulati, a tasso di mercato, in un periodo in cui la

normativa agevolativa (prevista dal d.P.R. n. 902 del 1976) non aveva

ancora trovato piena attuazione, non avrebbe alcuna attinenza con le

modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 91 del 1979,

contenendo invece una norma a carattere transitorio e temporaneo che,

in base ad una insindacabile valutazione discrezionale del

legislatore, limita nel tempo la possibilità di sanatoria, creando

delle disparità di mero fatto, non ricollegabili a situazioni

giuridicamente rilevanti. Considerato in diritto

1. - È sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12-quater del decreto legge 30

gennaio 1979, n. 23 ("Modificazioni ed integrazioni alla vigente

disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale"),

modificato dalla legge 29 marzo 1979, n. 91 la quale ha introdotto,

con l'art. 12- ter, una particolare agevolazione rispetto al regime

precedente ed ha esteso, con il denunciato art. 12-quater, i relativi

benefici alle operazioni di finanziamento stipulate anteriormente

alla entrata in vigore del citato decreto-legge n. 23 del 1979.

Ad avviso del giudice a quo, l'articolo impugnato, introdotto con

la legge di conversione e contenente una disposizione aggiuntiva

rispetto a quelle del decreto legge convertito, sarebbe

ingiustificatamente discriminatoria perché, pur essendo diretto a

disciplinare retroattivamente situazioni pregresse allo stesso

decreto-legge, priverebbe irragionevolmente del beneficio da esso

previsto le operazioni stipulate nel periodo intercorrente tra la

data di entrata in vigore del decreto-legge e quella di entrata in

vigore della legge di conversione.

2. - Ritiene la Corte che la prospettata questione di legittimità

costituzionale possa essere superata mediante l'interpretazione

logico-sistematica della norma denunciata.

Va in proposito precisato che con il decreto legge 30 gennaio

1979, n. 23, entrato in vigore il 1° febbraio 1979, vennero apportate

varie modifiche al d.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, recante norme sul

credito agevolato al settore industriale. La legge n. 91 del 1979

convertì il suddetto decreto con modifiche ed integrazioni

introducendo, in particolare l'art. 12-quater, il quale stabilisce

che, per le operazioni stipulate dagli istituti di credito a medio

termine con riferimento al d.P.R. n. 902 del 1976 "prima della data

di entrata in vigore del presente decreto legge" a tasso pari o

superiore al tasso di riferimento vigente al momento della stipula

del contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi

possa essere concesso con decorrenza dalla data della stipula ed in

misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente al

momento della stipula ed il tasso che per ciascuna operazione sia

applicabile ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 del citato d.P.R. n. 902

del 1976.

Ciò premesso, va chiarito che, riguardo alla questione in esame,

esula del tutto il profilo che solitamente viene in evidenza con

riferimento alla irretroattività delle disposizioni integrative o

modificative di un decreto-legge contenute nella legge di

conversione. Difatti la norma denunciata introdotta da detta legge di

conversione, ha per sua natura efficacia retroattiva perché prevede

determinate agevolazioni proprio per le operazioni di finanziamento

compiute anteriormente (all'entrata in vigore del decreto legge

convertito).

Il problema consiste invece nell'interpretare il significato della

formula adoperata nell'articolo introdotto con la legge di

conversione e cioè dell'espressione riferita alle operazioni

compiute "prima della data di entrata in vigore del presente

decreto-legge".

Orbene, tenuto conto della ratio della modificazione introdotta

con la legge di conversione - chiaramente diretta a rendere omogenee,

mediante la estensione dei benefici innanzi descritti, le operazioni

già stipulate con il nuovo regime introdotto dal decreto legge n. 23

del 1979 e relative modifiche contenute nella legge di conversione n.

91 del 1979 - l'espressione adoperata dalla norma denunciata non può

essere letta che in un significato comprensivo di tutte le operazioni

di finanziamento compiute anteriormente all'entrata in vigore della

nuova disciplina costituita dal complesso delle disposizioni dettate

da ambedue gli anzidetti testi normativi.

Difatti, la legge di conversione, disponendo espressamente "dopo

l'art. 12 sono aggiunti i seguenti: art.12-bis - omissis -; 12-ter -

omissis -; 12-quater - omissis -" ed aggiungendo così altri articoli

numerati progressivamente dopo il 12 del decreto-legge, è nel caso

di specie chiaramente indicativa dell'intenzione, sottesa nella legge

di conversione, di non voler differenziare tra la data della propria

entrata in vigore rispetto a quella del decreto-legge, convertito con

modificazioni, onde l'espressione adoperata nella disposizione

aggiuntiva contenuta nell'art. 12-quater

"operazioni...stipulate...prima della entrata in vigore del presente

decreto-legge" si riferisce chiaramente, sulla base della ratio in

tal modo individuata, a tutte le operazioni precedenti alla data in

cui la disposizione aggiuntiva entrava in vigore.

Da ciò la conseguenza che, poiché con l'art. 12-quater la legge

di conversione ha introdotto una disciplina dichiaratamente

retroattiva, diretta cioè ad adeguare le operazioni pregresse al

nuovo regime, non sarebbe certamente possibile ipotizzare una

soluzione di continuità nel senso di considerare non coperte dalla

disposizione retroattiva le operazioni stipulate nel periodo

intermedio, cioè in quello intercorrente fra la data di entrata in

vigore del decreto-legge e quella di entrata in vigore della legge di

conversione.

Tale soluzione di continuità sarebbe chiaramente in contrasto con

l'intento del legislatore - confermato, nel caso di specie, come si

è chiarito, dalla tecnica adoperata in sede di conversione mediante

l'aggiunta di articoli (dei quali fa parte quello oggetto della

questione di legittimità costituzionale) progressivamente numerati

in ordine successivo rispetto a quelli del decreto legge - diretto ad

operare, con una disposizione transitoria riguardante tutte le

operazioni pregresse, la saldatura fra il vecchio ed il nuovo regime.

A tale soluzione, sia pure sulla base di una diversa

argomentazione, era peraltro pervenuto anche il Ministero del Tesoro,

che, con nota del 22 novembre 1979 diretta al Ministero

dell'Industria, aveva ritenuto che la norma denunciata dovesse essere

oggetto di un'interpretazione logica più che letterale.

3. - Attribuendo alla norma impugnata il significato fatto palese

dalla sua connessione con il complesso normativo in cui si colloca e

dalla intenzione del legislatore, la questione di legittimità

costituzionale prospettata nell'ordinanza di rimessione, non può

perciò ritenersi fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 12-quater del decreto legge

30 gennaio 1979, n. 23 ("Modificazioni ed integrazioni alla vigente

disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale")

convertito con modifiche nella legge 29 marzo 1979, n. 91, sollevata,

in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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