Corte costituzionale

Sentenza n. 404/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'allegato 2 del

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle

unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile

1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso

proposto da Dagnino Adriano contro la Regione Liguria ed altra,

iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Dagnino Adriano;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 22 aprile 1993, il Tribunale amministrativo

regionale per la Liguria (adi'to da Dagnino Adriano per ottenere

l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale della

Liguria n. 1732 del 12 aprile 1990, con la quale il ricorrente è

stato inquadrato nel ruolo nominativo regionale del personale del

Servizio sanitario nazionale, nella posizione funzionale iniziale del

ruolo chimici) ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale della tabella

di equiparazione relativa ai biologi, chimici, fisici, psicologi, di

cui all'Allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato

giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), nella parte

in cui, ai fini dell'inquadramento, nella posizione funzionale di

chimico coadiutore, dei chimici provenienti dal parastato i quali,

alla data del 20 dicembre 1979, prestavano la propria attività

lavorativa in qualità di chimico - prima qualifica del ruolo

professionale, richiede che gli stessi fossero preposti alla

direzione di struttura organizzativa non complessa da almeno un anno

alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 761 del 1979 cit., e

avessero maturato, alla stessa data, almeno dieci anni di servizio,

diversamente da quanto previsto dalla tabella stessa per

l'inquadramento, nella posizione di chimico coadiutore, del personale

dipendente dalle Regioni e dagli enti locali.

Secondo il giudice a quo la tabella di equiparazione impedisce a

chi, come il ricorrente, ha maturato al 20 dicembre 1979, oltre sei

anni di attività professionale, con laurea e in carriera direttiva,

di accedere, in quanto proveniente da un disciolto ente parastatale,

alla posizione funzionale di coadiutore, l'inquadramento nella quale,

invece, viene direttamente previsto in favore del personale

proveniente dalle Regioni o dagli enti locali, sol che alla stessa

data si trovasse inquadrato, anche da un sol giorno, nel 7 livello ex

d.P.R. n. 191 del 1979.

Il collegio ritiene irragionevole il diverso trattamento giacché

le due categorie di personale - sulla base della comparazione delle

mansioni - presentano connotati di professionalità sostanzialmente

omogenei ed equivalenti.

In particolare, il Tribunale amministrativo regionale della

Liguria sottolinea che dalla declaratoria delle mansioni del 7

livello, di cui all'allegato A al citato d.P.R. n. 191 del 1979

risulta che in esso sono inserite, negli enti locali, non solo

posizioni di lavoro che implicano funzioni di organizzazione e

direzione di unità operative, ma anche posizioni prive di tale

contenuto e che implicano "l'esercizio di compiti e prestazioni che

richiedono particolare preparazione tecnico-scientifica derivante da

specifico titolo professionale". Tra le esemplificazioni dei profili

inerenti al livello compaiono anche i chimici.

Dal combinato disposto degli articoli 15 e 16 della legge n. 70

del 1975, nonché dall'allegato 1 al d.P.R. n. 411 del 1976 risulta

che il ruolo professionale del personale dipendente dagli enti

parastatali si articola in due qualifiche, alla prima delle quali

appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è

richiesto il possesso del titolo di laurea; che i dipendenti

appartenenti al ruolo professionale si assumono, a norma di legge,

una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere

le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali; che

l'appartenente al ruolo professionale esercita in tale contesto le

mansioni proprie della sua professione con piena autonomia

nell'esercizio della stessa, e rispondendo direttamente al legale

rappresentante dell'ente dell'esercizio dei singoli mandati

professionali.

Concludendo, il giudice a quo osserva che il miglior trattamento

riservato al personale proveniente dalle Regioni e dagli enti locali

rispetto a quello relativo al personale proveniente da enti

parastatali appare conseguenza esclusiva dell'Amministrazione di

provenienza, e che, in quanto tale, risulta irragionevole, arbitrario

e contrastante con l'art. 3 della Costituzione.

2. - Si è costituita in giudizio la parte privata, ma l'atto di

costituzione è pervenuto fuori termine. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale

della Liguria riguarda l'inquadramento nel ruolo nominativo regionale

di personale trasferito da enti parastatali alle unità sanitarie

locali e collocati in nuove qualifiche predisposte nell'allegato 2

del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 sulla base delle posizioni

rivestite e delle mansioni svolte nell'ente di provenienza. Il

Tribunale amministrativo regionale remittente, giudicando su un

ricorso proposto da un chimico - in precedenza dipendente da un ente

parastatale con la prima qualifica del ruolo professionale - per

l'accertamento del diritto di essere inquadrato nella posizione

intermedia di coadiutore, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - della

tabella di equiparazione relativa ai biologi, chimici, fisici,

psicologi di cui all'allegato 2 del d.P.R. n. 761 del 1979, nella

parte relativa ai requisiti richiesti per l'inquadramento nella

qualifica intermedia di coadiutore.

Il giudice remittente rileva che la predetta tabella consente agli

ex dipendenti di enti parastatali - che in questi ultimi avevano

svolto attività di chimici di prima qualifica professionale - di

ottenere nel nuovo inquadramento la qualifica intermedia di

coadiutore solo nel caso in cui essi avessero, nell'ente di

provenienza, maturato una anzianità di servizio di almeno dieci anni

e fossero stati preposti ad una struttura organizzativa per almeno un

anno. Il giudice a quo rileva altresì che per accedere alla predetta

qualifica di coadiutore, la tabella impugnata richiede, per i chimici

provenienti dalla Regione e dagli enti locali, il solo requisito

della collocazione, nell'ente originario, nel settimo livello

retributivo-funzionale. Confrontando le due posizioni, il Tribunale

remittente sottolinea che le mansioni proprie della qualifica del

parastato (quale risulta dagli artt. 15 e 16 della legge 20 marzo

1975, n. 70 e dall'allegato 1 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411) e

quelle collegate al settimo livello (descritto nell'allegato A del

d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191) appaiono omogenee ed equivalenti, sì

che non sarebbe giustificato il diverso trattamento previsto nella

tabella impugnata, con la prefigurazione, a danno dei soggetti

provenienti dal parastato, di requisiti assai più rigorosi per

accedere alla qualifica intermedia di coadiutore.

2. - La questione è fondata.

Il d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, che regola la disciplina del

rapporto di lavoro del personale degli enti locali, nel definire -

nell'allegato A - le posizioni rientranti nel settimo livello

retributivo-funzionale, stabilisce che in quest'ultimo sono

inquadrati, tra gli altri, i "chimici", precisandosi che la funzione

da questi esercitata implica "l'esercizio di compiti e prestazioni

che richiedono particolare preparazione tecnico-scientifica derivante

da specifico titolo professionale". Per quanto riguarda invece il

ruolo professionale previsto dall'inquadramento relativo agli enti

parastatali, gli artt. 15 e 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70

stabiliscono che in esso sono ricompresi i dipendenti i quali,

nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compiti

istituzionali dell'ente, assumono, a norma di legge, una personale

responsabilità di natura professionale, rispondendo direttamente al

legale rappresentante dell'ente nell'esercizio dei singoli mandati

professionali. L'art. 16 precisa poi che il ruolo professionale si

articola in due qualifiche funzionali e che alla prima di queste

appartengono gli iscritti agli albi professionali per i quali è

previsto un titolo di laurea o equipollente. In sostanza, mentre per

poter accedere alla qualifica intermedia di chimico coadiutore,

secondo l'allegato 2 del d.P.R. n. 761 del 1979, è sufficiente per

un chimico, proveniente dalla Regione e dagli enti locali, la sola

laurea, indipendentemente da qualsiasi anzianità di servizio, o

preposizione a strutture, la stessa qualifica è negata al chimico

proveniente dal parastato, che, oltre al possesso del titolo di

laurea, assume una personale responsabilità professionale, ed

esercita le proprie mansioni (per svolgere le quali deve essere

iscritto agli albi professionali) in piena autonomia; e che per

svolgere queste mansioni deve avere presumibilmente svolto nell'ente

attività per un periodo di consistente rilievo.

Si deve quindi ritenere che le mansioni svolte dai chimici, già

dipendenti di enti parastatali, con la prima qualifica di ruolo

professionale, siano quanto meno omogenee ed equivalenti a quella del

personale già dipendente delle Regioni e degli enti locali con la

posizione retributiva e funzionale di settimo livello, sicché appare

privo di ragionevole giustificazione che per i chimici del parastato

che ricoprivano la prima qualifica del ruolo professionale l'accesso

alla posizione intermedia nei ruoli nominativi regionali sia

subordinato a requisiti non richiesti per i chimici di altra

provenienza.

Il diverso trattamento deve essere considerato soltanto come

irragionevole ed arbitraria conseguenza della diversità degli enti

di provenienza.

3. - Questa Corte, giudicando su questioni sollevate relativamente

alla medesima tabella (anche se per altro titolo) ha ravvisato la

lesione del principio di uguaglianza allorché fosse da escludere

l'esistenza di elementi idonei a giustificare - sulla base della

descrizione normativa delle qualifiche attribuite - una diversità di

funzioni negli enti di provenienza e la differenza di trattamento

apparisse fondata solo sulla provenienza da enti diversi (v. sentenze

nn. 827 del 1988, 123 del 1991 e 331 del 1992). Attesa l'identità

della ratio decidendi, consegue l'accoglimento della questione

sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con

l'ordinanza sopra richiamata. La tabella impugnata va pertanto

dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, ai fini

dell'inquadramento nella posizione funzionale di chimico coadiutore

dei chimici provenienti da enti parastatali i quali, alla data del 20

dicembre 1979, prestavano la propria attività lavorativa con la

prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli stessi,

alla data predetta, fossero preposti alla direzione di strutture

organizzative da almeno un anno e avessero maturato almeno dieci anni

di servizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale della tabella relativa ai

biologi, chimici, fisici, psicologi, riportata nell'allegato 2

(Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del

personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del d.P.R. 20

dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali) nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento

nella posizione funzionale di chimico-coadiutore dei chimici

provenienti dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che

alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attività nei suddetti enti

con la prima qualifica del ruolo professionale, richiede che gli

stessi fossero preposti alla direzione di struttura organizzativa da

oltre un anno e avessero maturato una anzianità di servizio di dieci

anni alla data di entrata in vigore del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.

761.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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