Corte costituzionale

Sentenza n. 406/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo

comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni

delle disposizioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per

la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione

dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione

obbligatoria, per la nuzialità e la natalità), come modificato

dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, promosso con

ordinanza emessa l'8 febbraio 1994 dal Pretore di Salerno nel

procedimento civile vertente tra Centore Bruno e l'I.N.P.S., iscritta

al n. 173 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Visti gli atti di costituzione di Centore Bruno e dell'I.N.P.S.,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avv. Carlo De Angelis per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello

Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da tale Bruno

Centore dopo che l'I.N.P.S. aveva interrotto l'erogazione delle

pensioni di reversibilità di cui era titolare per aver egli

completato il periodo di corso legale degli studi universitari, il

Pretore di Salerno, con ordinanza emessa l'8 febbraio 1994, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del regio

decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2

della legge 4 aprile 1952, n. 218 nella parte in cui non prevede

anche per lo studente universitario "fuori corso", avendo egli

completato il corso legale degli studi, lo slittamento fino al 26

anno di età del diritto alla pensione di reversibilità.

Osserva il giudice a quo che la norma impugnata, con il prevedere

la corresponsione della pensione di reversibilità ai figli

superstiti a carico del genitore al momento del decesso fino "a 21

anni qualora frequentino una scuola media professionale, e per tutta

la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di

età, qualora frequentino l'università", viene ad assicurare maggior

tutela allo studente attardatosi nel licenziarsi dalla scuola media

superiore fino al compimento del 21 anno di età; questi, infatti,

potrà contare, quale studente universitario, sull'erogazione della

prestazione pensionistica fino al limite massimo dei 26 anni, mentre

lo studente che termina regolarmente la scuola media superiore,

iscrivendosi all'università intorno al 19 anno di età, vedrà

cessare l'erogazione alcuni anni prima in coincidenza, appunto, con

il perfezionamento del corso legale di laurea cui è iscritto.

Rileva il rimettente che la normativa in oggetto viene a porsi in

contrasto non solo con il principio di uguaglianza, ma anche con il

più generale criterio della "logicità e congruenza", non apparendo

ragionevole, tenuto conto anche della maggiore complessità degli

studi universitari, privare del trattamento pensionistico lo studente

che abbia diligentemente completato la scuola media superiore al

compimento del 18 anno di età e non sia riuscito, magari proprio a

causa dell'evento luttuoso, a completare nei tempi ordinari il ciclo

degli studi universitari.

2. - Nel giudizio avanti alla Corte si è costituita la parte

privata sostenendo l'incostituzionalità della normativa impugnata.

In particolare la difesa ritiene la norma censurabile anche sotto

il "profilo della razionalità" dal momento che, relativamente agli

studi universitari viene ad avere rilevanza oltre all'iscrizione, il

semplice decorso del tempo richiesto per il completamento del corso

di laurea cui si è iscritti, mentre sembrerebbe più razionale

prevedere il prolungamento del diritto alla pensione di

reversibilità fino al 26 anno di età sulla base della frequenza

dell'università, dimostrabile attraverso la certificazione degli

esami sostenuti in ciascun anno.

3. - Si è costituito anche l'I.N.P.S. chiedendo che la questione

sia dichiarata infondata sul rilievo che il diritto alla pensione di

reversibilità durante la frequenza del corso legale degli studi

universitari appare adeguatamente tutelato.

4. - È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Ha osservato la

difesa erariale che nella disciplina impugnata non sono ravvisabili

macroscopiche incongruenze, rilevando che il diverso trattamento

rispettivamente assicurato al superstite infraventunenne ed a quello

infraventiseienne si spiega ragionevolmente, sia con ragioni di

ordine storico, poiché la maggiore età si acquistava al compimento

del 21 anno di età, che con la necessità di limitare l'impegno di

solidarietà che non può spingersi a riconoscere il trattamento di

reversibilità a chi risulta semplicemente iscritto all'università

sino al compimento del 26 anno di età, senza correttivi connessi ai

risultati di merito e di frequenza. Considerato in diritto

1. - In una fattispecie di interruzione della corresponsione da

parte dell'I.N.P.S. della pensione di reversibilità ad un orfano al

termine del corso legale universitario prima del 26 anno di età, il

Pretore di Salerno ha sollevato questione di costituzionalità

dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939 n. 636

(modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e dall'art.

22 della legge 21 luglio 1965, n. 903) in relazione all'art. 3 della

Costituzione, sotto il duplice profilo della disparità di

trattamento e della irragionevolezza, poiché mentre consente la

prosecuzione della pensione fino al 26 anno di età al figlio che ha

iniziato tardivamente il corso legale universitario per essersi egli

attardato nel conseguire la licenza di scuola media professionale,

non prevede lo stesso slittamento della erogazione pensionistica fino

allo stesso limite di età del figlio che, maturandosi

tempestivamente e subito iscrittosi all'università, si sia

successivamente attardato andando "fuori corso".

2. - La questione è inammissibile.

Il primo profilo - di disparità di trattamento - va disatteso

anzitutto perché in entrambe le ipotesi (e cioè sia per lo studente

che utilizza l'erogazione della pensione fino al 26 anno di età

essendosi iscritto tardivamente all'università a causa del ritardo

nel licenziarsi dalla scuola media, sia per lo studente universitario

iscrittosi tempestivamente) la durata della pensione non va oltre lo

stesso periodo del corso legale della facoltà cui l'uno e l'altro

sono iscritti.

Né può rilevare la considerazione della diversa durata del

godimento della pensione nei due casi indicati, e cioè della diversa

età a cui cessa tale erogazione per i due orfani, dal momento che

trattasi di situazioni fra loro non omogenee.

3. - Alcune perplessità possono tuttavia sorgere in ordine alla

lamentata irragionevolezza sulla norma denunziata.

Se, invero, la ratio dell'erogazione della pensione, e della sua

prosecuzione, risiede, più che nella giovane età degli orfani,

nella concreta impossibilità di procurarsi un reddito proprio a

motivo della dedizione del loro tempo agli studi, non appare chiara

la coerenza legislativa nel riconoscere tale ratio quando la perdita

di tre anni negli studi sia avvenuta nel corso della scuola media

professionale, e non riconoscerla anche quando il ritardo nei più

complessi studi universitari si sia verificato non per negligenza, ma

talvolta per effetti psicologici ed economici derivanti dalla perdita

dei genitori, e più spesso perché in alcune facoltà la pesantezza

ed il numero degli esami o di altri adempimenti non consentono a

numerosi studenti di laurearsi entro i termini del corso legale. In

questi casi, la dedizione del proprio tempo agli studi anche nel

periodo "fuori corso" (e comunque sempre nello stesso limite massimo

di 26 anni) potrebbe essere dimostrata con la certificazione degli

esami sostenuti in detto periodo.

Tuttavia, analogamente a quanto deciso dalla sentenza n. 274 del

1993, va ripetuto anche nel presente giudizio che il riordino di

questa materia, con particolare riguardo alla precisazione delle

condizioni (o dei "correttivi" di cui parla l'Avvocatura) circa la

effettiva dedizione agli studi degli orfani universitari infra

ventiseienni ai fini dell'erogazione pensionistica, esula dall'ambito

dei poteri di questa Corte, spettando evidentemente al legislatore.

La questione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.

636 (Modificazioni delle disposizioni obbligatorie per l'invalidità

e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione

involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con

l'assicurazione obbligatoria, per la nuzialità e la natalità), come

modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Salerno

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari