Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1969

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/1969 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 (recte: 18)

della legge 26 novembre 1955, n. 1177, recante provvedimenti

straordinari per la Calabria, promosso con ordinanza emessa il 14

ottobre 1964 della Commissione distrettuale delle imposte dirette e

indirette di Prato nel ricorso della Società Cooperativa Industria

Tessile contro l'Ufficio delle imposte di Prato, iscritta al n. 103 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1967.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria;

udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione

finanziaria dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 14 ottobre 1964, la Commissione distrettuale

delle imposte dirette ed indirette di Prato, che doveva decidere il

ricorso della Società Cooperativa Industria Tessile contro l'Ufficio

delle imposte di Prato, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177,

nella parte in cui dispone che l'addizionale pro Calabria si riscuote

con ruoli esattoriali. Siffatto sistema di riscossione fa sì che per

l'imposta sulle società, corrisposta mediante versamento diretto in

tesoreria a seguito di dichiarazione del contribuente, l'addizionale

non si applica, mentre - a termini del secondo comma dell'art. 168 del

testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645 - le somme

non versate, le maggiori somme risultanti dall'accertamento

dell'ufficio e le relative soprattasse sono iscritte nei ruoli

suppletivi, e sottoposte pertanto al pagamento dell'addizionale pro

Calabria. Secondo l'ordinanza di rimessione, si verrebbe a creare una

ingiusta disparità di trattamento fra eguali contribuenti, per redditi

eguali, in violazione dell'art. 53 della Costituzione.

L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1967.

Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita l'Amministrazione

delle finanze ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,

la quale ha chiesto che sia dichiarata non fondata la proposta

questione. Considerato in diritto :

Con la sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969 questa Corte ha affermato

che le Commissioni per i tributi erariali, sia distrettuali che

provinciali, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. La

disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di

tali commissioni, ed in modo speciale la circostanza che, dopo che in

sede amministrativa si è proceduto all'accertamento in

contraddittorio del debito di imposta, la tutela giurisdizionale del

contribuente è affidata all'autorità giudiziaria, convincono che le

suindicate Commissioni tributarie non hanno natura giurisdizionale.

In mancanza di siffatto requisito le stesse Commissioni non sono

legittimate a sollevare davanti a questa Corte questioni di

legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sollevata con

ordinanza del 14 ottobre 1964 dalla Commissione distrettuale delle

imposte dirette ed indirette di Prato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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